Testo

Nota art. 29

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 2, comma 7, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 2 Definizione delle professioni turistiche di animazione e di accompagnamento

(omissis)

7. È animatore turistico chi, per attività professionale, è in grado di organizzare per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento.”

 

Note art. 30

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico”) è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

b) idoneità all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 10;

(omissis)”

 

2) Il testo dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza.

(omissis)”

 

 

Comma 2

 

3) Il testo dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

3. L'idoneità all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 7, consente l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il territorio regionale. Le Province potranno riconoscere le specializzazioni a coloro che, già in possesso dell'idoneità di guida ambientale-escursionistica, ne faranno richiesta, valutando la coerenza dei titoli aggiuntivi in loro possesso. Le Province, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6, possono altresì riconoscere i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da enti di promozione sportiva riconosciuti o da altri organismi a tal fine autorizzati.

(omissis)”

 

Comma 3

 

4) Il testo dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività negli ambiti territoriali di estensione almeno comunale, per i quali è stato superato l'esame.

(omissis)”

 

5) Il testo dell’articolo 3, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

5. Qualora una guida turistica idonea ad esercitare in un determinato ambito voglia estendere l'idoneità ad altri territori, può chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato il quale può svolgere l'attività. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.

(omissis)”

 

Comma 4

 

6) Il testo dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

7. Per l'esercizio dell'attività di animatore turistico di cui all'articolo 2, comma 7 quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo costituisce requisito indispensabile il possesso del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958 n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127). Quando tali attività si svolgono all'interno di uno stabilimento balneare, hotel, villaggio turistico e simili al committente di tali attività o al gestore delle strutture ricettive o di altri luoghi ove esse si svolgono è fatto obbligo di dotarsi di personale idoneo.

(omissis)”

 

7) Il testo dell’articolo 3, comma 10, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

10. La Giunta regionale con proprio atto definirà le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

(omissis)”

 

Note art. 31

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 4 Deroghe

(omissis)

2. L'esercizio occasionale delle attività proprie della guida turistica è consentito, previa acquisizione di nulla osta, a riconosciuti esperti della materia nel contesto di iniziative aventi finalità didattiche e divulgative del patrimonio artistico e culturale dell'Emilia-Romagna, che siano organizzate:

a) da Enti ed organismi dello Stato o da Enti locali territoriali, ovvero su incarico di essi, nell'ambito delle proprie funzioni;

b) da organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro, che abbiano quale finalità statutaria la diffusione della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 4 Deroghe

(omissis)

3. Il nulla osta è rilasciato dal Comune entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si considera concesso.

(omissis)”

 

Comma 3

 

3) Il testo dell’articolo 4, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 4 Deroghe

(omissis)

4. I comuni accertano il possesso, da parte delle guide di cui alla lettera a) del comma 1, della specifica documentazione prevista dall'art. 1 del D.P.R. 13 dicembre 1995.”

 

Note art. 32

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 6 Elenchi provinciali, attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento

(omissis)

2. La Provincia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame. [L'elenco delle guide turistiche indica, altresì, gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 6 Elenchi provinciali, attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento

(omissis)

3. La Provincia rilascia agli idonei un attestato d'idoneità ed un tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'attività professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del certificato d'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

(omissis)”

 

Comma 3

 

3) Il testo dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 6 Elenchi provinciali, attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento

(omissis)

4. L'attestato d'idoneità deve specificare i dati anagrafici, la professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata

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ultima modifica 2010-02-10T17:49:13+02:00

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