Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede della Ditta Boccenti Giovanni e Figli S.p.A. di Gragnano Trebbiense (PC)” da parte della Ditta “Pizzasegola Dioscoride S.r.l.”” da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

b) ferme restando le previsioni contenute nelle singole campagne, che potranno essere proposte nel numero massimo di 5 all’anno e per la rispettiva quantità massima di 5.000 ton, il quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre al trattamento presso il centro di messa in riserva della Ditta Boccenti Giovanni e Figli SpA, che in nessun caso dovrà contenere materiali contenenti amianto, dovrà essere complessivamente non superiore a 25.000 ton/anno, verificabili sul registro di carico e scarico dell’impianto mobile che dovrà essere tenuto presso il cantiere, e potrà riguardare i rifiuti di cui al codice CER 170904 (Tipologia 7.1 di cui all’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.);

c) l’impianto mobile dovrà operare esclusivamente all’interno dell’area di messa in riserva (assentita con nota provinciale prot. n. 28966 del 12 aprile 2010 in procedura semplificata - ex art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – iscrizione n 72/B nel “Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”) della Ditta Boccenti Giovanni e Figli SpA localizzata in località Noce di Gragnano Trebbiense (PC) in Strada Provinciale per Agazzano 12;

d) dovranno essere individuate idonee aree di stoccaggio, immediatamente identificabili, dove posizionare i rifiuti ancora da trattare, i materiali già sottoposti a trattamento ed i rifiuti residuali da tale attività per i quali dovranno essere predisposti idonei contenitori per consentire il successivo avvio a smaltimento o a recupero; tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità al “deposito temporaneo” previsto dall’art. 183, comma 1 – lettera bb) – del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

e) dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;

f) durante le operazioni di trattamento dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i sistemi di abbattimento delle polveri provvedendo nel contempo all’umidificazione dei materiali anche durante le fasi di movimentazione dei medesimi;

g) dovranno comunque essere rispettati i limiti assoluti e differenziali di immissione sonora previsti dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni; in caso si verifichi la necessità di superare tali limiti dovranno essere previste idonee opere di mitigazione presso i ricettori individuati;

h) i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;

i) il riutilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento è subordinato all’esito positivo del test di cessione di cui all’Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

j) durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;

k) durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;

l) è fatta salva la possibilità di effettuare più campagne di attività mediante impianto mobile Continental Nord Mod. FV980X780 da parte della Ditta Pizzasegola Dioscoride Srl presso la messa in riserva di proprietà della Ditta Pagani di Boccenti Giovanni e Figli SpA, fermo restando che tale possibilità è inderogabilmente subordinata al rispetto delle suddette prescrizioni e all’invarianza delle disposizioni programmatiche, pianificatorie ed urbanistiche insistenti sull’area in oggetto, nonché alle condizioni progettuali considerate nell’ambito della presente procedura;

m) è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalla parte quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. relativamente agli adempimenti per il catasto dei rifiuti, per i registro di carico e scarico e dei formulari di identificazione e per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) istituito con D.M. 17 dicembre 2009;;

2. che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3. di trasmettere la presente delibera alla Ditta Pizzasegola Dioscoride S.r.l., alla Provincia di Piacenza, al Comune di Gragnano Trebbiense, all’ARPA sezione provinciale di Piacenza e all’AUSL di Piacenza;

4. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

5. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità. 

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ultima modifica 2011-04-12T15:09:29+01:00

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