Testo
><b>ALLEGATO B<
b>
2 ottobre 2009
Sala ex Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena
Piazza Morgagni, 9 – Forlì
Conferenza programmatica
(art. 1bis D.L. 279/2000, convertito in L. 365/2000)
Parere in merito al «Progetto di variante cartografica e normativa al titolo II “Assetto della rete idrografica”» del Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con deliberazione n. 2/1 del 21 aprile 2008
Premessa
Il Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (di seguito denominato P.S.R.I.), adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino con deliberazione n. 3/2 del 3 ottobre 2002, è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 350 del 17 marzo 2003.
Il Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con deliberazione n. 2/1 del 21 aprile 2008, ha adottato il «Progetto di variante cartografica e normativa al titolo II “Assetto della rete idrografica”» del P.S.R.I. (di seguito denominato Progetto di variante).
L’iter di adozione e di approvazione del suddetto Progetto di variante deve essere inquadrato nel contesto normativo di riferimento attualmente vigente rappresentato da:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, come convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- Il D.Lgs. 152/2006, all’art. 63:
- istituisce le Autorità di bacino distrettuale (comma 1);
- sopprime le Autorità di bacino previste dalla L. 183/1989, a far data dal 30 aprile 2006, e dispone l’esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuale (comma 3);
- dispone l’emanazione di un D.P.C.M. per il trasferimento delle funzioni e per la regolamentazione del periodo transitorio (commi 2 e 3).
Il medesimo D.Lgs. 152/2006, all’art. 170, comma 1, stabilisce che, limitatamente alle procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino, continuino ad applicarsi quelle previste dalla L. 183/1989 e s.m.i. fino all’entrata in vigore della parte terza del decreto (relativa alla difesa del suolo e alla gestione delle risorse idriche e contenente l’art. 63).
Il comma 2-bis dell’art. 170 del medesimo decreto, così come modificato dall’art. 1 del D.L. 208/2008, dispone la proroga delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989 e s.m.i., fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. per il trasferimento delle funzioni e per la regolamentazione del periodo transitorio.
L’art. 2 del D.L. 208/2008, infine, fa salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006.
Pertanto la Regione, considerato che il D.P.C.M. di cui al comma 2-bis dell’art. 170 del D.Lgs. 152/2006 non è stato ancora emanato, sulla base della normativa sopracitata, ritiene di sottoporre il Progetto di variante all’esame della Conferenza programmatica seguendo le procedure previste dalle LL. 183/1989 e 365/2000.
Procedure relative al parere regionale sul Progetto di variante
Per quanto detto in premessa l’esame del Progetto di variante avviene sulla base dell’iter individuato dal combinato disposto dell’art. 20, comma 1, dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 18, comma 9, della L. 183/1989, così come integrato e modificato dall’art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365.
Dell’adozione del Progetto di variante è stata data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Parte Seconda) n. 111 del 02/07/2008.
Da questa data, il Progetto di variante è stato depositato presso la medesima Autorità, il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna, il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì - Cesena, il Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna, per essere sottoposta a consultazione e ad eventuali osservazioni.
Sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna n. 5 osservazioni al Progetto di variante, da parte di alcuni Comuni (Sarsina, Faenza, Forlì e Brisighella).
Ai sensi del comma 3 dell’art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito in L. 365/2000, la Regione ha indetto l’odierna Conferenza programmatica.
Sulla base dell’istruttoria effettuata dai Servizi regionali competenti in materia, la Regione ha predisposto il presente parere che viene proposto alla discussione della Conferenza.
La Giunta Regionale si esprimerà, attraverso una specifica deliberazione, sul Progetto di variante, prendendo atto delle risultanze della Conferenza programmatica e del parere espresso dalla stessa, e sulle osservazioni pervenute.
Contenuti del Progetto di variante
Il Progetto di variante in esame è costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione;
2. Elaborati grafici: n. 16 tavole “Perimetrazione aree a rischio idrogeologico” in scala 1:25.000;
3. Normativa
Il Progetto di variante procede all’aggiornamento cartografico delle fasce fluviali dei corsi d’acqua principali del bacino, Pisciatello e Rubicone, Savio e Borello, Rabbi, Ronco, Montone, Lamone e Marzeno, Fiumi Uniti, Bevano, nonché del corso del Voltre, affluente del Ronco, e del Cesuola, affluente del Savio; tale aggiornamento è effettuato sulla base del nuovo quadro conoscitivo delle condizioni di rischio idraulico del territorio di pertinenza, ottenuto grazie all’esecuzione di nuovi rilievi topografici e alla disponibilità di nuovi modelli idraulici di propagazione delle onde di piena.
Il Progetto di variante contiene, inoltre, uno specifico approfondimento del rischio di collasso arginale del reticolo idrografico di pianura.
