n.88 del 09.04.2025 periodico (Parte Seconda)
Contributi regionali a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari farmaceutici (L.R. 3 marzo 2016, n.2). Modalità di riparto dello stanziamento annuale a bilancio tra le due tipologie di contributo
Richiamati:
- l’art. 64 “Organizzazione del servizio farmaceutico” della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che impegna la Regione ad assicurare la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio;
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali” che esplicita chiaramente, all’art. 1, la volontà del legislatore regionale di valorizzare il servizio farmaceutico quale presidio sanitario sul territorio;
- la delibera di Giunta regionale n. 494 del 1° aprile 2019, “Criteri per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali, in attuazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 2/2016, così come sostituito dall'art. 33 L.R. n. 25/2016. Rimodulazione dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 540/2018.”, con la quale:
a) sono individuati i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali;
b) è dato atto che tali contributi costituiscono un aiuto di stato compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis”;
c) è approvata la procedura volta all’erogazione del contributo;
d) sono disciplinati, al fine di un’ottimale gestione delle risorse disponibili:
- il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento: in tal caso le risorse residue vengono distribuite in favore delle farmacie rurali a più basso fatturato, per le quali sussiste un maggiore rischio di cessazione del servizio, ossia con volume d’affari dichiarato ai fini IVA fino a euro 250.000,00, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo spettante;
- il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili sia superiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento: in tal caso, approvata la graduatoria regionale per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016, redatta in ordine crescente di volume di affari complessivo ai fini IVA, il contributo viene concesso seguendo l’ordine dei titolari di farmacia in graduatoria, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio. In caso di identico volume d’affari ai fini IVA precede in graduatoria la farmacia ubicata nel comune con popolazione meno numerosa;
- la determinazione n. 6850 del 05/04/2024 “Concessione dei contributi a sostegno delle farmacie rurali di cui alla DGR 494/2019, ai sensi ed in attuazione del regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis"”, con la quale si è dato atto che i contributi da concedere alle farmacie rurali di cui all'art. 21, comma 2, della LR 2/2016, secondo i criteri stabiliti con la Deliberazione di Giunta regionale n. 494 del 01 aprile 2019, costituiscono aiuto di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis”, il quale ha sostituito il regolamento (UE) n. 1407/2013 alla sua scadenza ed aumenta a 300.000 euro il massimale per gli aiuti “de minimis” che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro a decorrere dal 01/01/2024;
- la delibera di Giunta regionale n. 797 del 14 maggio 2024, “Contributo a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti disagiati ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna”, con la quale:
- è stato deciso di sostenere i dispensari farmaceutici permanenti ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna mediante la concessione di un contributo regionale, individuando i requisiti per accedere al contributo stesso e quantificandone l’importo;
- è dato atto che tali contributi costituiscono un aiuto di stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis”;
- è approvata la procedura volta all’erogazione del contributo;
Evidenziato in particolare che entrambe le richiamate delibere di Giunta regionale n. 494 del 1° aprile 2019 e n. 797 del 14 maggio 2024 hanno disciplinato, al fine di un’ottimale gestione delle risorse disponibili:
A. il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento, disponendo che in tal caso le risorse residue vengono distribuite:
a) per quanto riguarda le farmacie rurali, in favore delle farmacie rurali a più basso fatturato, per le quali sussiste un maggiore rischio di cessazione del servizio, ossia con volume d’affari dichiarato ai fini IVA fino a euro 250.000,00, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo spettante;
b) per quanto riguarda i dispensari, tra quelli ammessi al contributo in proporzione al contributo base spettante, fino ad un massimo del doppio del contributo base concesso;
B. il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili sia superiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento, disponendo che in tal caso:
a) per quanto riguarda le farmacie rurali, approvata la graduatoria regionale per l’assegnazione dei contributi redatta in ordine crescente di volume di affari complessivo ai fini IVA, il contributo viene concesso seguendo l’ordine dei titolari di farmacia in graduatoria, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio. In caso di identico volume d’affari ai fini IVA precede in graduatoria la farmacia ubicata nel comune con popolazione meno numerosa;
