Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa e integralmente richiamate,

1) di adottare la "Direttiva in materia di procedimento disciplinare” - riportata nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - adeguata al nuovo assetto di competenze in materia disciplinare derivato dalla riorgani zzazione della Regione Emilia-Romagna e che recepisce il recente provvedimento normativo in materia di licenziamento disciplinare, sostituendo la precedente direttiva approvata con propria deliberazione n. 978 del 20 luglio 2015 pubblicata nel BURERT n. 213 del 12/8/2015;

2) di disporre che la presente direttiva trova applicazione per i procedimenti disciplinari avviati a partire dal 1° maggio 2016, o a quelli avviati precedentemente e ancora pendenti a tale data, in coerenza con la decorrenza del nuovo assetto di competenze derivato dalla riorganizzazione dell'Ente;

3) di disporre che la nuova direttiva sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e nel BURERT e che gli Enti regionali si adeguino, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, a quanto disposto con la presente deliberazione.

Allegato A)

DIRETTIVA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

TITOLO I: Disposizioni Generali

Art. 1 Ambito di applicazione e fonti normative.

Art. 2 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari - competenza e composizione.

TITOLO II: Procedimento disciplinare a carico del personale non dirigente

Art. 3 P rocedimenti disciplinari a carico del personale non dirigente - Competenze.

Art. 4 Avvio del procedimento – contestazione dell'addebito.

Art. 5 Fase istruttoria e diritto di difesa del lavoratore.

Art. 6 Fase della decisione - determinazione e irrogazione della sanzione.

Art. 7 Durata del procedimento disciplinare.

TITOLO III: Procedimento disciplinare a carico del personale dirigente

Art. 8 Procedimenti disciplinari a carico del personale dirigente - Competenze.

Art. 9 Avvio del procedimento - Contestazione dell'addebito.

Art. 10 Fase istruttoria e diritto di difesa del dirigente.

Art. 11 Il tentativo di conciliazione.

Art. 12 Fase della decisione - Determinazione e irrogazione della sanzione.

Art. 13 Durata del procedimento.

TITOLO IV: Procedimento disciplinare accelerato

Art. 14 Licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio

TITOLO V: Norme comuni ai procedimenti e transitorie e finali

Art. 15 Sostituzioni.

Art. 16 Computo dei termini.

Art. 17 Archiviazione del procedimento disciplinare.

Art. 18 Astensione.

Art. 19 Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento giudiziario nei confronti di dipendente.

Art. 20 Impugnazione della Sanzione.

Art. 21 Tutela della riservatezza e garanzie formali

Art. 22 Provvedimenti di sospensione cautelare.

Art. 23 Disposizione transitoria.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI NORMATIVE

1. La presente direttiva riguarda lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del personale dipendente dalla Regione Emilia-Romagna dirigente e non dirigente, assegnato alle strutture della Giunta regionale, anche a tempo determinato o in comando e/o distacco presso le stesse.

2. Le sanzioni disciplinari e il procedimento per la loro applicazione nei confronti del personale sono disciplinati in legge e, in particolare, agli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001, così come modificato dal d.lgs. 150/2009 e dal d.lgs 116/2016, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali e dell 'Area II della dirigenza, nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62 del 2013, nonché nel codice di comportamento dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna adottato nel marzo 2014 con delibera n. 421, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e delle disposizioni dettate dalla presente direttiva.

3. Le disposizioni di cui agli artt. 55 e seguenti, fino all’art. 55-octies, del d.lgs. 165/2001 costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, comma 2 del codice civile.

4. Per quanto non specificatamente previsto nella presente Direttiva si fa integrale rinvio alla vigente normativa dei CCNNLL e delle disposizioni di legge in materia disciplinare, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa.

5. La presente direttiva s'intende automaticamente modificata da norme di legge che intervengono successivamente, applicabili all'ordinamento regionale.

