Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro”, ed in particolare l’art. 16 che prevede che “Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.” e ss.mm;

- il DPR 487/94 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.“, ed in particolare il comma 2 dell’art. 25 che prevede che “le Amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di competenza di più sezioni circoscrizionali per l’impiego, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l’ordine delle rispettive graduatorie approvate.”;

- il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni, recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”;

- il DLgs 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal DLgs 19 dicembre 2002, n.297, recante “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144”, ed in particolare l’art. 1-bis che ha soppresso le liste di collocamento previste dall’art. 16 della Legge n. 56/1987;

- il DPR 7 luglio 2000, n. 442, art. 1, comma 2, che demanda alle Regioni di stabilire “i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali”;

- il DLgs n. 165 del 18 maggio 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“ ed in particolare l’art. 35, c. 1 lett. b) che ribadisce che l’assunzione nelle pubbliche Amministrazioni, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente;

- la Legge regionale 1 agosto 2005 n. 17, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro “, ed in particolare:

  • l’art. 5 “Funzioni delle Province”;
  • l’art. 38 “Sistema Informativo Lavoro”;

Richiamata la propria deliberazione 10 maggio 2004 n. 901 avente per oggetto “Modifica alla deliberazione n. 810 del 5 maggio 2003 Indirizzi operativi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego delle province dei principi fissati nel Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 19 dicembre 2002, n. 297 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442.”, ed in particolare la lettera F, punto 1, dell’ allegato 1, parte integrante alla stessa, che prevede che “le pubbliche Amministrazioni possono formulare richiesta di personale ai Centri per l’impiego operanti nell’area territoriale ove verrà effettuata l’assunzione, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate da questi ultimi.”;

Preso atto che, il Servizio Lavoro della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro, ha provveduto fino ad ora ad individuare i lavoratori da avviare a selezione presso le Amministrazioni pubbliche di cui sopra, attraverso graduatorie uniche integrate di lavoratori, secondo l’ordine delle graduatorie formulate rispettivamente da tutti i Centri per l’Impiego territorialmente competenti, in analogia alle modalità indicate al sopra citato comma 2 dell’art. 25 DPR 487/94;

Tenuto conto che:

- l’acquisizione della documentazione di cui sopra da parte di tutti i Centri per l’Impiego competenti richiede tempi lunghi, a causa della complessità delle attività richieste ai Centri per l’Impiego stessi;

- attualmente i Centri per l’Impiego hanno la possibilità attraverso il Sistema Informativo Lavoro di acquisire con modalità telematica, le informazioni sui lavoratori presenti nelle anagrafiche dei vari Centri per l’Impiego provinciali, rendendo possibile la gestione informatizzata delle procedure di cui alla lettera F) dell’allegato 1 della sopra richiamata DGR 901/04;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di introdurre una procedura semplificata che consenta di individuare in tempi brevi i lavoratori da avviare a selezione presso le citate Amministrazioni pubbliche, modificare la lettera F. dell’Allegato 1), parte integrante alla suddetta DGR 901/04, riformulandola come indicato nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi:

- dalla Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 3 marzo 2011;

- dalla Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 3 marzo 2011;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Viste inoltre le proprie deliberazioni

- n. 1057 del 24 luglio 2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della giunta regionale. indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.”;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e ss.mm.;

- n. 1377 del 20/9/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, e successiva rettifica;

- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi;

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, quanto segue:

1. modificare la lettera F. dell’Allegato 1), parte integrante, alla DGR 901/04, in premessa citata, riformulandola così come indicato nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che con il presente atto si approva;

2. di confermare, in ogni altra sua parte, il contenuto della citata DGR 901/04;

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2011-04-26T10:29:11+01:00

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