Testo

4. – La Regione resistente, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria difensiva in replica alla memoria della difesa erariale, insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso e ribadendo, in particolare, che: a) “componenti di costo”, “metodo tariffario” e “tariffa di riferimento” costituiscono tre diversi concetti; b) al CO.VI.RI. (come chiarito dall’art. 161 del d.lgs. n. 284 del 2006, quale sostituito dal comma 15 dell’art. 2 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) compete solo, con il coinvolgimento delle Regioni, l’elaborazione del “metodo tariffario”, in precedenza attribuita alla abolita Autorità di vigilanza sulle risorse idriche; c) «anche qualora il riferimento al “metodo tariffario” si volesse intendere in senso letterale», il CO.VI.RI. si dovrebbe limitare a svolgere compiti di indirizzo e coordinamento tecnico e, quindi, a definire «uno schema-tipo, un metodo tariffario quadro, come tale non esaustivo dei compiti e delle componenti che spettano alla individuazione e alla regolazione del livello locale del servizio pubblico», con la conseguenza che non vi sarebbe, nella specie, «sovrapposizione tra la competenza statale e quella esercitata dalla Regione» nella determinazione della “tariffa di riferimento” del servizio idrico integrato, perché la Regione ha solo fatto uso del suo potere di «sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 2009), non comporta l’illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni della legge regionale, perché queste attuano, pur nell’esercizio di una propria competenza legislativa, i suddetti valori costituzionali della tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza ed il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione che dette disposizioni contrastino con gli obiettivi perseguíti dal legislatore statale o comunque incidano sul bilanciamento degli interessi riservato alla legge dello Stato. governance  regionale dei servizi pubblici»; d) lo Stato non ha ancora dato attuazione al comma 2 dell’art. 154 del d.lgs. n. 284 del 2006, né attraverso l’indicazione ministeriale delle nuove componenti di costo, né attraverso l’aggiornamento del metodo normalizzato di cui al d.m. del 1° agosto 1996, ormai divenuto incompatibile con la disciplina comunitaria, cosí che, nella specie, «apparirebbe congruo applicare il principio […] secondo cui può rivendicare la propria competenza solo chi la ha effettivamente esercitata»; e) il livello adeguato in cui collocare la competenza a determinare le tariffe-tipo va individuato «consentendo alla Regione l’esercizio della necessaria competenza, pur nel contesto di criteri generali e linee guida definibili dal CO.VI.RI.», al duplice fine di evitare che, nello stesso territorio regionale, le singole Autorità d’àmbito applichino criteri diversi di computo delle tariffe e che il metodo tariffario tenga conto delle particolarità dei diversi territori; f) il censurato comma 2 dell’art. 28 attribuisce ad un unico centro regionale di regolazione il cómpito di quantificare la somma dei costi del servizio, evitando la frammentazione dei criteri adottati dalle singole AATO, e, pertanto, persegue gli obiettivi di coordinamento tipici della politica regionale dei servizi pubblici locali e della tutela delle risorse, senza provocare alcun effetto negativo per la tutela della concorrenza; g) le forti differenze tra territorio e territorio ostano all’individuazione di una tariffa di riferimento applicabile su tutto il territorio nazionale; h) l’ascrivibilità della disciplina della tariffa idrica alla prevalente competenza legislativa dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza (secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 2009), non comporta l’illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni della legge regionale, perché queste attuano, pur nell’esercizio di una propria competenza legislativa, i suddetti valori costituzionali della tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza ed il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione che dette disposizioni contrastino con gli obiettivi perseguíti dal legislatore statale o comunque incidano sul bilanciamento degli interessi riservato alla legge dello Stato.

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ultima modifica 2010-02-11T15:45:31+01:00

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