Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
  • il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Considerato che:

  • l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. istituisce le Autorità di bacino distrettuale; lo stesso articolo al comma 3 dispone la soppressione delle Autorità di bacino previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, e s.m.i. a far data dal 30 aprile 2006 e l’esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuale; al comma 2 dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;
  • l’art. 170, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che, limitatamente alle procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla L. 183/1989 e s.m.i., fino all’entrata in vigore della Parte terza del decreto medesimo;
  • l’art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone la proroga delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989 e s.m.i., fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., di cui al sopracitato art. 63;
  • l’art. 2 del D.L. 208/2008, convertito dalla L. 13/2009, fa salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006;

Visti pertanto:

  • l’art. 16 della L. 183/1989 e s.m.i., che individua i bacini di rilievo regionale;
  • l’art. 17 della L. 183/1989 e s.m.i., che individua il valore, le finalità ed i contenuti del Piano di bacino, ed in particolare il comma 6-ter, che prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
  • l’art. 20 della L. 183/1989 e s.m.i., che stabilisce le modalità di approvazione dei piani di bacino regionali;
  • l’art. 19, comma 1, e l’art. 18, comma 9, della L. 183/1989 e s.m.i., che prevedono in particolare che le Regioni si esprimano sulle osservazioni presentate al Progetto di Piano di bacino;
  • l’art. 1-bis del decreto-legge n. 279/2000, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 365/2000, relativo alla procedura per l’adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico;
  • l’art. 12, comma 13, della Normativa del Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli (di seguito denominato P.S.R.I.) approvato con propria deliberazione n. 350 del 17 marzo 2003;

Premesso che:

  • con deliberazione n. 4/1 del 29 luglio 2009 del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, ha adottato il “Progetto di Variante cartografica e normativa all’area a rischio di frana (art. 12) denominata “Bellavista” in Comune di Bertinoro in Provincia di Forlì – Cesena” (di seguito denominato Progetto di variante);
  • l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha trasmesso alla Regione Emilia - Romagna, con nota prot. n. 497 del 3 agosto 2009, il Progetto di variante per gli adempimenti di competenza regionale di cui all’art. 20 della L. 183/1989 e s.m.i.;
  • l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha dato notizia dell’avvenuta adozione del Progetto di variante, ai sensi dell’art. 20 della L. 183/1989 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Parte Seconda) n. 152 del 26 agosto 2009;
  • con il medesimo comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha reso noto che gli atti relativi al Progetto di variante erano depositati presso il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna, il Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio della Provincia di Forlì - Cesena, il Comune di Bertinoro e presso la sede della Autorità di bacino medesima, ai fini della consultazione per 45 giorni dopo l’avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
  • entro i successivi 45 giorni dal termine del periodo di consultazione potevano essere inoltrate osservazioni al Progetto di variante, secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 18 della L. 183/1989 e s.m.i.;

Constatato che il Progetto di variante in esame è costituito da:

  1. Elaborato cartografico: “Nuova Zonizzazione 2009
  2. Elaborato cartografico: “Tavola di confronto
  3. Normativa: “Art. 12 quater - Perimetrazione delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostica. – Lott. Bellavista in Comune di Bertinoro

Preso atto che non è stata avanzata alcuna richiesta di consultazione del Progetto di variante presso le sedi di deposito e consultazione, così come risulta dai registri appositamente predisposti in ottemperanza al comma 7 dell’art. 18 della L. 183/1989 e s.m.i. e acquisiti agli atti del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni alla Regione Emilia-Romagna;

Accertato che:

  • che, ai sensi del comma 9 dell’art. 18 della L. 183/1989 e s.m.i., la Regione, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di osservazioni, avrebbe dovuto esprimersi sulle osservazioni e formulare un parere sul Progetto di variante;
  • detto parere è stato sostituito dal parere espresso dalla Conferenza programmatica, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito dalla L. 365/2000;

Dato atto che:

  • il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ha effettuato l’istruttoria del Progetto di variante ed ha predisposto la proposta del suddetto parere regionale in merito al “Progetto di Variante cartografica e normativa all’area a rischio di frana (art. 12) denominata “Bellavista” in Comune di Bertinoro in Provincia di Forlì – Cesena”, in seguito denominato Parere istruttorio regionale, come riportato nell’Allegato A;
  • l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, con nota prot. PG/2010/57192 del 03/03/2010, ha convocato la Conferenza programmatica, come previsto dal comma 3 dell’art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito dalla L. 365/2000;
  • la Conferenza programmatica, che si è svolta in data 5/03/2010, sulla base del parere istruttorio regionale, si è espressa sul Progetto di variante; tutti gli interventi dei presenti alla Conferenza sono stati verbalizzati e il verbale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è riportato nell’Allegato A1;

Riscontrato che:

  • la proposta di modifica cartografica dell’area a rischio di frana denominata “Capoluogo – Lott. Bellavista”, nel Comune di Bertinoro, oggetto del Progetto di variante, è stata elaborata sulla base dell’analisi di adeguati elaborati tecnici forniti dal Comune (“Analisi della pericolosità geomorfologica con proposta di perimetrazione aree a rischio frana, di un terreno sito in località Bertinoro” e relativi allegati, del novembre 2008 a firma dei dott. geoll. C. Fabbri e L. Ugolini), comprendenti i dati di numerose indagini geognostiche realizzate in precedenza sull’area nonché nuove elaborazioni e rilevamenti geologici;
  • sono stati inoltre effettuati specifici sopralluoghi a cura di tecnici dell’Autorità di bacino e della Regione per la verifica dello stato attuale dei luoghi;

Considerato che:

  • il Progetto di variante si inserisce adeguatamente nel percorso tracciato dal P.S.R.I., aggiornandone e integrandone il quadro conoscitivo e i contenuti, a seguito dell’attività di verifica e di approfondimento derivato dalla disponibilità di dati e di rilievi più recenti e completi;
  • la nuova proposta di perimetrazione, completa di relativa normativa, è maggiormente rispondente ai diversi gradi di pericolosità esistenti nell’area in esame;

Preso atto che la Conferenza programmatica, come risulta dal verbale (Allegato A1), ha condiviso il Parere istruttorio regionale (Allegato A) ed ha espresso parere favorevole sul Progetto di variante;

Ritenuto dunque necessario ed urgente prendere atto del succitato parere e trasmetterlo all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli per il completamento dell’iter di approvazione dei Progetto di variante, così come previsto dalla L. 183/1989 e s.m.i.;

Richiamate:

  • la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 e s.m., avente ad oggetto “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, Marioluigi Bruschini,

a voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza programmatica tenutasi il 5/03/2010 e di trasmetterne il verbale all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, riportato nell’Allegato A1 alla presente deliberazione, da cui si evince che la Conferenza programmatica ha condiviso il parere istruttorio regionale, riportato nell’Allegato A, ed ha espresso parere favorevole sul “Progetto di Variante cartografica e normativa all’area a rischio di frana (art. 12) denominata “Bellavista” in Comune di Bertinoro in Provincia di Forlì – Cesena” del Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4/1 del 29 luglio 2009;
  2. di precisare che i citati allegati A e A1 sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  3. di inviare copia del presente atto deliberativo, completo di tutti gli allegati, all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, per gli adempimenti di competenza;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2010-04-12T10:26:54+02:00

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