a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al sig. Marazzi Francesco C.F. MRZ FNC 65A29 C219C, in qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio Acquedotto Rurale di Tizzola, la concessione a derivare acqua pubblica dalle sorgenti Riva e Tana sul Monte Calvario in Comune di Villa Minozzo da destinarsi ad uso consumo umano tramite acquedotto privato;
b) di fissare la quantità d’acqua prelevabile pari alla portata max di l/s 0,7 e media di l/s 0.094, per il volume annuo di mc. 2’926,80 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante del presente atto;
c) di stabilire che la durata della concessione sia di anni 5 dalla data delle presente determinazione;
(omissis)
k) di disporre che la presente determina venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna.
Disciplinare tecnico allegato alla determinazione di concessione di acque pubbliche n. 978 del 05/02/2010
(omissis)
Articolo 1 - Quantità dell’acqua da derivare, modalità di esercizio della derivazione e destinazione d’uso della stessa
Il prelievo di risorsa idrica, ad uso consumo umano tramite acquedotto privato, è stabilito nella portata max di l/s 0,7 e media di l/s 0.094, per il volume annuo di mc. 2’926,80.
L’acquedotto è costituito dai due manufatti di captazione delle due sorgenti, da un pozzetto di decantazione e partizione delle acque fra l’abitato di Tizzola ed altre due utenze esterne al nucleo abitato, da un serbatoio e dai condotti in P.L.T. di adduzione (m 300) e distribuzione (m 1’100).
Articolo 2 - Descrizione delle opere di presa e loro ubicazione
Il prelievo avviene da due sorgenti, dette “Tana” e “Riva”, sul Monte Calvario, in località Tizzola, captate con manufatti in c.a. e retrostante drenaggio, ognuna munita dello scarico di troppo pieno recapitante mediante drenaggio nel fosso più vicino.
La sorgente “Tana” è ubicata catastalmente al Fg 32, particella 125, coordinate UTM X=1614440,92 Y=4913598,99, la sorgente “Riva” è ubicata catastalmente al Fg 33, particella 162, coordinate UTM X=1614462,93 Y=4913754,87.
Articolo 3 - Deflusso minimo vitale
Il Concessionario è tenuto a porre in essere le disposizioni che in qualunque momento l’Amministrazione Regionale assumerà al fine della definizione del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi dell’art.50 delle norme del Piano di Tutela delle Acque approvato con delibera dell’assemblea legislativa regionale n.40 in data 21/12/2005.
Articolo 4 - Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione
Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell’opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica, non appena questo gli venga consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.
In considerazione del tipo di utilizzo, il concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d’idoneità delle stesse, sollevando la pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all’uso effettuato.
Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere all’installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d’acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.
È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L’inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del suintestato Servizio.
Sono a carico del concessionario l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell’ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.