Testo

Nota art. 33

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 10 Pubblicità dei compensi professionali

1. Gli Enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le Associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento.”

 

Nota art. 34

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 3 Esercizio della professione in Emilia-Romagna

1. A norma dell'art. 3 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è istituito l'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna. L'iscrizione all'Albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 6 della legge n. 81 del 1991 ed al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 della medesima legge n. 81 del 1991.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.”

 

Nota art. 35

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 6 Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati

1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna devono chiedere il trasferimento all'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna. Le domande di trasferimento devono essere presentate al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci che autorizza l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 3, comma 1, previa verifica del possesso dell'abilitazione professionale e degli altri requisiti prescritti dalla legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene per la cancellazione dal relativo Albo.

2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'Albo di altra Regione o Provincia autonoma.

3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, per periodi comunque non superiori ai trenta giorni, anche non consecutivi, devono chiedere l'autorizzazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività. Il Consiglio direttivo autorizza l'esercizio subordinatamente alla verifica che il richiedente risulti già iscritto in altro Albo professionale.

4. I maestri di sci stranieri non iscritti in Albi professionali italiani che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, per periodi comunque non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono chiedere l'autorizzazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, che la concede subordinatamente al riscontro del possesso di un titolo idoneo ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 8 marzo 1991, n. 81. Qualora il maestro straniero intenda esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, deve chiedere al Collegio regionale dei maestri di sci l'iscrizione all'Albo che verrà concessa subordinatamente alla verifica del possesso del titolo idoneo a norma dell'art. 12, comma 1 della legge n. 81 del 1991, e alla sussistenza degli altri requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'art. 4 della medesima legge n. 81 del 1991.

5. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto delle tariffe di cui all'art 9.

6. L'esercizio saltuario dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.

7. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità.”

 

Note art. 36

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 7 Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

(omissis)

2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci, della Comunità montana e del Comune competenti per territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;

b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;

c) che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;

d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;

e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

f) che le scuole siano in grado di funzionare con l'organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico didattico;

h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;

j) che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano state autorizzate altre "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard"; in tal caso l'autorizzazione all'apertura potrà essere concessa esclusivamente dalla Giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il Collegio regionale dei maestri di sci, la Comunità montana e il Comune competenti per territorio e le associazioni economiche locali.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 7, comma 2, lettera g), della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci”) è il seguente:

“Art. 7 Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

(omissis)

g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico didattico;

(omissis)”

 

3) Il testo dell’articolo 7, comma 2, lettera j), della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 7 Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

(omissis)

j) che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano state autorizzate altre "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard"; in tal caso l'autorizzazione all'apertura potrà essere concessa esclusivamente dalla Giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il Collegio regionale dei maestri di sci, la Comunità montana e il Comune competenti per territorio e le associazioni economiche locali.

(omissis)”

 

Comma 3

 

4) Il testo dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 7 Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

(omissis)

3. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, con il provvedimento con i quale autorizza l'apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.

(omissis)”

 

Comma 4

 

5) Il testo dell’articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 7 Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

(omissis)

4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno uno o più requisiti previsti dal comma 2 e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge. L'autorizzazione è altresì revocata qualora non si dia attuazione alle prescrizioni eventualmente contenute nel provvedimento autorizzativo.”

 

Comma 5

 

6) Il testo dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 8 Adempimenti

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 7, deve essere presentata in carta legale al Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da:

a) un elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;

b) il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

c) l'atto costitutivo e lo statuto-regolamento della scuola deliberato a norma dell'art. 7;

d) l'indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;

e) la denominazione della scuola.

(omissis)”

 

7) Il testo dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 8 Adempimenti

(omissis)

b) il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

(omissis)”

Azioni sul documento

ultima modifica 2010-02-10T17:49:13+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina