Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato “Faenza”, proposto da Gas Plus Italiana SpA, poiché le attività ivi previste, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 24 febbraio 2011, sono nel complesso ambientalmente compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le indagini geognostiche in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:
Prospezione sismica
1. il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovrà interessare, prevedendo altresì, per i punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto da concordare coi Comuni interessati o con gli Enti competenti alla gestione delle aree escluse:
- le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane così come individuate dai piani territoriali delle Province e dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati considerando per questi una fascia di rispetto di almeno m 200;
- gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- le “Zone di tutela naturalistica” [art. 3.25] ed i “complessi archeologici” [art. 3.21Aa)] così come individuati nel vigente PTCP della Provincia di Ravenna;
- le “Zone ed elementi di interesse storico-archeologico” normate dall’art 21a del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena;
- le “Zone E 2.6 - Zone di rispetto alle falde acquifere di uso termale” e le “Zone D6 - Zone per attività estrattive normate dal PAE comunale vigente” cartografate dal vigente strumento urbanistico del Comune di Riolo Terme;
- le zone A, B, C del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, così come definite dalla L.R. 10/05;
2. le attività di ricerca proposte non potranno essere realizzate nel territorio del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole: nel caso sussista una indispensabile necessità di intervenire sul territorio comunale, potranno essere aurorizzati interventi sia di tipo conoscitivo che di tipo esecutivo, purchè venga indiscutibilmente dimostrata l’assoluta compatibilità dell’intervento con la risorsa idrica termale tramite approfonditi studi di carattere geologico, idrogeologico e stratigrafico redatti da professionisti abilitati che dimopstrino l’esclusione di qualsiasi tipo di interferenza degli interventi di ricerca con l’acquifero termale, la sua roccia serbatoio e le sue aree di ricarica;
3. per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei PTCP vigenti delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di mezzi motorizzati;
4. con riferimento al territorio del comune di Faenza, nel caso di indagini superficiali che comportino scavi o sondaggi su suolo pubblico “demanio” e/o interferenze con la viabilità pubblica, la società proponente dovrà attenersi scrupolosamente al vigente “regolamento per l’esecuzione di scavo su suolo pubblico” e/o a specifiche che si riterranno opportune al momento della valutazione delle lavorazioni richieste; inoltre, nel caso in cui gli interventi dovessero interessare zone di verde pubblico urbano, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- il tracciato dello scavo per l’attraversamento dell’area a verde pubblico dovrà essere eseguito secondo le modalità stabilite dal servizio manutenzioni (giardini);
- durante le operazioni di scavo si dovrà precludere l’ingresso all’area verde;
- evitare d’effetuare scavi a ridosso di alberature (almeno metri 4 di distanza);
- non si dovranno effettuare i lavori con terreno bagnato;
- provvedere al ripristino del manto erboso danneggiato utilizzando personale specializzato nel settore;
- utilizzo del materiale di scavo per il succesivo riempimento a condizione che vengano asportati tutti i materiali inerti negli ultimi cm 30 di strato di terreno;
- comunicare data inizio e fine lavori al responsabile del servizio manutenzioni (giardini) e concordare le modalità di ripristino da effettuare (fresatura-semina);
5. i punti di energizzazione non potranno essere collocati all’interno delle aree oggetto di concessioni di coltivazione di acque minerali e termali, e nelle aree di ricarica del relativo acquifero segnalate dai Comuni o dalle Società titolari delle suddette concessioni;
6. la realizzazione dell’indagine sismica è subordinata al parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna;
7. con anticipo di almeno 30 giorni, dovrà essere prodotto a Comuni e Province interessati ed all’ARPA territorialmente competente, il progetto esecutivo dell’indagine sismica, corredato di idonea cartografia con l’indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e l’ubicazione dei punti di energizzazione;
8. con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente le modalità operative, la tempistica dell’indagine sismica e delle operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate;
9. per consentire un’adeguata informazione della popolazione, dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed all’ARPA territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti interessati “giorno per giorno” dalle operazioni (calendario dettagliato delle operazioni): personale dell’Amministrazione comunale potrà presenziare alle operazioni;
10. per la realizzazione del rilievo sismico dovrà essere utilizzato di preferenza il vibroseis quale sorgente di energia; l’eventuale utilizzo di esplosivo dovrà essere preventivamente concordato con i Comuni interessati;
11. l’esecuzione del rilievo sismico è subordinata, tenendo conto delle specifiche modalità operative, al rilascio delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
12. con riferimento ai siti appartenenti a Rete Natura 2000 SIC IT4070025 “Calanchi pliocenici dell’Appennino faentino”, SIC IT4080007 “Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi”, SIC IT4080009 “Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole”, l’effettuazione dell’indagine sismica è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- il disturbo per la fauna dovrà essere ridotto al minimo, realizzando l’attività di ricerca al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna;
- i percorsi di accesso all’area d’intervento dovranno interferire il meno possibile sugli habitat naturali;
- dovrà essere favorita, per via naturale o artificiale, la ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo, eventualmente danneggiato, con le medesime specie che vegetano spontaneamente sull’area oggetto dell’intervento;
- dovrà essere evitato il taglio della vegetazione arborea, laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti;
- dovrà essere ripristinata la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere;
13. qualora l’indagine sismica dovesse interessare la porzione del sito di Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT 4070011 “Vena del Gesso Romagnola” ricadente all’interno dell’area contigua del Parco omonimo, i singoli punti (compresa la realizzazione delle piste di accesso e dei piazzali di sonda) oggetto di rilevamento sismico e/o di sondaggio esplorativo dovranno essere sottoposti di volta in volta al parere del Consorzio del Parco al fine di verificarne le possibili incidenze sul sito e sugli habitat presenti; resta fermo che le aree occupate da habitat di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE o da habitat di specie di cui all’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE o all’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, sono escluse dalla possibilità di effettuarvi le attività di ricerca in esame;
14. i punti di energizzazione non potranno essere posizionati entro un raggio di m 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile presenti nell’area del permesso, se non diversamente specificato nella strumentazione urbanistica;
15. i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli eventuali disturbi ed il rumore solido; dovrà essere richiesta inoltre, se necessaria, autorizzazione in deroga ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;
16. dovrà essere posta particolare cura nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti gestori le cautele da adottare e le relative garanzie;
Pozzo esplorativo
17. la localizzazione del pozzo esplorativo è sottoposta alle stesse preclusioni e prescrizioni indicate per la prospezione sismica;
18. il sondaggio esplorativo non potrà essere realizzato nel “Sistema delle aree forestali” di cui all’art. 3.10 del vigente PTCP della Provincia di Ravenna e nelle “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” di cui all’art. 28 del vigente PTCP della Provincia di Forlì-Cesena;
19. la realizzazione del pozzo esplorativo dovrà essere sottoposta a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando che il cantiere di perforazione non potrà essere ubicato nelle zone in cui è stata esclusa la possibilità di effettuare la prospezione sismica;
20. la realizzazione del pozzo esplorativo dovrà essere sottoposta a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della postazione; il SIA da presentare nell’ambito della procedura di VIA dovrà contenere tutti gli approfondimenti necessari per la valutazione del rischio subsidenza;
21. il previsto pozzo esplorativo dovrà essere sottoposto ad ulteriore procedura di valutazione di incidenza, qualora interno o limitrofo ad un sito Natura 2000;
22. la documentazione da presentare nell’ambito della procedura di VIA dovrà contenere una valutazione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge 447/95, della L.R. 15/01, delle delibere di Giunta regionale 673/04 e 45/02 e del Regolamento comunale per particolari attività;
c) di dare atto che il parere in merito alla compatibilità ambientale delle attività previste dal permesso di ricerca idrocarburi “Faenza”, espresso dalle Province di Forlì-Cesena e Ravenna, e dai Comuni di Brisighella, Faenza e Forlì è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che il parere in merito alla compatibilità ambientale delle attività previste dal permesso di ricerca idrocarburi “Faenza”, espresso dal Consorzio di gestione del Parco della Vena del Gesso Romagnola e dai Comuni di Casola Valsenio, Castrocaro Terme e Terra del Sole e Riolo Terme, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, è stato anticipato tramite e-mail, lettera o fax, ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
e) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere in merito alla compatibilità ambientale delle attività previste dal permesso di ricerca idrocarburi “Faenza”, del Comune di Castel Bolognese, non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
f) di dare atto che il nulla-osta ai sensi dell’art. 40, L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e la valutazione di incidenza - ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 – sul sito di Rete Natura 2000 ricadente all’interno del perimetro del Parco della Vena del Gesso Romagnola, di competenza del Consorzio di gestione del Parco, sono stati anticipati tramite e-mail e sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
g) di dare atto che la valutazione di incidenza - ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 – sui siti di Rete Natura 2000 ricadenti all’interno del permesso di ricerca idrocarburi in esame, ma esterni al perimetro del Parco della Vena del Gesso Romagnola, di competenza del Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna, è contenuta all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
h) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente Gas Plus Italiana SpA;
i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per le Risorse minerarie ed energetiche – UNMIG Divisione I; alle Province di Forlì-Cesena e Ravenna; ai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Faenza, Forlì, Riolo Terme; al Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola; alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Parchi e Risorse forestali; al Servizio Energia ed Economia verde della Regione Emilia-Romagna; ad ARPA - Sez. Prov.le di Forlì-Cesena; ad ARPA - Sez. Prov.le di Ravenna; ad ARPA Direzione Tecnica; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna;
j) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle caratteristiche delle attività di ricerca sottoposte a procedura di VIA, l’efficacia temporale della presente valutazione di impatto ambientale in anni 12 (dodici);
k) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
l) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.