Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

  • il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
  • il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
  • il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC ed al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
  • il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, per il periodo dal 2023 al 2027, a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
  • il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione ed il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
  • il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005;
  • il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
  • il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, ed in particolare l’articolo 1 a norma del quale, per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è prorogato fino al 31 dicembre 2022;

Visti:

  • il “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022, come modificato dal PSP 2023-2027;
  • il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 2.1. approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023;

Dato atto, inoltre, che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), con nota prot. 0693655 del 18/12/2023 avente ad oggetto “Piano Strategico italiano della PAC 2023-2027: trasmissione della quarta notifica con le richieste di emendamenti al testo ai sensi dell’articolo 119.9 del Regolamento (UE) n. 2021/2115” ha comunicato alla Commissione Europea alcune modifiche agli interventi di sviluppo rurale del Piano Strategico della PAC vigente, al fine di garantire la loro corretta esecuzione; tali modifiche  entrano in vigore a partire dalla data di ricezione delle stesse da parte dei servizi della Commissione europea, avvenuta sempre in data 18/12/2023;

Dato atto altresì che:

  • con propria deliberazione n. 2375 del 27 dicembre 2022, sono stati approvati:
  • le Disposizioni comuni per gli interventi a superfice agricole applicabili alle domande presentate a partire dal 2023 e in prosecuzione da programmazioni precedenti, di cui all’Allegato 1 della citata deliberazione n. 2375/2022;
  • i bandi unici regionali con decorrenza degli impegni a partire dal 1° gennaio 2023, per i seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente di cui all’art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, nella formulazione di cui agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della medesima deliberazione n. 2375/2022:
  • SRA01 – ACA1 – produzione integrata;
  • SRA03 – ACA3 – tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
  • SRA04 – ACA4 – apporto di sostanza organica nei suoli;
  • SRA07 – ACA7 – conversione seminativi a prati e pascoli;
  • SRA08 – ACA8 – gestione prati e pascoli permanenti;
  • SRA13 – ACA13 – impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola;
  • SRA14 – ACA14 – allevatori custodi della agrobiodiversità;
  • SRA15 – ACA15 – agricoltori custodi della agrobiodiversità;
  • SRA19 – ACA19 – riduzione impiego fitofarmaci;
  • SRA26 – ACA26 – ritiro seminativi dalla produzione;
  • SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
  • con propria deliberazione n. 371 del 13 marzo 2023 sono state disposte alcune modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 2375/2022;
  • con propria deliberazione n. 2133 del 4 dicembre 2023, sono stati approvati:
  • i bandi unici regionali con decorrenza degli impegni a partire dal 1° gennaio 2024, per i seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente di cui all’art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, nella formulazione di cui agli Allegati 1, 2 e 3 della stessa deliberazione n. 2133/2023:
  • SRA – ACA 14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
  • SRA – ACA 15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
  • SRA – ACA 26 - ritiro seminativi dalla produzione;
  • con propria deliberazione n. 2170 del 12 dicembre 2023, sono stati approvati:
  • le Disposizioni comuni per gli interventi a superficie agricole applicabili alle domande presentate a partire dal 2024 e in prosecuzione da programmazioni precedenti, a modifica dell’Allegato 1 della citata deliberazione n. 2375/2022;
  • i bandi unici regionali con decorrenza degli impegni a partire dal 1° gennaio 2024, per i seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente di cui all’art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, nella formulazione di cui agli Allegati 2, 3 e 4 della stessa deliberazione n. 2170/2023:
  • SRA– ACA 10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche;
  • SRA – ACA 12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche;
  • SRA – ACA 22 - impegni specifici risaie;
  • con propria deliberazione n. 51 del 15 gennaio 2024, sono stati approvati i bandi unici regionali per i seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente di cui all’art. 73-74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, nella formulazione di cui agli Allegati 1 e 2 della stessa deliberazione n. 51/2024;
  • Azione 1 “Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici non agricole” dell’Intervento SRD10 “impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli”;
  • Azione 1 “Interventi selvicolturali” dell’Intervento SRD15 “Investimenti produttivi forestali”;

Considerato che la sopra citata nota del MASAF prot. n. 0693655 del 18/12/2023 prevede, tra altro, nel capitolo 4.1.2.4.6 all’interno della Tabella PLT e Sottosezione 5 - Interventi a superficie o a capo - Aspetti trasversali, la modifica alla tabella di conversione dei capi in UBA per gli “Ovini e caprini” in quanto viene aggiunta l’indicazione “di età superiore a 12 mesi” diversamente da quanto riportato nelle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 2133/2023 nella “Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA”;

Considerato inoltre che tali modifiche sono immediatamente operative, ma condizionate all’approvazione da parte della Commissione UE della proposta di modifica del PSP;

Ritenuto pertanto necessario adottare la tabella di conversione UBA in vigore a partire dall’annualità 2024 riportata in allegato 1) parte integrante del presente atto, a modifica della tabella di conversione capi in UBA riportata nelle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 2133/2023, stabilendo quanto segue:

  • per le domande di pagamento 2024 e successive di SRA14 e del Tipo di operazione 10.1.05, riferite ad impegni assunti con Bandi di precedenti annualità, il numero minimo di UBA oggetto di impegno da mantenere è pari a quello oggetto di concessione e il pagamento verrà riconosciuto per il numero di UBA ricalcolate sulla base della tabella di nuova adozione di cui all’allegato 1, senza l’applicazione di sanzioni nel caso tale valore risulti inferiore al numero di UBA oggetto di concessione;
  • per le domande di sostegno SRA 14, presentate in attuazione della deliberazione n. 2133/2023, il numero minimo di UBA da mantenere, è definito in applicazione della nuova tabella di conversione UBA;
  • per le domande di pagamento 2024 e successive della Misura 11 e dell’Intervento SRA29 con zootecnia biologica, il numero di UBA ammissibili ai fini della maggiorazione zootecnica è calcolato utilizzando la nuova tabella di conversione dei capi in UBA;

Ritenuto altresì necessario, in applicazione della seguente previsione “Per le annualità successive alla prima dovranno essere rispettate le tempistiche di iscrizione annuale previste dal SQNPI o altre più restrittive definite a livello regionale” contenuta nel documento nazionale “PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI/2024”, di integrare le disposizioni relative agli interventi SRA01 e SRA19-3, riportate nella deliberazione n. 2375/2022 ai paragrafi 3.1 "Specifiche alle condizioni di ammissibilità” degli allegati 2) e 10), prevedendo che, in caso di cessione o acquisizione di superfici attraverso subentro, entrambe le aziende interessate (cedente e subentrante) dovranno comunicare, entro 60 giorni dalla data del cambio di conduzione, all’Organismo di controllo e al Responsabile del procedimento SACP le superfici interessate dal subentro; qualora il sistema informativo SQNPI non ne consentisse la trasmissione informatizzata, tali comunicazioni dovranno essere inviate via PEC, nei medesimi termini;

Rilevato inoltre che al paragrafo 4.1. “Specifiche agli impegni” del bando unico regionale per l’intervento SRA10, nella formulazione di cui all’allegato 2 parte integrante della deliberazione n. 2170/2023:

  • con riferimento agli impegni relativi alle attività di potatura è stato erroneamente indicato l’impegno I03.13 anziché I03.18;
  • con riferimento alla tenuta del registro delle operazioni di cui agli impegni I01.18, I03.15 e I08.12 non è stata indicata la tempistica per la registrazione delle operazioni;

Ritenuto necessario modificare il paragrafo 4.1. “Specifiche agli impegni” del bando per l’intervento SRA10 della sopracitata deliberazione n. 2170/2023, come segue:

  • la frase “Con riferimento agli impegni relativi alle attività di potatura (I01.2 c) e I03.13)” è sostituita con la frase “Con riferimento agli impegni relativi alle attività di potatura (I01.2 c) e I03.18)”;
  • la disposizione “Con riferimento agli impegni relativi alla tenuta del registro delle operazioni (I01.18, I03.15 e I08.12), si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite, connesse alle attività per l’applicazione degli impegni previsti dall’intervento SRA10, allegate al bando (Allegato 1).” è integrata con la previsione “Le operazioni tecniche eseguite devono essere registrate entro 48 ore dalla loro esecuzione.”;

Atteso che con riferimento all’intervento SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”, in conseguenza dell’approvazione della citata versione 2.1 del PSP a partire dall’annualità 2024 è riconosciuto il pagamento dell’Azione 29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” per l’intera annualità, solo per le superfici il cui periodo di conversione termina in data successiva al 30/6 dell’anno di impegno a cui si riferisce la domanda;

Rilevato che la predetta modifica si applica anche alle domande di pagamento relative a impegni assunti con deliberazione n. 2375/2022;

Dato atto, inoltre, che nella deliberazione n. 51/2024:

  • al paragrafo 1.8 dell’allegato 1 (Azione SRD10.1) “Principi e criteri di selezione” per mero errore materiale è stato riportato tra le indicazioni di carattere generale una numerazione diversa da quella prevista, per cui si ritiene necessario sostituire le parole “dei criteri 02.d, 02.e, 02.f,” con “dei criteri 02.a, 02.b, 02.c.”;
  • al paragrafo 1.3 dell’allegato 2 (Azione SRD15.1), è opportuno specificare che, tra le previsioni di gestione considerate per la distinzione di diverse e separate unità d’imboschimento, si intende anche l’utilizzo di differenti cloni in superfici accorpate;
  • nel paragrafo 1.7 “Aiuti di Stato” di entrambi gli allegati è stato richiamato per mero errore l’articolo 55 del Reg. (UE) n. 2022/2472, invece del comma 2 art. 41 per l’Azione SRD10.1 (allegato 1) e degli articoli 41 e 50 del medesimo regolamento per l’Azione SRD15.1 (allegato 2);

Rilevato che è necessario rettificare i paragrafi sopra richiamati come sopra descritto;

Considerato da ultimo che le previsioni di cui al presente atto che incidono sulle “Disposizioni comuni” di cui alle deliberazioni n. 2375/2022 e n. 2170/2023 e sui singoli bandi o avvisi per le SRA o SRD sopra citati non vengono considerate modifiche del quadro normativo ai fini della applicazione della clausola di revisione di cui all’articolo 70, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

Visto infine il Decreto-legge n. 61 del 01 giugno 2023 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito con Legge n. 100 del 31 luglio 2023, che ha individuato un’area molto estesa colpita dagli eventi alluvionali e franosi che riguarda oltre il 40% della SAU regionale;

Richiamato il comma 4 dell’articolo 3 del D.M. n. 315386 del 16 giugno 2023 “Riconoscimento, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali per le Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e modifica degli allegati ai decreti 30 settembre 2020 e 29 settembre 2022”;

Considerato che esiste la possibilità che nel corso della prima fase vegetativa dell’annualità 2024 possano manifestarsi, sulle colture agrarie e/o impianti di infrastrutture ecologiche (siepi, boschetti, ecc.), ulteriori danni non rilevati nel corso del 2023, ma sempre collegati agli eventi calamitosi della primavera del 2023 di cui al Decreto-legge n. 61/2023, per i quali far valere la causa di forza maggiore;

Ritenuto pertanto di disporre che nei casi di prima manifestazione nel corso della primavera-estate 2024 dei danni sulle colture agrarie e/o impianti di infrastrutture ecologiche sia possibile attivare la specifica procedura di segnalazione che verrà predisposta da AGREA per l’annualità 2024, con l’applicazione delle riduzioni previste dal D.M. 315386/2023;  

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
  • la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
  • la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026. Approvazione.”;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

  • n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 426 del 21 marzo 2022 recante “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
  • n. 2317 del 22 dicembre 2023 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1°gennaio 2024”;
  • n. 2319 del 22 dicembre 2023 recante “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi.”;

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1) di disporre - relativamente agli interventi agro climatico ambientali riferiti al Tipo di operazione 10.1.5, alla Misura 11 e alle SRA 14 e SRA 29, di cui al PSR 2014-2022 e al CoPSR 2023-2027 - a decorrere dall’annualità 2024, l’applicazione della tabella di conversione UBA riportata in allegato 1), parte integrante del presente atto, a modifica dell’analoga tabella riportata nelle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 2133/2023, stabilendo che:

  • per le domande di pagamento 2024 e successive di SRA14 e del Tipo di operazione 10.1.05, riferite ad impegni assunti con Bandi di precedenti annualità, il numero minimo di UBA oggetto di impegno da mantenere è pari a quello oggetto di concessione e il pagamento verrà riconosciuto per il numero di UBA ricalcolate sulla base della tabella di nuova adozione di cui all’allegato 1, senza l’applicazione di sanzioni nel caso tale valore risulti inferiore al numero di UBA oggetto di concessione;
  • per le domande di sostegno SRA 14, presentate in attuazione della deliberazione n. 2133/2023, il numero minimo di UBA da mantenere, è definito in applicazione della nuova tabella di conversione UBA;
  • per le domande di pagamento 2024 e successive della Misura 11 e dell’Intervento SRA29 con zootecnia biologica, il numero di UBA ammissibili ai fini della maggiorazione zootecnica è calcolato utilizzando la nuova tabella di conversione UBA;

2) di integrare le disposizioni contenute nei paragrafi 3.1 "Specifiche alle condizioni di ammissibilità” dell’allegato 2) e dell’allegato 10) della deliberazione n. 2375/2022, relative agli interventi SRA01 e SRA19-3, disponendo che in caso di cessione o acquisizione di superfici attraverso subentro, entrambe le aziende interessate (cedente e subentrante) dovranno comunicare, entro 60 giorni dalla data del cambio di conduzione, all’Organismo di controllo e al Responsabile del procedimento SACP le superfici interessate dal subentro; qualora il sistema informativo SQNPI non ne consentisse la trasmissione informatizzata, tali comunicazioni dovranno essere inviate via PEC, nei medesimi termini;

3) di modificare il paragrafo 4.1. “Specifiche agli impegni” del bando per l’intervento SRA10, approvato con la deliberazione n. 2170/2023, come segue:

  • la frase “Con riferimento agli impegni relativi alle attività di potatura (I01.2 c) e I03.13)” è sostituita con la frase “Con riferimento agli impegni relativi alle attività di potatura (I01.2 c) e I03.18)”;
  • la disposizione “Con riferimento agli impegni relativi alla tenuta del registro delle operazioni (I01.18, I03.15 e I08.12), si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite, connesse alle attività per l’applicazione degli impegni previsti dall’intervento SRA10, allegate al bando (Allegato 1).” è integrata con la previsione “Le operazioni tecniche eseguite devono essere registrate entro 48 ore dalla loro esecuzione.”;

4) di stabilire che con riferimento all’intervento SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”, a partire dall’annualità 2024 sia riconosciuto il pagamento dell’Azione 29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” per l’intera annualità, solo per le superfici il cui periodo di conversione termina in data successiva al 30/6 dell’anno di impegno a cui si riferisce la domanda; la modifica si applica anche alle domande di pagamento relative a impegni assunti con deliberazione n. 2375/2022;

5) di modificare inoltre nella deliberazione n. 51/2024, i seguenti paragrafi:

  • il paragrafo 1.8 dell’allegato 1 (Azione SRD10.1) “Principi e criteri di selezione” sostituendo le parole “dei criteri 02.d, 02.e, 02.f,” con “dei criteri 02.a, 02.b, 02.c.”;
  • il paragrafo 1.3 dell’allegato 2 (Azione SRD15.1), specificando che, tra le previsioni di gestione considerate per la distinzione di diverse e separate unità d’imboschimento, si intende anche l’utilizzo di differenti cloni in superficie accorpate;
  • il paragrafo 1.7 “Aiuti di Stato” di entrambi gli allegati sostituendo l’articolo 55 del Reg. (UE) n. 2022/2472 con il comma 2 art. 41 per l’Azione SRD10.1 (allegato 1) e con gli articoli 41 e 50 del medesimo regolamento per l’Azione SRD15.1 (allegato 2);

6) di disporre altresì che le previsioni di cui al presente atto che incidono sulle “Disposizioni comuni” di cui alle deliberazioni n. 2375/2022 e n. 2170/2023 e sui singoli bandi o avvisi per le SRA o SRD non vengono considerate modifiche del quadro normativo ai fini della applicazione della clausola di revisione di cui all’articolo 70, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

7) di ammettere per le imprese ricadenti nei comuni alluvionati di cui al Decreto-legge n. 61/2023, convertito con Legge n. 100/2023, la possibilità di applicare la causa di forza maggiore, nei casi di prima manifestazione nel corso della primavera-estate 2024 dei danni sulle colture agrarie e/o impianti di infrastrutture ecologiche (siepi, boschetti, ecc.); tale segnalazione potrà avvenire attraverso la specifica procedura di AGREA per l’annualità 2024, con la limitazione ai soli casi citati e con l’applicazione delle riduzioni previste dal D.M. 315386/2023;

8) di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

9) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

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ultima modifica 2024-04-02T15:30:22+02:00

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