Testo
Note art. 16
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:
“Art. 19 Somministrazione di alimenti e bevande
1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare,
unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a loro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
(omissis)”
Comma 2
2) Il testo dell’articolo 19, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:
“Art. 19 Somministrazione di alimenti e bevande
(omissis)
3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ed è rilasciabile anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della presente legge ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.”
Nota art. 17
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:
“Art. 20 Rappresentanza
(omissis)
2. L'autorizzazione ad enti, associazioni, società e organizzazioni è rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un rappresentante con funzioni di gestore. Per le strutture ricettive extralberghiere la nomina del gestore è indicata nella denuncia d'inizio attività.”
Note art. 18
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:
“Art. 21 Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato all'iscrizione da parte del titolare o del gestore al Registro delle imprese ed al possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione stabilite dalla legge dello Stato.
(omissis)”
Comma 2
2) Il testo dell’articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:
“Art. 21 Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
(omissis)
2. L'esercizio delle attività ricettive è soggetto alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
(omissis)”
Comma 3
3) Il testo dell’articolo 21, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:
“Art. 21 Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
(omissis)
3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.
(omissis)
Comma 4
4) Il testo dell’articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:
“Art. 21 Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
(omissis)
4. Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2 sono preventivamente comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Il Comune può, inoltre, autorizzare chiusure per periodi superiori per fondate ragioni o in caso di ristrutturazione degli edifici.
(omissis)”
Comma 5
5) Il testo dell’articolo 21, comma 6, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:
“Art. 21 Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
(omissis)
6. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è
subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura fino a che si sia ottemperato all'obbligo.
(omissis)”