3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le argomentazioni sostenute nel ricorso, precisando, in particolare, che: a) v’è riserva statale in materia di determinazione delle componenti di costo della tariffa per il servizio idrico integrato; b) detta riserva è funzionale al «libero spiegarsi della concorrenza anche nel settore interessato» e si giustifica considerando che la “tariffa di riferimento” costituisce «la base della determinazione del corrispettivo del servizio, cioè della tariffa di competenza dell’AATO, posta a fondamento della procedura ad evidenza pubblica indetta per la individuazione del soggetto cui affidare la gestione del servizio idrico integrato»; c) la riserva in via esclusiva allo Stato della determinazione della tariffa di riferimento realizza «quella uniformità di trattamento e condizioni su tutto il territorio nazionale poste a tutela del trasparente confronto degli operatori economici nel mercato interno e comunitario», princípi, questi, non derogabili dal legislatore regionale; d) le istanze partecipative delle Regioni trovano adeguato contemperamento, nel sistema del d.lgs. n. 152 del 2006, nella fase procedimentale di determinazione della tariffa di riferimento, attraverso la partecipazione dell’ente locale alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; e) come sottolineato anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (segnalazione AS446 del 21 febbraio 2008), la Regione Emilia-Romagna, nel provvedere autonomamente alla individuazione della tariffa di riferimento, ha «palesemente introdotto un metodo di determinazione autonomo delle tariffe di riferimento in materia di servizi idrici»; f) la disposizione regionale impugnata si pone in contrasto anche con l’art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), la quale assegna alle Regioni − nell’esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti e facendo espressamente salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari − il solo cómpito della rideterminazione degli àmbiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i princípi dell’efficienza e della riduzione della spesa. Ribadito che la definizione delle componenti di costo della tariffa spetta solo allo Stato e che, pertanto, il comma 7 dell’art. 28 impugnato víola, anche sotto tale profilo, il principio della tutela della concorrenza, la difesa del ricorrente sottolinea che la disciplina impugnata si pone altresí in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., violando la riserva di competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell’ambiente. In proposito, la difesa erariale − attraverso un richiamo a numerose pronunce della Corte costituzionale − ribadisce il principio secondo cui le Regioni, anche nell’àmbito della disciplina ambientale di esclusiva competenza statale, possono perseguire, con proprie leggi, finalità costituenti «effetto marginale e indiretto dell’esercizio di una competenza propria», purché in coerenza con le finalità e gli obiettivi definiti dal legislatore statale, cui spetta disciplinare la tutela dell’ambiente. Ciò comporta − prosegue la difesa erariale − che la disciplina statale relativa alla tutela dell’ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza», salva la facoltà di queste ultime di adottare «norme di tutela ambientale piú elevata nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente». Alla luce di tali princípi − conclude l’Avvocatura dello Stato − la normativa regionale oggetto di impugnativa si pone in contrasto con la riserva statale che prevede l’esercizio di competenze proprie del Ministero dell’Ambiente nella determinazione della tariffa di riferimento e delle sue componenti di costo, riserva tesa a «garantire standard di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale e non derogabile dalla normativa regionale».