ART. 2

UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - COMPETENZA E COMPOSIZIONE

1. Presso la Regione Emilia-Romagna -strutture della Giunta regionale- l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (in seguito: UPD), previsto dall’art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/01, è individuato n el Responsabile del Servizio "Organizzazione e Sviluppo" che si avvale, a fini istruttori, della collaborazione del Dirigente "Supporto ai processi trasversali" e di funzionari assegnati al medesimo Servizio.

2. Ogni atto di contestazione di addebito disciplinare e di conclusione di un procedimento disciplinare (con irrogazione di una sanzione disciplinare o con l’archiviazione), deve essere trasmesso, entro il mese di adozione, in copia all’UPD - Servizio "Organizzazione e Sviluppo" -, che conserva, in un apposito archivio, gli atti e le informazioni relative, sia a fini di monitoraggio generale che di assolvimento degli obblighi di comunicazione periodica dei dati al Dipartimento della Funzione pubblica.

3. Vanno trasmesse altresì all'UPD le motivazioni riferite alle situazioni concrete per le quali non si è ritenuto di avviare il procedimento disciplinare, che non possono essere considerate ai fini della recidiva, in presenza di comportamenti astrattamente sanzionabili, al fine di supportare il Responsabile della prevenzion e e della corruzione per le strutture della Giunta regionale nell'attività di monitoraggio sull'attuazione dei Codici di comportamento da comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. È cura del medesimo UPD disporre la trasmissione dell'atto di irrogazione della sanzione disciplinare alle strutture competenti per le eventuali conseguenze sul trattamento giuridico ed economico del lavoratore. Nel caso di personale comandato o distaccato l’ufficio trasmette gli atti all'ente di appartenenza del lavoratore.

5. L’UPD svolge inoltre attività di supporto e consulenza ai dirigenti responsabili della gestione dei procedimenti disciplinari di cui all’art. 3, comma 1 e all'art.8, comma 1, della presente direttiva.

6. L'UPD è organo monocratico, salvo quanto previsto al successivo comma 7, legittimato alla procedura fino all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare anche in caso di contestazione di illeciti disciplinari a carico di dirigenti regionali con le precisazioni che verranno dettagliate nel Titolo III.

7. In caso di procedimento disciplinare a carico dei Direttori Generali delle strutture della Giunta o dei Direttori di Istituti e Agenzie regionali (Agrea, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Intercent-ER, IBACN, Agenzia sanitaria e sociale regionale e Agenzia regionale per il lavoro), l'UPD è composto dal Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo affiancato dal Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni (di seguito REII) per quanto riguarda la competenza all'avvio del procedimento fino all'adozione del provvedimento finale con l'irrogazione della sanzione disciplinare ad esclusione della sanzione del licenziamento.

Per i Procedimenti disciplinari a carico dei Direttori di Istituti e Agenzie regionali, la composizione dell'UPD è integrata con il Direttore della Direzione Generale di riferimento.

8. Qualora la contestazione riguardi condotte imputabili al Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo, la competenza all'avvio del procedimento fino all'adozione del provvedimento finale è attribuita al Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni.

9. Qualora la contestazione riguardi condotte imputabili al Direttore Generale REII, la competenza all'avvio del procedimento fino all'adozione del provvedimento finale con l'irrogazione della sanzione disciplinare, ad esclusione della sanzione del licenziamento, è attribuita al Responsabile del servizio Oganizzazione e Sviluppo, titolare dell'UPD e al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

ART. 3

PROCEDIMENTI A CARICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE-COMPETENZE

1. Per quanto concerne le infrazioni commesse dal personale dipendente non dirigente, la contestazione dell’addebito, l’istruzione del procedimento disciplinare e gli atti di conclusione dello stesso, compreso quello di applicazione della sanzione, sono di competenza del dirigente responsabile del servizio di assegnazione del dipendente interessato, o, se questi è assegnato direttamente a struttura di livello gerarchico superiore, del direttore responsabile della stessa nei casi in cui, in considerazione del tipo di illecito disciplinare, le sanzioni applicabili siano quelle meno gravi, ossia, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale:

- il rimprovero verbale;

- il rimprovero scritto (censura);

- la multa ( di importo pari a un minimo di un’ora fino a un massimo di quattro ore di retribuzione);

- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni.