b) per quanto riguarda i dispensari, occorre predisporre una graduatoria collocando i dispensari in ordine di popolazione crescente della località in cui è ubicato il dispensario – specificando che in caso di identica popolazione precede in graduatoria il dispensario più distante dalla farmacia aperta più vicina - e concedere il contributo seguendo l’ordine in graduatoria, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio;
Evidenziato inoltre che la richiamata delibera di Giunta regionale n. 797 del 14 maggio 2024, in relazione ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici, specifica che:
a) nel caso in cui una stessa farmacia gestisca più dispensari farmaceutici permanenti, la stessa può ottenere un contributo per ciascun dispensario;
b) è consentito il cumulo del contributo a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti con il contributo a sostegno delle farmacie rurali concesso ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016;
Considerato che:
- dalla successione cronologica delle deliberazioni sopra richiamate si evince chiaramente che questa Regione, dopo aver disciplinato i contributi da concedere a sostegno delle farmacie rurali in attuazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 2/2016, al fine di assicurare la effettiva capillarità dell’assistenza farmaceutica nell’intero territorio regionale, ha previsto altresì la concessione di contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti ubicati in zone caratterizzate da scarsa redditività, nominati “dispensari disagiati”, con risorse disponibili sul medesimo capitolo di spesa del bilancio regionale, ossia il capitolo U64299 “TRASFERIMENTO AD AZIENDE SANITARIE DI RISORSE DESTINATE AL SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI E DEI DISPENSARI FARMACEUTICI (L.R. 3 MARZO 2016, N.2)” DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE (DGR N. 494/2019 E N. 797/2024)”;
- le richiamate DGR n. 474/2019 e n. 797/2024, disciplinano disgiuntamente, per ogni tipologia di contributo:
- a chi concedere il contributo stesso ove il fondo sia insufficiente e soddisfare tutte le domande;
- come ripartire l’eventuale residuo nel caso in cui il fondo sia invece sovrabbondante rispetto alle domande pervenute;
Ritenuto necessario, al fine di un’ottimale gestione delle risorse disponibili complessivamente allocate in un unico capitolo del bilancio, introdurre disposizioni volte a disciplinare come ripartire il fondo disponibile a bilancio tra le due tipologie di contributo e, a tal fine, prevedere che:
- le istruttorie delle due procedure vengano concluse congiuntamente, in modo da poter concedere i contributi tenendo conto di entrambi gli esiti delle istruttorie compiute;
- la disciplina prevista dalle richiamate DGR n. 474/2019 e n. 797/2024 per i casi in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili sia, rispettivamente, inferiore o superiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento, sia sostituita dalle seguenti previsioni:
a) nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come descritto nelle richiamate DGR n. 474/2019 e n. 797/2024, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie – quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici - sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento: in tal caso il contributo viene concesso a tutti i titolari di farmacia inclusi nelle due graduatorie e le risorse residue vengono distribuite in favore delle farmacie rurali con volume d’affari dichiarato i fini IVA fino a euro 250.000,00 e delle farmacie che gestiscono i dispensari secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo-base spettante, fino ad un massimo, per le farmacie che gestiscono dispensari, del doppio del contributo base concesso;
b) nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come sopra descritto, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie – quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici - sia superiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento: in tal caso il contributo viene concesso seguendo l’ordine di graduatoria, riservando i due terzi delle risorse complessivamente disponibili alla graduatoria relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e la restante quota, pari a un terzo delle risorse, alla graduatoria relativa al sostegno ai dispensari farmaceutici (in caso di identica popolazione precede in graduatoria il dispensario più distante dalla farmacia aperta più vicina), con l’avvertenza che eventuali risorse residue relative ad una delle due graduatorie vengono utilizzate per lo scorrimento dell’altra graduatoria, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio;
Evidenziato che le modalità di utilizzo delle risorse così definito consente di massimizzare il numero complessivo di farmacie rurali o che gestiscono dispensari, in possesso dei necessari requisiti, che accedono al contributo;
Evidenziato, altresì, che restano invariati i requisiti di accesso ai contributi, i criteri e le modalità procedurali di concessione degli stessi, definiti nelle DGR n. 474/2019 e 797/2024;
