Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:
pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
Viste:
la nota pervenuta a questa amministrazione in data 31/1/2008, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell’ Ospedale privato Villa Regina di Bologna, sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 115, chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale dell’attività di degenza;
Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Comune di Bologna, PG. n. 56236 dell’1/4/2003 e PG. n. 233890 del 9/11/2004;
Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 20/5/2009 e 21/5/2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/7616 del 15/6/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;
Richiamato l’art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;
Richiamato il DPR 252/98;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;
determina:
di concedere il rinnovo dell’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:
Ospedale privato Villa Regina di Bologna, sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 115, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, per le seguenti funzioni di ricovero:
Chirurgia generale e Chirurgia pediatrica limitatamente al trattamento delle patologie chirurgiche pediatriche minori 8 posti letto
;
Lungodegenza 7 posti letto;
Ortopedia e Traumatologia 8 posti letto;
Urologia 2 posti letto
;
Otorinolaringoiatria 2 posti letto;
Oculistica 2 posti letto
;
Medicina generale 4 posti letto;
Recupero e Riabilitazione funzionale 10 posti letto;
Ostetricia e Ginecologia, limitatamente all’attività ginecologica 2 posti letto;
l’accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8 quater sopracitato, non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo;
l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.