Testo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

     Visto l’art. 45 comma 3 dello Statuto regionale ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può nominare un Sottosegretario alla presidenza;

     Visto il decreto presidenziale n. 101 del 10 maggio 2010 con il quale si dispone la nomina dei componenti della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 comma 1 lettera b dello Statuto;

     Considerato che con lo stesso decreto sono state specificate le attribuzione di ciascun componente la Giunta regionale e sono, altresì indicate le materie che il Presidente riserva alla propria competenza;

     Considerato che a norma del già citato art. 45 comma 3 dello Statuto il Sottosegretario può partecipare alle sedute della Giunta regionale pur non facendone parte;

     Ritenuto che anche in relazione alle crescenti responsabilità di governo e istituzionali spettanti al Presidente della Giunta per effetto delle modifiche costituzionali (e segnatamente per effetto delle leggi costituzionali n. 1/99 e n. 3/2001) sia necessario affidare al Sottosegretario il compito di coadiuvare il Presidente della Giunta nella sua attività e nei rapporti politici interni ed esterni all’Ente attraverso l’esercizio di ogni attività di rappresentanza politica ed istituzionale attribuitagli dal Presidente;

     Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario alla presidenza le funzioni proprie del Presidente della Giunta regionale ad esclusione degli atti che richiedono una preventiva deliberazione della Giunta regionale e di quelli che sono espressione di politica generale della Giunta;

     Dato atto del parere allegato;

decreta:

 -        E’ nominato Sottosegretario alla presidenza della Giunta ai sensi dell’art. 45 comma 3 dello Statuto regionale Alfredo Bertelli.

-        Il Sottosegretario assume le funzioni dalla data in cui entra in carica la Giunta regionale a norma del vigente Statuto e cessa dalle medesime al termine della legislatura in corso.

-        A norma dell’art. 45 comma 7 dello statuto spetta al Sottosegretario il  medesimo trattamento previsto per gli Assessori regionali.

-        Il Sottosegretario può rappresentare, su suo mandato, il Presidente nelle attività istituzionali, amministrative e politiche della Regione.

-        Il Sottosegretario alla presidenza ha diritto a partecipare alle sedute della Giunta regionale senza diritto di voto, ma ha la facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli.

-        Il Sottosegretario alla presidenza, in raccordo con il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, sovrintende all’attuazione dei programmi regionali svolgendo, coadiuvato dal Capo di Gabinetto, le funzioni di raccordo tra la direzione politica e la direzione amministrativa in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 43 del 2001 e delle disposizioni attuative che regolano le attribuzioni del Capo di Gabinetto.

-        Il Sottosegretario alla presidenza, di concerto con il Capo di Gabinetto e d'intesa con gli Assessori ed i Direttori interessati, assicura il coordinamento delle attività intersettoriali.

-        Il Sottosegretario alla presidenza presiede alla promozione ed attuazione dei "programmi speciali d'area" previsti dalla Lr. n. 30/96, avvalendosi a questo scopo delle strutture regionali competenti.

 

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ultima modifica 2010-05-12T08:22:00+01:00

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