Testo

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" ha espunto 1,2 miliardi dal Piano Nazionale Complementare (PNC) e ha imposto alle Regioni di utilizzare per il riammodernamento degli ospedali e l'adeguamento antisismico i fondi per l'edilizia sanitaria (ex art. 20 Legge 67/88);

nella seduta dello scorso 12 marzo, la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha chiesto all'unanimità che venga stralciata la misura che prevede che per il riammodernamento degli ospedali non si possano più utilizzare i fondi del Piano complementare al PNRR ma i fondi dell'edilizia sanitaria ex art. 20 Legge 67/88, visto che si tratta di investimenti già in corso e su cui in molti casi sono già partiti i cantieri e in ogni caso già molto spesso con obbligazioni giuridicamente vincolanti;

le Regioni hanno denunciato, nella sostanza, come con il decreto nel complesso vengono rimodulate risorse per gli investimenti in sanità per oltre 1,8 miliardi di euro, di cui 1,2 che la norma pone a carico dei fondi Ex articolo 20 già destinati alle Regioni, già programmate e quindi risorse non disponibili.

Considerato che

le risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Piano Nazionale Complementare (PNC) ammontano a 98,6 Milioni, a cui si sono aggiunti oltre 32 Milioni di euro dal Fondo Opere Indifferibili (FOI) legati all'aumento dei costi registrato per l'approvvigionamento materiali;

tale cifra riguarda dieci interventi nei territori di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Imola, Romagna, e vertono sul miglioramento sismico degli edifici e la realizzazione di nuovi padiglioni ospedalieri: ipotizzare di spostare questi investimenti sull'Ex Articolo 20 presenta una serie di criticità: è stato finanziato l'ultima volta con la finanziaria 2022 (L. 234 del di questo tipo (otto, a partire dal 1999), l'ultimo dei quali nel 2021. 30/12/21) per complessivi 2 miliardi di Euro, e al momento non risultano ulteriori fondi disponibili. La Regione ha comunque firmato negli ultimi anni numerosi accordi di programma utilizzando le risorse Ex art. 20 e ha proceduto a programmare tutte le risorse messe a disposizione;

la Regione Emilia-Romagna ha quindi già programmato in sede DEFR l'utilizzo di tutte le risorse disponibili per quanto riguarda questa modalità di investimento. Inoltre, le opere finanziate con fondi PNC, che il Ministero vorrebbe stralciare senza fornire una fonte di finanziamento alternativa certa, sono già in stato avanzato di progettazione esecutivo o di cantierizzazione.

Sottolineato che

il Piano di investimenti PNRR e il correlato PNC è stato voluto dallo Stato per superare l'inadeguatezza strutturale del sistema sanitario pubblico emersa in maniera più evidente dalla pandemia Covid-19, il comma censurato invece penalizza fortemente proprio la sanità, andando a colpire un segmento strategico per ogni Regione, tra cui I adeguamento sismico, in una regione colpita da più eventi sismici calamitosi;

gli interventi "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101" sono necessari alla messa in sicurezza delle strutture;  

i finanziamenti dell'art. 20 risultano invece già programmati dalle Regioni per interventi di nuova realizzazione di strutture ospedaliere e/o utili al completamento dell'adeguamento delle strutture ospedaliere e territoriali ai requisiti del DM 70/2015 e del DM 77/2023, anche di natura antisismica.

Considerato altresì che

la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha sottolineato la necessità di sopprimere il comma 13 dell'art. 1 in quanto lesivo non solo del principio di leale collaborazione tra Governo e Regioni e Province Autonome, sancito dalla Costituzione, ma anche del principio dell'autonomia programmatoria delle Regioni e Province Autonome, dato che i finanziamenti dell'Ex art. 20 L. 67/88 sono stati ripartiti alle Regioni per sostenere interventi di edilizia sanitaria la cui programmazione è rimessa ad una articolata procedura di concertazione con il Ministero della Salute.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta regionale

a sollecitare il Governo, in tutte le sedi istituzionali opportune, affinché, in sede di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" sia soppresso il comma 13 dell'articolo 1, del medesimo, conformemente alla posizione espressa dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed in quanto lesivo non solo del principio costituzionale di leale collaborazione istituzionale, ma anche del principio dell'autonomia programmatoria delle Regioni e Province Autonome in ambito sanitario.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 26 marzo 2024

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ultima modifica 2024-04-02T13:48:09+02:00

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