Testo

Art. 11

Introduzione dell’articolo 26 novies nella legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l’articolo 26 octies è inserito il seguente: 

“Art. 26 novies

Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

1. I tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti sono regolati dalle disposizioni precedenti, nonché dalle norme che seguono, che prevalgono in caso di contrasto.

2. La durata massima dei tirocini di cui al comma 1 è di ventiquattro mesi.

3. I tirocini di cui al comma 1 possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti al comma 2, a seguito di attestazione, da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, della necessità di prolungare la misura.

4. Alla convenzione che regola i tirocini di cui al comma 1 è allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio.

5. I tirocini di cui al comma 1 sono esclusi dai limiti indicati dall'articolo 26 bis, comma 2.

6. Per i tirocini di cui al comma 1 l'indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato, è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.

7. I tirocini di cui al comma 1 non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

8. Per tutto quanto non previsto valgono le previsioni contenute nelle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui all'accordo tra il Governo e le regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sottoscritto il 22 gennaio 2015.”.

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ultima modifica 2019-03-04T10:42:40+01:00

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