Ulteriori elementi di novità presenti sono:
- l’individuazione dei tratti critici di pianura dei corsi d’acqua principali per i quali è necessaria una manutenzione programmata degli alvei al fine di garantirne l’officiosità;
- l’individuazione, in modo dettagliato, dei tratti strutturalmente inofficiosi e critici dei corsi d’acqua delimitati da fasce fluviali.
Il Progetto di variante procede anche alla revisione della Normativa, allo scopo di rendere più chiara la formulazione di alcuni articoli e, quindi, maggiormente efficace la loro applicazione.
Valutazioni sul Progetto di variante
A seguito dell’istruttoria effettuata dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica sul Progetto di variante, la Regione ritiene che il Progetto si inserisca adeguatamente nel percorso tracciato dal P.S.R.I. aggiornandone e integrandone il quadro conoscitivo e i contenuti, sulla base delle nuove conoscenze acquisite e dell’esperienza maturata nel corso degli anni a seguito della sua attuazione.
La Regione, coinvolta nell’attività di aggiornamento conoscitivo relativamente alle criticità idrauliche e idrogeologiche del territorio, condivide i risultati conseguiti e ritiene opportuno che siano recepiti dal P.S.R.I., in quanto aggiornano i contenuti della pianificazione territoriale in materia di assetto delle fasce fluviali, richiedendo alcune integrazioni e modifiche come di seguito esposto.
- Con riferimento alla Relazione
La Relazione descrive con adeguato dettaglio il percorso seguito durante la redazione del Progetto di variante. Tuttavia, data la complessità dei temi trattati e delle metodologie adottate per conseguire il nuovo assetto delle fasce fluviali sul territorio di competenza, si ritiene che possano essere ulteriormente approfonditi i seguenti aspetti:
- allo scopo di rendere più chiara la metodologia seguita per la perimetrazione delle “Aree di potenziale allagamento” (di cui all’art. 6 della Normativa), si chiede di integrare opportunamente il testo;
- si chiede di indicare i principali interventi strutturali di riduzione del rischio idraulico da attuare in relazione alle criticità rilevate, aggiornando il programma degli interventi previsti nelle linee di azione di cui al paragrafo 7 “Conclusioni e previsioni economiche” del capitolo 5 della “Relazione Tecnica Rischio Idraulico” del P.S.R.I.;
- relativamente al tematismo “Distanze di rispetto dai corpi arginali” di cui all’art. 10 della Normativa, si chiede di illustrare più dettagliatamente i risultati della metodologia descritta al capitolo “Argini e rischio residuo” e, in particolare, di motivare la scelta di non individuare una fascia di rischio residuale per i corsi d’acqua Bevano, Rubicone e Pisciatello.
2. Con riferimento alla Cartografia
Dall’analisi degli elaborati cartografici si chiede:
- in relazione alla revisione e all’aggiornamento delle “aree di potenziale allagamento” (di cui all’art. 6 della Normativa) di modificare congruentemente le Tavole dei tiranti idrici di riferimento di cui all’Allegato 6 della Direttiva, approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20 ottobre 2003;
- di motivare l’assenza del limite delle aree a moderata probabilità di esondazione (di cui all’art. 4 della Normativa) nel tratto collinare-montano del torrente Bevano.
Una problematica specifica riguarda il tratto di pianura del fiume Lamone delimitato dalla fascia di rispetto di cui all’art. 10 della Normativa “Distanze di rispetto dai corpi arginali”. Tale fascia è stata individuata sulla base degli approfondimenti effettuati per la predisposizione del Progetto di variante che evidenziano un rischio residuale del fiume Lamone a seguito di cedimenti dei corpi arginali su entrambe le sponde.
La fascia indica pertanto il territorio all’interno del quale si risente di possibili effetti dinamici dell’esondazione (elevate velocità ed alti livelli dell’acqua sul piano campagna) che configurano un forte rischio, definito “rischio residuo”.
Dalla cartografia si nota che la fascia di rispetto è rappresentata anche in sinistra idrografica, territorio di competenza dell’Autorità di Bacino del Reno.
Ritenuto necessario affrontare la problematica del rischio residuo di collasso arginale con uniformità su entrambe le sponde del fiume Lamone, si chiede di pervenire ad un’intesa con l’Autorità di Bacino del Reno, al fine di garantire un governo omogeneo dei territori interessati.
3. con riferimento alla Normativa:
L’apparato normativo, così come modificato nel Progetto di variante, risulta essere di più immediata applicazione, tuttavia al fine di una maggiore chiarezza si chiede:
- di meglio specificare la definizione di “alveo” di cui all’art. 2, partendo dai contenuti dell’art. 2ter, comma 2;
- di valutare nell’art. 6, comma 1, l’inserimento di un riferimento al tempo di ritorno associabile alle piene dei corsi d’acqua principali in relazione alla metodologia utilizzata per la delimitazione delle aree di potenziale allagamento.