2. Quando le sanzioni applicabili siano più gravi(dalla sospensione dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni fino al licenziamento senza preavviso), la contestazione dell’addebito, la gestione del procedimento e l’applicazione della sanzione medesima, sono di competenza del responsabile dell’UPD, individuato al comma 1 dell'art. 2. L'istruttoria del procedimento disciplinare, compresa l'audizione a difesa del lavoratore, avviene a cura del Dirigente "Supporto ai processi trasversali" e dei collaboratori del Servizio Organizzazione e Sviluppo.

3. Nel caso di cui al comma 2 il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente è tenuto a segnalare all'UPD, sotto la propria responsabilità entro cinque giorni da quando ne è venuto a conoscenza, i fatti da contestare per l’avvio del procedimento disciplinare, dandone comunicazione all’interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

4. Qualora, anche nel corso del procedimento già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro cinque giorni, trasmette tutti gli atti all'UPD, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultima struttura, senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito. In tale ipotesi, qualora a seguito della propria istruttoria l'UPD ritenga applicabile una sanzione disciplinare pari o inferiore alla “sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni” procede direttamente all’applicazione, senza restituire o inviare il fascicolo al responsabile della struttura di assegnazione del dipendente.

5. Analogamente, qualora l'UPD venga a conoscenza di un fatto a cui sia applicabile una sanzione disciplinare pari o inferiore alla “sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni” può trasmettere gli atti al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora entro cinque giorni, dandone contestuale comunicazione all’interessato.

6. L'UPD, dopo aver adottato e comunicato al dipendente il provvedimento disciplinar e, lo trasmette per conoscenza al responsabile della struttura di assegnazione del dipendente.

ART. 4

AVVIO DEL PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO

1. Nei casi previsti dall'art. 3, qualora il dirigente competente abbia notizia di comportamenti che potrebbero costituire fonte di responsabilità disciplinare, sulla base degli elementi che ha a disposizione, opera una tempestiva e motivata valutazione preliminare relativa alla sanzione potenzialmente applicabile al comportamento e avvia, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, la corretta procedura.

2. La contestazione dell’addebito deve avvenire perentoriamente entro venti giorni da quando il dirigente competente per la contestazione, ai sensi di quanto stabilito all’art.3, comma 1) ha la conoscenza piena del fatto, pena la decadenza dell'azione disciplinare. Per i fatti per i quali sono previste sanzioni più gravi la cui competenza è in capo all'UPD, la contestazione deve avvenire entro 40 giorni da quando l'ufficio competente ha la conoscenza piena del fatto.

3. L’atto scritto di contestazione dell’addebito deve essere comunicato formalmente al dipendente, con una delle seguenti modalità:

- tramite lettera consegnata a mano, di cui il dipendente deve rilasciare ricevuta;

- tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente disponga di idonea casella di posta;

- in caso di assenza del dipendente dal servizio e in caso lo stesso non disponga di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

4. Le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito vengono effettuate secondo una delle modalità indicate al comma precedente, anche presso il suo procuratore.

5. La contestazione dell'addebito deve contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, in modo tale che il dipendente abbia le indicazioni necessarie per individuare il comportamento ravvisato quale illecito disciplinare e consentirgli di esercitare il diritto di difesa.

6. Quando la sanzione comminabile sia il “rimprovero verbale” il dirigente competente provvede a formulare la contestazione scritta dell’addebito e la convocazione all'incontro per l'audizione del dipendente con modalità semplificate. La contestazione scritta deve essere inoltrata al dipendente almeno una settimana prima della data fissata per l'incontro. Il rimprovero verbale deve essere formalizzato mediante processo verbale in cui vanno riportate le argomentazioni a difesa del dipendente.

7. La violazione dei termini del procedimento comporta per l’amministrazione la decadenza dall’azione disciplinare, mentre la violazione dei termini da parte del dipendente comporta la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.

8. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate comporta per i responsabili l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita.

ART. 5

FASE ISTRUTTORIA E DIRITTO DI DIFESA DEL LAVORATORE

1. Con la lettera di contestazione dell’addebito il lavoratore deve essere convocato per essere sentito a difesa. Dell'incontro deve essere redatto processo verbale.

2. Il lavoratore deve essere convocato per un giorno che disti, da quello di ricevimento della lettera di convocazione, almeno dieci giorni di calendario (ossia senza conteggiare né il giorno di ricevimento della contestazione né il giorno di convocazione), in modo tale che abbia un congruo periodo di tempo per preparare la difesa.

3. Il lavoratore può farsi assistere da un procuratore o dal rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

4. Entro il termine di cui al comma 2, il lavoratore, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta a difesa, o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto una sola volta nel corso del procedimento.

5. Il dipendente e il suo difensore, se munito di apposita delega, possono accedere a tutti gli atti istr ut t ori riguardanti il procedimento disciplinare.

ART. 6

FASE DELLA DECISIONE - DETERMINAZIONE E IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1. La sanzione viene determinata tenendo conto, oltre che delle risultanze istruttorie, anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti previste dal Codice disciplinare del CCNL 2006-2009 del personale non dirigente.

2. L’atto che irroga la sanzione viene comunicato al lavoratore secondo le modalità indicate all’art.4 comma 3.

3. L'atto di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere motivato.

ART. 7

DURATA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1.Il procedimento disciplinare deve concludersi entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito, a pena di estinzione dello stesso, quando la competenza è del responsabile della struttura di assegnazione, per le infrazioni meno gravi, ai sensi dell’art. 3 comma 1.

2. Quando la competenza è dell’UPD, ai sensi dell’art. 3 comma 2, la durata del procedimento disciplinare è invece di centoventi giorni, che decorre dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, a meno che l’UPD non sia venuto direttamente a conoscenza dell’illecito in altri modi, anche nei casi in cui l’illecito si concluda con una sanzione disciplinare meno grave, di cui all'art. 3 comma 1, la durata del procedimento è di centoventi giorni.

3. La violazione dei suddetti termini comporta la decadenza dall'azione disciplinare.

4. Il termine iniziale, quello finale ed il termine di preavviso minimo per il dipendente (10 giorni) sono perentori; nelle fasi intermedie i termini sono fissati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, a garanzia della certezza delle situazioni giuridiche.

5. La durata del procedimento può essere prorogata nel solo caso contemplato all’art. 5 comma 4 e può essere sospesa nei limiti di cui all’art. 19.

6. Il procedimento si intende concluso alla data di adozione dell’atto di irrogazione della sanzione disciplinare.

TITOLO III

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL PERSONALE DIRIGENTE

ART. 8

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI DIRIGENTI- COMPETENZE

1. Per quanto concerne le infrazioni commesse dai dirigenti regionali, compresi i dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, nei casi in cui, in considerazione del tipo di illecito disciplinare, le sanzioni applicabili siano quelle meno gravi (art. 6 “Sanzioni e procedure disciplinari“ comma 1 lett. a) CCNL del 22.2.2010, Area Dirigenza Regioni e Autonomie locali), ossia la sanzione pecuniaria fino alla sospensione dal servizio – con privazione della retribuzione - fino ad un massimo di 10 giorni, la contestazione dell’addebito, l’istruttoria e gli atti di conclusione del procedimento disciplinare fino alla comminazione della sanzione, sono di competenza del Direttore Generale del settore di appartenenza.

2. Per le i nfrazioni di maggiore gravità sanzionabili in astratto con sanzioni più gravi quale la sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per più di dieci giorni, fino al licenziamento, la competenza spetta all'UPD, che contesta il fatto e applica la sanzione disciplinare al dirigente.

3. La competenza dello svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti di dirigenti asssegnati alla Direzione generale REII fino alla comminazione della sanzione, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, è in capo al responsabile dell'UPD.

4. Qualora nel corso del procedimento già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione disciplinare non sia di spettanza del Direttore Generale del settore in cui il dirigente lavora, questi, entro cinque giorni, trasmette tutti gli atti all'UPD, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso l'UPD, senza ripetere la contestazione scritta dell'addebito. Nel caso in cui a seguito dell'istruttoria l'UPD ritenga applicabile una sanzione disciplinare pari o inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni, procede direttamente all'applicazione della sanzione senza restituire o inviare il fascicolo al Direttore Generale.

5. Quando la sanzione da comminare sia il licenziamento, con o senza preavviso, nei confronti dei dirigenti assunti a tempo determinato ex art. 18 L.R. 43/2001, l'UPD formula la propria proposta alla Giunta regionale, che adotta in via definitiva il provvedimento finale; la Giunta regionale può discostarsi dalla sanzione proposta dall'UPD solo motivando adeguatamente.

6. Per gli illeciti commessi dai Direttori Generali delle strutture della Giunta o dai Direttori di Istituti e Agenzie regionali, l'UPD nella composizione di cui all'art. 2 comma 7 e comma 9, provvede alla contestazione dell’addebito e all'adozione degli atti di conclusione del procedimento disciplinare fino alla comminazione della sanzione, ad esclusione della sanzione del licenziamento. In quest'ultimo caso, il provvedimento definitivo è adottato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta motivata dell'UPD a firma congiunta; la Giunta può discostarsi dalla sanzione proposta dall'UPD solo motivando adeguatamente la decisione.

ART. 9

AVVIO DEL PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO

1. Nei casi previsti al comma 1 dell'articolo precedente il Direttore Generale competente alla contestazione dell'addebito, avuta notizia dell'infrazione e ove ritenga la stessa sanzionabile con provvedimento di propria competenza, provvede, senza indugio anche attraverso attività istruttoria, e comunque non oltre 20 giorni dalla data della piena conoscenza del fatto, contesta per iscritto l’addebito al dirigente, convocandolo per il contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno dieci giorni. Per i fatti per i quali sono previste sanzioni più gravi la cui competenza è in capo all'UPD, la contestazione deve avvenire entro 40 giorni da quando l'ufficio competente ha avuto la conoscenza piena del fatto.

2. L’atto scritto di contestazione dell’addebito deve essere comunicato formalmente al dirigente, con una delle seguenti modalità:

- tramite lettera consegnata a mano, di cui il dirigente deve rilasciare ricevuta;

- tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dirigente disponga di idonea casella di posta;

- in caso di assenza del dipendente dal servizio, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

3. Le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito vengono effettuate secondo una delle modalità indicate al comma precedente, anche presso il procuratore.

4. La contestazione dell'addebito deve contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, in modo tale che il dirigente abbia le indicazioni necessarie per individuare il comportamento ravvisato quale illecito disciplinare e consentirgli di esercitare il diritto di difesa.

5. La violazione dei termini del procedimento comporta per l'amministrazione la decadenza dell'azione disciplinare, mentre la violazione dei termini da parte del dipendente comporta la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.

6. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate comporta per i responsabili l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione e della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita.

ART. 10

FASE ISTRUTTORIA E DIRITTO DI DIFESA DEL DIRIGENTE

1. Con la lettera di contestazione dell’addebito il dirigente deve essere convocato per essere sentito a difesa. Dell'incontro deve essere redatto processo verbale.

2. Il dirigente deve essere convocato per un giorno che disti, da quello di ricevimento della lettera di convocazione, almeno dieci giorni di calendario (ossia senza conteggiare né il giorno di ricevimento della contestazione né il giorno di convocazione), in modo tale che abbia un congruo periodo di tempo per preparare la difesa.

3. Il dirigente può farsi assistere da un procuratore o dal rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

4. Entro il termine di cui al comma 2, il dirigente, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta a difesa, o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del Dirigente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto una sola volta nel corso del procedimento.

5. Il dirigente e il suo difensore, se munito di apposita delega, possono accedere a tutti gli atti istr ut t ori riguardanti il procedimento disciplinare.

ART. 11

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. L'autorità disciplinare e il dirigente sottoposto al procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 13 del CCNL dei dirigenti Area II sottoscritto il 22/02/2010, possono concordare di avviare una procedura facoltativa di conciliazione che deve essere avviata e conclusa entro i termini previsti dallo stesso CCNL.

2. La procedura di conciliazione deve avere per oggetto la sanzione solo nella sua entità, la sanzione non può essere diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.

3. La sanzione concordata in esito alla procedura conciliativa non può essere soggetta a impugnazione.

ART. 12

FASE DELLA DECISIONE - DETERMINAZIONE E IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1. La sanzione viene determinata tenendo conto, oltre che delle risultanze istruttorie, anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti previste dal Codice disciplinare del CCNL del 22.2.2010 della Dirigenza Area II.

2. L’atto che irroga la sanzione viene comunicato al dirigente secondo le modalità indicate all’art.9.

3. Ogni atto di irrogazione di una sanzione disciplinare deve essere motivato.

ART.13

DURATA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare si conclude entro i seguenti termini perentori:

- sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di contestazione dell'addebito nel caso in cui l'azione disciplinare competa al Direttore Generale della struttura di assegnazione del dirigente, ai sensi dell'art. 8 comma 1.

- centoventi (120) giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del Direttore Generale della Struttura in cui il dirigente presta servizio, e qualora la potestà disciplinare spetti all'UPD ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, D.lgs. 165/2001, altresì nei casi in cui l'illecito sia sanzionabile con una sanzione meno grave, ossia inferiore alla sospensione dal servizio di 10 giorni.

2. La violazione dei suddetti termini comporta la decadenza dall'azione disciplinare.

3. Il termine iniziale, quello finale ed il termine di preavviso minimo per il dipendente (10 giorni) sono perentori; nelle fasi intermedie i termini sono fissati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, a garanzia della certezza delle situazioni giuridiche.

4. Il procedimento si intende concluso alla data di adozione dell’atto di irrogazione della sanzione disciplinare.

TITOLO IV

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ACCELLERATO

ART. 14

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO

1. La sanzione del "Licenziamento disciplinare" di cui a ll'art. 55 quater del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 20 giugno 2016 n. 116, si applica anche nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio da parte dipendente, posta in essere, ai sensi del comma 1-bis, con modalità fraudolenta, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio, o trarre in inganno l'ammninistrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro.

2. La falsa attestazione della presenza in servizio, se accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione cautelare è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'UPD, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui detti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.

3. Con il provvedimento di sospensione cautelare si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'UPD. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'UPD conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 55-bis comma 4.

4. Dei fatti oggetto del procedimento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio deve essere presentata denuncia al pubblico ministero e segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. L'omessa attivazione del procedimento disciplinare da parte del dirigente e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il linziamento e di esse è data notizia, da parte dell'UPD, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

ART. 15

SOSTITUZIONI

1. In caso di vacanza, assenza o impedimento del dirigente competente all'azione disciplinare il procedimento disciplinare è avviato e gestito dal dirigente che ne svolge temporaneamente le funzioni.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Dirigente titolare dell'UPD, il procedimento disciplinare è gestito dal Dirigente "Supporto ai processi trasversali". In caso di assenza o impedimento di entrambi si applica il criterio di cui al 1° comma.

ART.16

COMPUTO DEI TERMINI

1. Nel calcolo dei termini, ove nella presente direttiva non sia espressamente previsto che i giorni siano da intendersi lavorativi, si intendono di calendario.

2. I termini per la contestazione dell'addebito, a seconda della competenza, stante la natura ricettizia dell'atto s'intendono rispettati col ricevimento dello stesso da parte del dipendente.

