Testo

Nota art. 10

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 14, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 14 Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico le strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. Le caratteristiche di tali strutture sono definite dall'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta. L'apertura e la gestione di tali complessi è soggetta ad autorizzazione comunale. Le strutture ricettive non aperte al pubblico sono realizzabili nelle aree definite dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.”

 

Nota art. 11

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità”è il seguente:

“Art. 15 Aree attrezzate di sosta temporanea

1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione.

(omissis)”

 

Nota art. 13

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 16 Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta

1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.

3. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica sia per la struttura principale che per le dipendenze e indica, inoltre, la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.”

 

Nota art. 14

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 17 Validità

1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione, revoca o decadenza.”

 

Note art. 15

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 18 Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere

1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente, indicante il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è già citato alla nota 1) dell’articolo 15.

 

 

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ultima modifica 2010-02-10T17:49:10+02:00

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