Testo

Note art. 6

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 4 Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive

(omissis)

5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.

(omissis)

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 4, comma 9, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 4

Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive.

Omissis…

9. Altre tipologie ricettive:

a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;

b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;

c) aree attrezzate di sosta temporanea;

d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;

e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva è regolata dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8).”

 

Nota art. 7

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 7 Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.

(omissis)”

 

Nota art. 8

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 12 Appartamenti ammobiliati per uso turistico.

(omissis)

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.

(omissis)”

 

Note art. 9

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 13 Attività saltuaria di alloggio e prima colazione

1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l'identificazione di bed & breakfast l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni. L'ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 13 Attività saltuaria di alloggio e prima colazione

(omissis)

4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2 nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2 in caso di omessa denuncia d'inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9 e agli articoli 25 e 26.

(omissis)”

 

Azioni sul documento

ultima modifica 2010-02-10T17:49:10+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina