1) Il testo dell’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 che concerne “Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative” è il seguente:
“Art. 17 Statuto consortile
Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio regionale.
Lo statuto in particolare stabilisce:
1) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo;
2) le norme applicative per le modalità di voto e le operazioni elettorali;
3) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;
4) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell’organizzazione amministrativa e tecnica del Consorzio.”.