Testo
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 10, comma 1, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:
- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
- il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Zone di ripopolamento e cattura;
- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Zone di ripopolamento e cattura;
- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;
- i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
Richiamati in particolare, della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:
- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;
- l’art. 5, il quale dispone:
- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
- l’art. 10, il quale dispone, al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;
- l’art. 19, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:
- al comma 2, che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
- al comma 4, che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria regionale, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 8/1994 e quelli indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l’altro, anche le Zone di rifugio;
- ai commi 5 e 6, l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, secondo il quale:
- la proposta di perimetrazione è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;
- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14, della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;
- al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;
- al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
- al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;
- l’art. 22, che nello specifico:
- al comma 1, attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle Zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;
- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle Zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;
- al comma 1, attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle Zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;
- l’art. 51, il quale dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Dato atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 e successivamente prorogato con deliberazione n. 149 del 21 dicembre 2023 “fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025/2026”, che in particolare:
- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un’analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta, tra l’altro, che:
- le Zone di ripopolamento e cattura (ZRC):
- sono normativamente finalizzate all’incremento e alla riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone; a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie; a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui; a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
- sono caratterizzate dalla presenza di UTO (Unità Territoriali Omogenee) 1 per l’85% circa del proprio territorio e dall’UTO 2 per il 13%; la presenza di UTO 3 è pari solo al 2%;
- il contesto ambientale del 92% delle ZRC è definito da una sola UTO, mentre il restante 8% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);
- sono uno strumento di forte gestione attiva, in particolare per quanto riguarda le finalità di ripopolamento mediante irradiamento naturale e la possibilità di cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
- al punto 3 - parte seconda - recante “Pianificazione dell’assetto territoriale e previsioni gestionali”, stabilisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione rispetto agli istituti faunistici con finalità pubblica:
- il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);
- l’organizzazione territoriale e la gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;
- la revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;
Atteso che l’istituzione di ZRC necessita di approfondite analisi tecniche anche sull’assetto esistente, e che, pertanto, occorre:
- valutare la vocazione ambientale per le specie oggetto non solo di tutela ma anche di gestione attiva all’interno di questo istituto, cioè quasi esclusivamente lepre e fagiano, tenuto conto che il Comprensorio faunistico C1 è considerato il comparto preferenziale ad ospitare ZRC finalizzate all’incremento di lepre e fagiano a scopo sia di cattura sia di irradiamento;
- privilegiare la costituzione di ZRC di estensione non superiore ai 700 ettari, dislocate sul territorio in modo tale da creare una rete di zone di protezione che permetta un efficace scambio di individui tra meta-popolazioni e massimizzi il fenomeno dell’irradiamento;
- prevedere programmi, anche poliennali, di gestione nei quali siano fissati gli obiettivi generali e le azioni gestionali di dettaglio e che, in particolare, contemplino: interventi di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni, miglioramento e ripristino ambientale, monitoraggio demografico della fauna selvatica presente, operazioni di cattura, interventi di immissione di capi di selvaggina e piani di controllo della fauna;
Atteso, inoltre, che l’istituzione di aree di limitazione ex art. 51 Legge Regionale n. 8/1994 risponde anche ad esigenze particolari di gestione faunistica qualora, in relazione a determinate condizioni ambientali o di prossimità con altri istituti a valenza ambientale, sia accertata una significativa concentrazione di fauna a tutela della quale si renda necessario limitare la pressione venatoria;