ART. 17

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Se l’UPD o il dirigente presso il quale pende il procedimento disciplinare ritiene che non si debba procedere all'irrogazione di una sanzione, dispone l'archiviazione del procedimento con proprio atto, dandone comunicazione all’interessato, con le modalità previste dall’art. 4 comma 3 e dall'art 9 comma 2.

ART. 18

ASTENSIONE

1. Ciascun componente dell'UPD, il funzionario che fa parte dell'Ufficio, o il Dirigente competente, hanno l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

2. La dichiarazione di astensione, adeguatamente motivata, deve essere presentata - entro e non oltre la data dell'audizione a difesa del dipendente - al Dirigente che collabora con l'UPD che la esamina e nel caso vi siano oggettivi presupposti di accoglimento, trasmette gli atti all'UPD competente per il proseguo del procedimento disciplinare.

3. Nel caso di astensione del funzionario, il medesimo Dirigente provvede alla sostituzione con altro funzionario. Allorché la sostituzione riguardi il responsabile dell'UPD si applica quanto disposto all'art. 15, comma 2° comma della presente direttiva.

ART. 19

RAPPORTI FRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, L'UDP nel momento in cui viene a conoscenza di un possibile illecito disciplinare, anche correlato a un'indagine della magistratura avviata nei confronti di un dipendente o dirigente, effettua una istruttoria per verificare la sussistenza di elementi che comportino l'avvio di un procedimento disciplinare senza attendere la conclusione del procedimento giudiziario. L'istruttoria svolta è utile anche ai fini delle opportune valutazioni in caso di richiesta di patrocinio legale ai sensi di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali.

2. Il procedimento disciplinare con oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di maggiore gravità, l'UPD può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione. E’ comunque fatta salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente (art. 55-ter, comma 1 del D.Lgs. 165/01).

3. Competente a disporre la sospensione del procedimento disciplinare, nei limiti in cui è data facoltà dalla legge, per connessione del medesimo con procedimento penale, è l’Ufficio Procedimenti Disciplinari.

4. Il procedimento disciplinare è riattivato a seguito di sentenza definitiva dal dirigente titolare dell'UDP entro i termini stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. È onere del dipendente dare immediata comunicazione all’Amministrazione della sentenza definitiva.

ART.20

IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI

1. La sanzione irrogata potrà essere impugnata innanzi al Giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 165 del 2001, previo tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio Territoriale del Lavoro. Con lo stesso atto di irrogazione della sanzione disciplinare, il lavoratore deve essere informato circa la possibilità e le modalità di impugnazione del medesimo, secondo quanto stabilito dall'art. 55, comm a 3, del D.Lgs 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

2. Non è più ammessa l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi al Collegio arbitrale di disciplina.

ART.21

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E GARANZIE FORMALI

1. Gli atti inerenti ai procedimenti disciplinari verranno trattati nel rispetto del diritto alla riservatezza.

2. In caso di procedimento disciplinare avviato su segnalazione, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, l'identità del segnalante non può essere rilevata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata, ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per l'esercizio di difesa dell'incolpato anche senza il suo consenso, in questo caso la decisione, previa valutazione, spetta all'UPD.

ART. 22

PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE CAUTELARE

1. Il titolare dell’UPD è competente anche a disporre con proprio atto la sospensione cautelare dal servizio dei dipendenti regionali, compresi i dirigenti, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Sono fatte salve le diverse disposizioni del legislatore nazionale relative a provvedimenti di sospensione cautelare direttamente applicabili all'ordinamento regionale.

2. Il provvedimento di sospensione cautelare di un Direttore Generale, è adottato dalla Giunta su proposta dell'UPD collegliale di cui all'art. 2 comma 7.

ART.23

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. La direttiva trova applicazione per i procedimenti avviati a partire dal 1° maggio 2016 o in corso a tale data, in coerenza con la decorrenza della riorganizzazione.

2. le modifiche apportate dal D.Lgs 116/2016 di cui al Titolo IV della direttiva si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente al 13 luglio 2016, data di entrata in vigore del decreto.

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ultima modifica 2016-12-13T15:47:34+01:00

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