Testo

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

  • il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l’altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);
  • il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
  • il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1523, del 12 settembre 2022, avente per oggetto “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014”;
  • Il Regolamento (UE) 1183/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 317/34 serie L del 3 dicembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Formaggio di Fossa di Sogliano (DOP)];
  • il provvedimento dipartimentale del 7 dicembre 2009, pubblicato il 5 gennaio 2010 sul n. 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale, avente come oggetto “Iscrizione della denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.” con cui è pubblicato il disciplinare di produzione della Denominazione d’Origine Protetta «Formaggio di Fossa di Sogliano»;

Dato atto che la citata deliberazione 1523/2022 prevede:

  • ai sensi del punto 1 lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 1, che spetta al Responsabile del Settore competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
  • ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato 1, che tale parere venga espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
    • validità socioeconomica della proposta di registrazione;
    • coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
    • presenza di eventuali interessi contrapposti;
    • eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;

Acquisiti agli atti:

  • al prot. n. 25/01/E, la proposta di modifica del disciplinare della Dop Formaggio di Fossa di Sogliano inoltrata dal Comitato produttori formaggio di fossa di Sogliano, con sede c/o il Consorzio tutela Casciotta d’Urbino Dop, Via Cerbara 81 Colli al Metauro (PU);
  • al prot. n. 07/03/2024_0243392.E, integrazione alla documentazione della suddetta proposta;

Considerato che:

  • tale proposta di modifica è relativa al metodo di ottenimento e riguarda alcune parti dell’articolo 5:
    • viene ampliata la lista delle razze idonee con le vacche da latte della razza “Jersey” e gli ovini da latte delle razze “Lacoute” e “Asaf”;
    • vengono sostituite le caratteristiche del latte impiegato per la produzione del formaggio, ammettendo il latte intero crudo o pastorizzato secondo le vigenti normative;
    • vengono introdotte le corde e/o le fascette e/o le cinghie idonee all’uso per la legatura dei sacchi di tela contenenti i formaggi maturi pronti per la stagionatura;
  • di conseguenza deve essere aggiornato coerentemente anche il documento unico al punto 3.3 per le prime due modifiche;
  • le modifiche sono da considerarsi rientranti nella definizione di modifiche ordinarie poiché non hanno le caratteristiche previste all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e s.m.i.;
  • poiché tutti i caseifici inseriti nel sistema di controllo hanno sottoscritto la proposta di modifica, è soddisfatta la condizione di rappresentatività prevista dall’articolo 13 commi 1 e 2 del DM 14 ottobre 2013;

Considerato inoltre che:

  • il giorno 14 febbraio 2024 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n.45 il Comunicato del Responsabile del Settore Organizzazioni di Mercato, Qualità e Promozione relativo alla modifica del disciplinare della Dop «Formaggio di Fossa di Sogliano», e in pari data la comunicazione è stata pubblicata anche nel portale della Regione Emilia-Romagna “Agricoltura, caccia e pesca”, nella sezione Dop, Igp e produzioni di qualità;
  • nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;

Acquisito agli atti al Prot. 27/03/2024.0331842.I apposito verbale tecnico, le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta sopra menzionata;

Considerato che la proposta di modifica risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1523/2022;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica sopra citata è trattenuta agli atti del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:

  • la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è evidenziata dall’inserimento negli allevamenti che producono latte utilizzato per la realizzazione del Formaggio di Fossa di Sogliano DOP di razze ovine e bovine più adattabili ai diversi tipi di allevamento con una maggiore produzione di latte e un migliore indice di conversione alimentare;
  • la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è assicurata dall’importanza assegnata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alla valorizzazione del ruolo della zootecnia e delle produzioni a base di carne all’interno della filiera agroalimentare;
  • la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;
  • non si rilevano eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere l’approvazione della modifica;

Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Formaggio di Fossa di Sogliano;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
  • la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026”;

Dato atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7bis del  d.lgs. n.33 del 2013;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

  • la L.R. 26 novembre 2001 n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
  • le deliberazioni della Giunta regionale:
    • n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm., per quanto applicabile;
    • n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
    • n. 426 del 21 marzo 2022;
    • nn. 2317 e 2319 entrambe del 22 dicembre 2023;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Viste altresì le seguenti determinazioni dirigenziali:

  • n. 5643 del 25 marzo 2022 con la quale il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca ha conferito gli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione di appartenenza conferendo, tra gli altri, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione fino al 31 marzo 2025;
  • n. 2604 dell’8 febbraio 2023, con la quale sono stati individuati, tra gli altri, i responsabili di procedimento del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina
  1. di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Formaggio di Fossa di Sogliano, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2022, inoltrata dal Comitato produttori formaggio di fossa di Sogliano, con sede c/o il Consorzio tutela Casciotta d’Urbino Dop, Via Cerbara 81 Colli al Metauro (PU), con riferimento ai seguenti aspetti:
    • validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare;
    • coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
    • assenza di interessi contrapposti;
  2. di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;
  3. di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013;
  4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2024-03-29T15:13:18+01:00

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