Viste le note del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, trattenute agli atti del Settore Attività faunistico–venatorie, pesca e acquacoltura con prot. n. 0066552.I del 24 gennaio 2024, rettificato e integrato con prot. n. 0249020.E dell’8 marzo 2024, con cui si chiede, tra l’altro, l’istituzione di varie Zone di ripopolamento e cattura, con l’obiettivo di dare attuazione al Piano Faunistico Venatorio regionale, fino all’approvazione di un nuovo Piano ovvero al termine della stagione venatoria 2025-2026, proponendone la perimetrazione secondo il seguente schema:
- n. 7 Zone di ripopolamento e cattura denominate “Cocchi 1”, “Cocchi 2”, “Filetto”, “San Marco”, “Standiana”, “Trebeghino” e “Zeppa” in provincia di Ravenna;
- n. 2 Zone di ripopolamento e cattura denominate “Montale” e “Nuova Borgonuovo”, in provincia di Rimini;
Dato atto che il predetto Settore Agricoltura, Caccia e Pesca ha richiesto, inoltre, per la stagione venatoria 2024/2025, sulle medesime aree oggetto di perimetrazione, l’istituzione di Zone di rifugio ex art. 22 Legge Regionale n. 8/1994, in attesa della conclusione dell’iter amministrativo per la loro istituzione quali Zone di ripopolamento e cattura;
Vista, altresì, la nota del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti di Bologna e Ferrara, trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico–venatorie, pesca e acquacoltura con prot. n. 0262919.I del 12 marzo 2024, integrato con prot. n. 0276099.I del 14 marzo 2024, con cui si chiede l’istituzione di un’area di limitazione ex art. 51 L.R. n. 8/1994 denominata “Le Rose” in comune di Medicina (BO), fino al termine della stagione venatoria 2024/2025, al fine di tutelare la fauna migratoria e la piccola fauna stanziale presente in ragione della valenza ambientale dell’area, della prossimità a sito di Rete Natura 2000 e del rischio di un aumento improvviso della pressione venatoria a seguito di decadenza dell’omonima azienda venatoria disposta con determinazione del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti di Bologna e Ferrara n. 3817 del 26 febbraio 2024;
Rilevato che il completamento dell’iter amministrativo previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 19 della Legge Regionale n. 8/1994 per l’istituzione delle Zone di ripopolamento e cattura per le quali viene disposta la perimetrazione non si concluderà prima dell’avvio della prossima stagione venatoria, e che pertanto è necessario provvedere a istituire altrettante Zone di rifugio sui medesimi confini al fine di garantire, con urgenza, l’adeguata protezione all’ambiente e, in particolare, della fauna selvatica in essa presente;
Ritenuto pertanto necessario procedere, per il territorio di Ravenna e di Rimini, all’approvazione delle proposte di perimetrazione, secondo il seguente schema:
- n. 7 Zone di ripopolamento e cattura denominate “Cocchi 1”, “Cocchi 2”, “Filetto”, “San Marco”, “Standiana”, “Trebeghino” e “Zeppa” in provincia di Ravenna, così come rappresentate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;
- n. 2 Zone di ripopolamento e cattura denominate “Montale” e “Nuova Borgonuovo” in provincia di Rimini, così come rappresentate nell’Allegato 2, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, altresì, di procedere alla contestuale istituzione di Zone di rifugio sulle medesime superfici di cui ai citati Allegato 1 e Allegato 2, per la stagione venatoria 2024/2025, a tutela dell’ambiente e, in particolare, della fauna selvatica in essa presente, ai sensi dell’art. 22 della medesima Legge Regionale n.8/1994, in attesa del completamento del procedimento di istituzione delle ZRC;
Ritenuto, infine, di procedere all’istituzione dell’area di limitazione ex art.51 L.R. n.8/1994 “Le Rose” in provincia di Bologna, così come rappresentata nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire sulla superficie della suddetta area il divieto di tutte le forme di caccia e di ogni forma di immissione e di consentire le attività di controllo nelle forme previste all’art. 19 della Legge n.157/1992 e all’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994 e le catture qualora ne sia accertata la necessità e ne ricorrano le condizioni anche al fine di prevenire i danni da fauna selvatica sulle colture agricole;
Dato atto che:
- con l’istituzione delle zone protette e aree di limitazione, l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;
- in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della Legge Regionale n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato e che, pertanto, la percentuale minima prevista dalla legge nazionale dovrà essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale;
Ritenuto, inoltre, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati:
- di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994, in merito alla proposta di istituzione delle ZRC come sopra indicate nonché lo svolgimento delle fasi di notifica previste dall’art. 22, comma 3, del medesimo dettato normativo riguardanti l’istituzione delle Zone di rifugio;
- di prevedere, in attuazione del disposto di cui all'art. 40, comma 1, della Legge Regionale n. 13/2015 che le Province interessate e la Città Metropolitana di Bologna assicurino, tramite il proprio personale, le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna e dell’area di limitazione istituite con il presente provvedimento;
