1. di assentire, salvi i diritti di terzi, al Caseificio San Matteo Società Agricola Cooperativa, P.I. 161060348 con sede in Via XXV Aprile, n. 19, loc. Basilicagoiano in comune di Montechiarugolo, la rinnovazione della concessione n. 16015 del 25/10/2005 di derivazione di acque pubbliche sotterranee, mediante pozzo sito in Via XXV Aprile, n. 19, loc. Basilicagoiano, in Comune di Montechiarugolo, sul Foglio 23, Mappale 53, nella misura di 0,60 l/sec e la quantità di 18.500,00 mc/anno per uso promiscuo - agricolo;
2. di stabilirne la durata fino al 31/12/2015 nel rispetto degli obblighi e condizioni già fissate nell’atto di concessione originario;
3. di fissare in Euro 148,00 (centoquarantotto/00) il valore del canone annuo per l’anno 2009 e in Euro 429,50 (quattrocentoventinove/50) il valore dei canoni arretrati dovuti dal 2006 al 2008, in ragione di Euro 141,00 (centoquarantuno/00) per l’anno 2006, Euro 143,00 (centoquarantatrè/00) per l’anno 2007, di Euro 145,50 (centoquarantacinque/50) per l’anno 2008, per l’aggiornamento degli importi riferiti alle annualità dal 2006 al 2008, che verranno introitati sul capitolo 04315 “proventi derivanti da canoni di concessione per l’utilizzazione del demanio idrico” (L.R. 21/99 n. 3) della parte entrate del bilancio regionale, dando atto che gli importi successivi saranno da versare prima della scadenza dell’annualità in corso;
4. di rideterminare a norma dell’art. 20, comma 6, R.R. 41/01, l’importo complessivo dei canoni pregressi dovuti dall’anno 2001 al 2005, giusto il disposto dell’art. 96 DLgs 152/06, e del D.P.C.M. 22/12/2000, nella misura complessiva di Euro 675,15, in ragione del minimo edittale per uso zootecnico e per uso igienico-sanitario, in quanto la risorsa non risulta quantificabile per tipologia d’uso;
5. di fissare in Euro 148,00 (centoquarantotto/00) il deposito cauzionale, che verrà introitato sul capitolo n. 07060 “depositi cauzionali passivi” della parte entrate del bilancio regionale;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 22/7/2009 n. 6975.
(omissis)
Art. 6 – Durata della concessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione ai sensi dell’art. 21, c 1, come modificato dall’art. 47, c 1, del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 e R.R. approvato con DGR n. 2213 del 29/12/2005, è assentita fino al 31 dicembre 2015.
Qualora, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, alla Ditta concessionaria, subordinatamente alla presentazione di domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo (31/12/2015), potrà essere rinnovata la concessione con le modalità stabilite dal citato Regolamento regionale 41/01, art. 27 e R.R. approvato con DGR 2213/05 con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie.
La concessione potrà essere anticipatamente revocata, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità allorché ciò si renda necessario per motivi di pubblico generale interesse ai fini della tutela delle acque pubbliche, oppure al verificarsi anche d’una sola delle circostanze previste dall’art. 22 del R.R. 41/01 in ordine ai casi di negata concessione.