Testo

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006;

- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)”;

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la propria Deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2015 “Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Visti:

- la legge regionale 30 giugno 2003 n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro”, ss.mm ed in particolare l’articolo 33;

- il Decreto n. 166 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 25 maggio 2001 in materia di accreditamento delle sedi operative;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10/2/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale”;

n. 2154 del 3/11/2003 “Integrazione della delibera n.177/2003 in merito alla procedura di accreditamento degli organismi di formazione professionale”;

- n. 483 del 24/3/2003 “Procedura di accreditamento degli organismi di formazione professionale: apertura dei termini per la presentazione delle domande”;

- n. 266 del 14/2/2005 “Integrazioni alle delibere di Giunta n. 177/03 e n. 2154/03 in merito alla procedura di accreditamento”;

- n. 897 del 16/6/2008 “Integrazioni alle deliberazioni n.177/2003 e n. 266/2005 in merito alle regole per l’accreditamento degli organismi di F.P. in attuazione dell’Art. 2 del D.M. 29/11/2007 “Percorsi sperimentali di istruzione e F.P. ai sensi dell’Art. 1, comma 624, della legge 27/12/2006 n. 296”;

- n. 2046 del 20/12/2010 “Conferma dei criteri per l’accreditamento nell’Obbligo d’Istruzione a partire dall’anno scolastico 2011-2012 per il sistema d’istruzione e formazione professionale – apertura dei termini per la presentazione delle domande”;

- n. 645 del 16/5/2011 “Modifiche e integrazioni alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale di cui alle DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii”;

- n. 1408 dell’ 1/10/2012 “Modifica della DGR 177/2003 “Direttive in ordine alle tipologie d’azione e alle regole per l’accreditamento degli organismi di FP”;

- n. 198 del 25/2/2013 “Definizione delle modalità per la completa attuazione delle regole per l’accreditamento di cui alla DGR 645/2011”;

- n. 1170 del 21/7/2014 “Modifiche della DGR n. 177/2003 Direttive in ordine alle tipologie d’azione e alle regole per l’accreditamento degli organismi di FP”;

- n. 1298 del 14/9/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - programmazione Sie 2014/2020.”;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” e s.m.i.;

Premesso che:

- la Regione, nel rispetto della legge regionale 30 giugno 2003 n. 12, garantisce il regolare svolgimento delle attività di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro erogate nell’ambito del proprio POR FSE 2014-2020;

- per le forme di sostegno, ovvero per l’affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti, la Regione adotta procedure di selezione per la concessione di finanziamenti, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel rispetto delle regole della concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento;

- tali procedure di selezione prendono le forme dell’avviso pubblico e il rapporto tra l’Amministrazione e il destinatario del finanziamento risulta regolato da un atto di natura concessoria. Si configura quindi la concessione di una sovvenzione per lo svolgimento di un’attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dall’Amministrazione;

- i soggetti destinatari del finanziamento nonché attuatori delle operazioni selezionate e finanziate con contributi pubblici sono Enti e Organismi di formazione accreditati;

Preso atto che:

- gli obblighi e le prescrizioni imposti alla Regione dalle disposizioni dettate dalla legge 243/2012 riguardante l’attuazione dei principi di pareggio di bilancio a far data dal 1.1.2016 non hanno consentito nella materia “de qua” continuità e tempestività nell’attività connessa al ciclo della spesa che si snoda attraverso le fasi dell’impegno, liquidazione e pagamento dei finanziamenti destinati all’attività formativa, creando problemi di liquidità negli Enti e Organismi di formazione e gravi rischi di immobilismo operativo tali da compromettere la realizzazione dei progetti medesimi a scapito ovviamente degli utenti destinatari dell'attività di formazione e titolari del diritto-dovere alla istruzione e alla formazione;

- al fine di rendere operativa l’attività di gestione della spesa è stato necessario calibrare e cadenzare, in un’ottica di priorità delle azioni da realizzare, il complesso delle risorse finanziarie messe a disposizione dall’Ente Regione nell’anno 2016 per la parte di spesa non impegnata a chiusura dell’esercizio finanziario 2015;

- sotto il profilo dell’azione amministrativa gli accadimenti sopra indicati hanno avuto ripercussioni notevoli anche sulla gestione delle fasi di rendicontazione alla quale le attività formative sono soggette per disposizioni regolamentari;

Visto l’art. 132 del Regolamento UE n. 1303/2013 che impone il rispetto del termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso per il pagamento ai beneficiari delle attività cofinanziate dai fondi strutturali;

Valutato, al fine di consentire il rispetto dei suddetti termini ed affrontare il problema della liquidità del sistema formativo caratterizzata da ciclicità sistemica e continuatività su un arco temporale di lunga durata (POR FSE 2014-2020) sulla base delle verifiche tecniche di fattibilità operativa eseguite con tutti gli attori istituzionali coinvolti nel processo, la Regione ritiene di integrare le modalità di pagamento esistenti attraverso il ricorso all’istituto della cessione del credito a favore di banche o intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e s.m.i., ai sensi degli articoli 1260 e ss. del codice civile e nel rispetto degli articoli 69 e 70 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art.9 della legge del 20 marzo 1865, n.2248;

Preso atto che, al fine di utilizzare lo strumento sopra indicato, risulta necessario delineare sia la sfera oggettiva che il profilo soggettivo (perimetrazione) che rende possibile, in un quadro normativo che vede il coinvolgimento di più attori istituzionali, il ricorso all’istituto, sulla base delle prescrizioni tecniche rinvenibili nel presente provvedimento;

Atteso pertanto che l’attivazione dell’istituto della cessione di credito incontra come limite di operatività le seguenti disposizioni:

1) trova applicazione esclusivamente per la realizzazione di attività in sovvenzione cofinanziate con il ricorso alle risorse del POR FSE 2014/2020;

2) opera limitatamente sulle procedure contabili di pagamento con riferimento agli acconti da riconoscere a titolo di rimborso. Di converso non trova applicazione sul riconoscimento del saldo su rimborsi da eseguire poiché le attività devono essere sottoposte a rendicontazione finale;

3) affinchè risulti efficace e produttiva di rilevanza sotto il profilo delle operazioni contabili da eseguire occorrerà:

  • la redazione attraverso forma di atto pubblico o scrittura privata, autenticata da notaio;
  • la notifica alla Regione;
  • l’accettazione/presa d’atto della cessione da parte della Regione. Ai fini dell’accettazione sarà necessario eseguire la verifica sulla regolarità contributiva del cedente e del cessionario anteriormente al pagamento delle somme dovute;
  • nell’atto di cessione sia previsto che i pagamenti effettuati dalla banca o dell’intermediario finanziario cessionario all’ente di formazione beneficiario cedente, dovranno essere integri cioè al netto di qualsiasi commissione eventualmente dovuta per il servizio reso e effettuati entro 30 giorni dalla comunicazione di autorizzazione al pagamento della Regione;
  • che nell’atto di cessione debba essere previsto che la banca o l’intermediario finanziario cessionario renda disponibile alla Regione l’informazione legata ai pagamenti eseguiti al fine di attivare le procedure di spesa per il rimborso degli oneri dovuti;
  • che le transazioni finanziarie tra tutti i soggetti coinvolti debbano essere eseguite nel rispetto dei limiti temporali sopra indicati al fine di evitare ogni possibile segnalazione dalle autorità preposte in caso di mancato pagamento;

Considerato quindi opportuno integrare le modalità di erogazione dei finanziamenti nella Programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 con la cessione di credito sopradescritta;

Preso atto altresì che, per mero errore materiale nel paragrafo 16 “Diritti e Responsabilità dei soggetti attuatori” della propria deliberazione n. 1298/2015 sopra citata è stato definito come “perentorio” il termine per la presentazione del rendiconto economico-finanziario a conclusione degli interventi basato sulla documentazione inerente le spese sostenute dai beneficiari, anziché “ordinatorio”;

Dato altresì atto che nella suddetta deliberazione n. 1298/2015 non sono previste sanzioni per il mancato rispetto di tale termine in coerenza col significato ordinatorio di tale indicazione;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, rettificare tale errore materiale sostituendo il termine “perentorio” con “ “ordinatorio”

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;

- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018” e la determinazione dirigenziale n. 12096/2016;

Richiamate infine le proprie deliberazioni: 

- n. 56 del 25/01/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R.43/2001”;

- n. 270 del 29/02/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28/04/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell’11/7/2016 “ Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera n. 2189/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Regionale competente;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

  1. di approvare, relativamente alle attività formative cofinanziate dal FSE POR 2014-2020, il ricorso all’istituto della cessione del credito in favore di banche/intermediari finanziari quale ulteriore modalità di erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti e Organismi di formazione;
  2. di stabilire che l’istituto della cessione di credito incontra le limitazioni indicate in premessa che ne definiscono la perimetrazione soggettiva ed oggettiva alla quale espressamente si rimanda;
  3. di autorizzare il dirigente responsabile del Servizio Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro avvalendosi della collaborazione del Servizio Gestione della Spesa Regionale nelle parti che garantiscono la “governance” delle fasi della spesa a:
    • disporre l’accettazione delle cessioni di credito che dovranno contenere i requisiti indicati in premessa;
    • predisporre, anche attraverso l’adozione di note/circolari, le procedure applicative; 
  4. di rettificare, per mero errore materiale,sulla base di quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato, quanto previsto al p aragrafo 16 “Diritti e Responsabilità dei soggetti attuatori” della propria deliberazione n. 1298/2015, in parte narrativa citata, sostituendo il termine “perentorio” con il termine “ordinatorio”;
  5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

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ultima modifica 2016-12-13T15:47:40+01:00

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