Sostituzione dell'articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005
1. L’articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 octies
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo e dagli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all’articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).”.