Testo

 IL DIRIGENTE

(omissis)

determina:

  1. di rilasciare alla SOCIETA’ AGRICOLA CHIUSSI FRANCO E DAVIDE, con sede in Parma, Strada Querzani n. 31 C.F. e P.I. 02173150349 fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR15A0050) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea esercitata in comune di Parma (PR) per uso irrigazione agricola, con portata massima pari a litri/sec. 20 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 88750;
  2. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
  3. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell’utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l’obbligo di istallazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati, a seguito di quanto l’Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell’art. 48 del RR n. 41/01;
  4. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
  5. di stabilire che la concessione, ai sensi della DGR n 787/2014,la durata della concessione è di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente provvedimento;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 29/09/2016 n. 3601

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 - La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, avrà una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
  • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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ultima modifica 2016-12-13T17:02:20+02:00

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