Testo

Nota art.42

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 29, comma 3, della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 che concerne “Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo” è il seguente:

“Art. 29 Contenuti dell'autorizzazione

(omissis)

3. L'autorizzazione è permanente ed è rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività e non può essere sotto nessuna forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorché si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche e applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.”

 

Note art.43

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 che concerne “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” è il seguente:

“Art. 13 Attività funebre

(omissis)

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.

(omissis)”

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 che concerne “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” è il seguente:

“Art. 13 Attività funebre

(omissis)

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(omissis)”

 

Comma 3

 

3) Il testo dell’articolo 13, comma 4, lettera b), punto 2) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 che concerne “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” è il seguente:

“Art. 13 Attività funebre

(omissis)

2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;”

 

Comma 4

 

4) Il testo dell’articolo 13, comma 4, lettera c), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 che concerne “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” è il seguente:

“Art. 13 Attività funebre

(omissis)

c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

(omissis)”

 

Comma 5

 

5) Il testo dell’articolo 13, comma 6, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 che concerne “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” è il seguente: 

“Art. 13 Attività funebre

(omissis)

6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio

dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.”

 

Nota art.44

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 16, comma 2, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 che concerne “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” è il seguente:

“Art. 16 Norme transitorie e finali

(omissis)

2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 2, aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

(omissis)”

 

Note art.45

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 5, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 che concerne “Norme a tutela del benessere animale” è il seguente:

“Art. 5 Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia

(omissis)

3. Il Comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 che concerne “Norme a tutela del benessere animale” è il seguente:

“Art. 5 Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia

(omissis)

5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

(omissis)”

Azioni sul documento

ultima modifica 2010-02-10T17:49:14+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina