Testo

IL DIRETTORE

Richiamato l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle Strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate, altresì:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 10:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione almeno nei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
  • attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di trasmettere al Direttore generale competente in materia di sanità una relazione motivata concernente la domanda di rinnovo dell’accreditamento, sulla base dell’esame del questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell’art. 9;
  • la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Considerato che:

  • con decreto assessorile n. 5 del 7/2/2005 è stato concesso l’accreditamento della Struttura Ospedale Privato Santa Viola con sede legale in Via Ferrieri n. 10, Bologna;
  • con propria determinazione n. 15354 del 30/12/2010 è stato rinnovato l’accreditamento all’Ospedale Privato Santa Viola (BO);

Ravvisato che per mero errore materiale, nella determina n. 15354 del 30/12/2010 non è stato specificato che l’accreditamento si intende concesso in coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell’ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e A.I.O.P., di cui l’ultimo approvato con DGR 1654/07 (punto A 7) e che conseguentemente, si intendono accreditate anche le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione;

Ravvisato inoltre che, non sono stati correttamente indicati le tipologie ed il numero dei posti letto accreditati;

Ritenuto necessario quindi rettificare la propria determinazione n. 15354 del 30/12/2010 dando atto che le funzioni accreditate sono le seguenti:

  • Lungodegenza;
  • Recupero e riabilitazione funzionale;
  • Funzioni ambulatoriali secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

Ribadito che l’accreditamento in argomento decorre dalla data di adozione del sopracitato provvedimento n. 15354 del 30/12/2010;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri, dott. Eugenio Di Ruscio;

Dato atto del parere allegato;

determina:

Per quanto esposto in premessa e qui di seguito richiamato: 

1. di rettificare la propria determinazione 15354/10 con la quale è stato rinnovato l’accreditamento alla Struttura:

  • Ospedale Privato Santa Viola, sede legale in Bologna, Via della Ferriera n. 10, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, dando atto che le funzioni accreditate sono le seguenti: Posti letto 62
  • Lungodegenza;
  • Recupero e riabilitazione funzionale;
  • Funzioni ambulatoriali secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010;

2. di precisare che l’accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8 quater sopracitato, non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo;

3. di confermare la decorrenza, gli effetti e i vincoli stabiliti nella determinazione n. 15354 del 30/12/2010 e che l’accreditamento concesso ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni ha validità quadriennale;

4. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2011-04-26T10:30:31+01:00

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