Testo

Note art. 3

 

Comma 2

 

1) Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne “Sviluppo regionale della società dell'informazione” è il seguente:

“Art. 6 Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government.

2. Le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government definiscono, con periodicità di norma triennale, le strategie della Regione, individuano le aree e gli obiettivi in coerenza con il documento di politica economico-finanziaria regionale, raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government.

3. Alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio regionale, si attengono, nei propri programmi riguardanti le ICT e i piani di e-government, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli Enti locali.

4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government con il supporto di un comitato scientifico composto di sette esperti e di un comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla Giunta regionale; la composizione del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è deliberata dalla Giunta previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). La partecipazione ai lavori del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è senza oneri per la Regione.”

 

2) Il testo dell’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che concerne “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” è già citato alla nota 1) dell’articolo 2.

 

 

Nota art. 4

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 2 Funzioni dei Comuni e delle Province

(omissis)

2. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui le strutture sono ubicate.

3. Per le strutture ricettive extralberghiere l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.

(omissis)

 

Nota art. 5

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 3 Funzioni della Regione

(omissis)

2. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei consumatori, più rappresentative a livello regionale, con appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica, sentita la competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione. In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva.

(omissis)”

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ultima modifica 2010-02-10T17:49:10+02:00

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