Dato atto che i contributi da concedere alle farmacie rurali di cui all'art. 21, comma 2, della LR 2/2016, secondo i criteri stabiliti con la Deliberazione di Giunta regionale n. 494 del 01 aprile 2019, e i contributi da concedere alle farmacie che gestiscono dispensari farmaceutici costituiscono aiuto di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis”, il quale ha sostituito il regolamento (UE) n. 1407/2013 alla sua scadenza ed aumenta a 300.000 euro il massimale per gli aiuti “de minimis” che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro a decorrere dal 01/01/2024;
Richiamati:
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni e integrazioni;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 1615 del 28/09/2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta regionale”;
- n. 2077 del 27 novembre 2023 di “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, a decorrere dal 1° dicembre 2023 e per la durata di anni tre;
- n. 2319 del 22/12/2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 1639 del 08/07/2024 “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta Regionale”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1°gennaio 2025”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, così come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 2376/2024;
- n. 2378 del 23/12/2024 “Esercizio provvisorio. Proroga di termini organizzativi”;
- n. 110 del 27/01/2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;
- n. 279 del 27 febbraio 2025 “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare a dirigente regionale”;
Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:
- n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”, per quanto applicabile;
- n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n. 7162 del 15 aprile 2022 “Ridefinizione dell'assetto delle aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;
- n. 19384 del 13 ottobre 2022 “Conferimento di incarico dirigenziale presso la direzione generale cura della persona, salute e welfare”, di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici”;
- n. 27228 del 29 dicembre 2023, recante “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
Dato atto che la responsabile di procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato:
1. di modificare la disciplina prevista dalle richiamate DGR n. 474/2019 e n. 797/2024 in relazione ai casi in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari disagiati sia, rispettivamente, inferiore o superiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento, sostituendo quanto ivi disposto con le seguenti previsioni:
a) nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come descritto nelle richiamate DGR n. 474/2019 e n. 797/2024, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie – quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici - sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento: in tal caso il contributo viene concesso a tutti i titolari di farmacia inclusi nelle due graduatorie e le risorse residue vengono distribuite in favore delle farmacie rurali con volume d’affari dichiarato i fini IVA fino a euro 250.000,00 e delle farmacie che gestiscono i dispensari secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo-base spettante, fino ad un massimo, per le farmacie che gestiscono dispensari, del doppio del contributo base concesso;
b) nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come sopra descritto, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie – quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici - sia superiore al totale delle risorse disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento: in tal caso il contributo viene concesso seguendo l’ordine di graduatoria, riservando i due terzi delle risorse complessivamente disponibili alla graduatoria relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e la restante quota, pari a un terzo delle risorse, alla graduatoria relativa al sostegno ai dispensari farmaceutici (in caso di identica popolazione precede in graduatoria il dispensario più distante dalla farmacia aperta più vicina), con l’avvertenza che eventuali risorse residue relative ad una delle due graduatorie vengono utilizzate per lo scorrimento dell’altra graduatoria, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio;
2. di disporre che le istruttorie delle due procedure vengano concluse congiuntamente, in modo da poter concedere i contributi tenendo conto di entrambi gli esiti delle istruttorie compiute;
3. di dare atto che i contributi concedibili a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari disagiati in attuazione delle previsioni di cui alle DGR n. 474/2019 e n. 797/2024 nonché del presente provvedimento costituiscono aiuti di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis”; i contributi non sono concessi per specifici costi ammissibili e quindi possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento;
4. di confermare, in ogni altra parte, le previsioni di cui alle DGR n. 474/2019 e 797/2024;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nella pagina informativa dedicata del portale Salute della Regione Emilia-Romagna (http://salute.regione.emilia-romagna.it);
6. che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.