- di stabilire che tali zone verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;
Dato atto che il già menzionato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione mentre, all’ultimo comma, stabilisce che possano essere revocate al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;
Ritenuto al riguardo opportuno determinare una scadenza per le suddette Zone di Ripopolamento e Cattura, stabilendo che il vincolo di protezione delle zone in oggetto sia coerente e corrispondente a quello del Piano Faunistico-venatorio regionale vigente, ovvero fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025/2026;
Ritenuto opportuno stabilire che il vincolo di protezione dell’istituto di cui all’art. 22 della Legge Regionale n. 8/1994 abbia la valenza della stagione venatoria 2024/2025, fatto salvo l’esito del procedimento amministrativo previsto all’art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994;
Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che il vincolo di protezione dell’area soggetta a limitazione ai sensi dell’art. 51 della L.R. n. 8/1994 abbia valenza fino al termine della stagione venatoria 2024/2025;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- di approvare, ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994, in attuazione del “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179/2018 e prorogato con deliberazione n. 149/2023:
- la proposta di perimetrazione di n. 7 Zone di ripopolamento a cattura denominate “Cocchi 1”, “Cocchi 2”, “Filetto”, “San Marco”, “Standiana”, “Trebeghino” e “Zeppa” per il territorio di Ravenna, come rappresentate nell’Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- la proposta di perimetrazione di n. 2 Zone di ripopolamento e cattura denominate “Montale” e “Nuova Borgonuovo” per il territorio di Rimini, come rappresentate nell’Allegato 2 anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di istituire, ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale n. 8/1994, per la stagione venatoria 2024/2025, nelle more del completamento del procedimento di istituzione delle zone di protezione di cui al punto 1., n. 7 Zone di rifugio nel territorio di Ravenna denominate “Cocchi 1”, “Cocchi 2”, “Filetto”, “San Marco”, “Standiana”, “Trebeghino” e “Zeppa” e n. 2 Zone di rifugio nel territorio di Rimini denominate “Montale” e “Nuova Borgonuovo”, coincidenti con le zone di protezione rappresentate, rispettivamente, nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di istituire, inoltre, ai sensi dell’ 51 Legge Regionale n. 8/1994 e fino al termine della stagione venatoria 2024/2025, l’area di limitazione denominata “Le Rose” in provincia di Bologna, così come rappresentata nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire, sulla superficie della suddetta area, il divieto di tutte le forme di caccia e di ogni forma di immissione e di consentire le attività di controllo nelle forme previste all’art. 19 della Legge n. 157/1992 e all’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché le catture qualora ne sia accertata la necessità e ne ricorrano le condizioni anche al fine di prevenire i danni da fauna selvatica sulle colture agricole;
- di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di perimetrazione per l’istituzione delle zone di protezione di cui al precedente punto 1.;
- di stabilire che al termine delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 8/1994, il Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, entro i successivi 10 giorni, dovrà comunicare al Responsabile del Settore Attività Faunistico–venatorie, pesca e acquacoltura, al fine di procedere all'adozione dell'atto finale di istituzione delle zone protette di che trattasi, quanto segue:
- i modi e i tempi dell’avvenuta pubblicizzazione del presente atto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;
- la percentuale delle opposizioni motivate a loro pervenute;
- di stabilire che i confini delle zone di cui ai punti 2. e 3. dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 8/1994;
- di stabilire, altresì, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994, che le zone di cui al precedente punto 2., finalizzate, tra l’altro, alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;
- di demandare inoltre al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini lo svolgimento delle fasi di notifica previste dal citato art. 22, comma 3, della Legge Regionale n. 8/1994, in merito all’istituzione delle Zone di rifugio di cui al precedente punto 2.;
- di definire che il vincolo di protezione delle Zone di Ripopolamento e Cattura di cui al precedente punto 1. abbia valenza corrispondente a quella del Piano Faunistico-venatorio regionale vigente, ovvero fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025/2026;
- di dare atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica e sulle aree di limitazione sono assicurate dalle Province territorialmente competenti e dalla Città Metropolitana di Bologna tramite il proprio personale ai sensi dell’art.40 Legge Regionale n. 13/2005;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
- di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.