Testo

Nota art. 3

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 che concerne “Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative” è il seguente:

“Art. 17 Statuto consortile

Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio regionale.

Lo statuto in particolare stabilisce:

1) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo;

2) le norme applicative per le modalità di voto e le operazioni elettorali;

3) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;

4) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell’organizzazione amministrativa e tecnica del Consorzio.”.

 

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ultima modifica 2010-02-11T15:45:28+01:00

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