Testo
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” ed in particolare l’art. 1, comma 447, che sostituisce integralmente l’articolo 19 “Controllo della fauna selvatica” della predetta Legge n. 157/1992, il quale, nella nuova formulazione, prevede tra l’altro:
- al comma 2, che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria;
- al comma 3, che i piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, così come modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, ed in particolare l’art.16 a norma del quale la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali, nei quali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;
Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:
- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;
- la Legge Regionale n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;
- la Legge Regionale n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- la Legge Regionale n. 22/2015 denominata “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;
- la Legge Regionale n. 4/2021 “Legge Europea per il 2021” che, al Capo III, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Rete Natura 2000;
- le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 1191/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;
- n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- n. 1419/2013 “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;
- n. 1147/2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018”;
- n. 1174/2023 “Direttiva regionale sulla valutazione di incidenza ambientale”;
Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con deliberazione n. 149 del 21 dicembre 2023 fino a definizione di un nuovo strumento di pianificazione e, comunque, fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;
Richiamata la propria deliberazione n. 1763 del 13 novembre 2017, “Approvazione del Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica”;
Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 565 del 12 aprile 2023 con la quale è stato approvato il “Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris) – Periodo di validità 2023-2027”;
Preso atto che il richiamato Piano di controllo dello storno stabilisce, ai punti 6 e 9, che il numero di capi prelevabili ogni anno dev’essere oggetto di specifica richiesta ad ISPRA e che il contingente annuale dei capi abbattibili viene definito con apposito atto, previo parere di ISPRA stessa;
Considerato che, con nota Prot. n. 0250404.U dell’8 marzo 2024, il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha provveduto a trasmettere ad ISPRA la proposta di contingente complessivo di n. 13.000 capi abbattibili per l’annualità 2024, unitamente alla rendicontazione degli abbattimenti e dei danni alle colture agricole per l’anno 2023;
Richiamata la nota di ISPRA, acquisita agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. n. 0301304.E del 20 marzo 2024, con cui, a fronte del numero di storni abbattuti il precedente anno, dell’entità ridotta dei danni subiti nel 2023 e dello stato sfavorevole dell’indice F.B.I. per l’Emilia-Romagna, è stato previsto un numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio di competenza, per l’annualità 2024, pari a 8.000 unità;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione del contingente massimo abbattibile per l’annualità 2024 in n. 8.000 storni, ripartiti tra le province dell’Emilia-Romagna sulla base dei dati relativi alla serie storica dei prelievi 2018-2023, come segue:
Provincia |
Numero di capi prelevabili nel 2024 |
Bologna |
1.500 |
Ferrara |
150 |
Forlì-Cesena |
150 |
Modena |
4.300 |
Parma |
100 |
Piacenza |
150 |
Ravenna |
750 |
Reggio Emilia |
750 |
Rimini |
150 |
Totale |
8.000 |
Dato atto che, qualora necessario, saranno possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti, demandandone la riassegnazione al Responsabile del Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, fermo restando il contingente sopraindicato, e che eventuali integrazioni del numero massimo di capi abbattibili dovranno essere oggetto di specifica richiesta motivata ad ISPRA, condizionate al parere tecnico reso in merito;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;
1. di definire, per l’anno 2024, il numero massimo di 8.000 individui di storno abbattibili sull’intero territorio regionale, nell’ambito del Piano quinquennale di controllo dello storno 2023-2027 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 565/2023, ripartiti tra le province dell’Emilia-Romagna, come segue:
Provincia |
Numero di capi prelevabili nel 2024 |
Bologna |
1.500 |
Ferrara |
150 |
Forlì-Cesena |
150 |
Modena |
4.300 |
Parma |
100 |
Piacenza |
150 |
Ravenna |
750 |
Reggio Emilia |
750 |
Rimini |
150 |
Totale |
8.000 |
2. di dare atto che, qualora necessario, saranno possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti, demandandone la riassegnazione al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, fermo restando il contingente previsto al punto 1, e che eventuali integrazioni del numero massimo di capi abbattibili dovranno essere oggetto di specifica richiesta motivata ad ISPRA, condizionate al parere tecnico reso in merito;
3. di dare atto che le attività di prelievo in controllo così come previsto all'art. 16, comma 3, della Legge Regionale n. 8/1994, sono attuate e coordinate dal personale di vigilanza delle Province territorialmente competenti e della Città Metropolitana di Bologna;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.