Testo

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005

1. L’articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 octies

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo e dagli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all’articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).”.

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ultima modifica 2019-03-04T10:42:40+01:00

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