Testo

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, denominato FC01a Longiano, da realizzarsi in comune di Longiano, località Ponte Ospedaletto, via Montali - Potenza impianto: 3,3 MW, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 04/11/2009, giorno in cui è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 187 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa.

Il progetto è stato presentato da Jer-03 S.r.l., avente sede legale in via L. Negrelli, 13/c, Bolzano.

Il progetto interessa il territorio del comune di Longiano e della provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto rientra nella seguenti categorie: B.2.5 “ Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda ” dell’Allegato B.2 della L.R. n. 9/99 e s.m.i., così come modificata ed integrata dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. n. 29882/121>del 3003/2010, ha assunto la seguente decisione:

«LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’–CESENA

(omissis)

delibera:

a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. Così come integrata dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto di un impianto fotovoltaico sito in Comune di Longiano, località Ponte Ospedaletto, in Via Montali, dall’ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

1) la pulizia dei pannelli fotovoltaici dovrà essere effettuata utilizzando solo acqua senza l’aggiunta di detergenti al fine di non disperdere sul suolo alcun tipo di inquinante;

2) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti al fine di garantire sia il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente che la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri ci si deve attenere alle seguenti modalità operative:

a) si dovrà prevedere la periodica bagnatura delle aree di transito non asfaltate;

b) per tutti gli automezzi in uscita dovrà essere previsto il lavaggio delle ruote;

c) i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli

stessi all’interno del cantiere nonché durante le fasi di scarico;

3) prima dell’inizio delle attività di realizzazione dell’opera dovranno essere realizzate due barriere acustiche lungo il confine di proprietà in prossimità del ricettore ubicato lungo il lato nord-est e il ricettore ubicato presso il lato sud-ovest dell’area di progetto. Le due barriere dovranno avere le seguenti caratteristiche dimensionali:

a) la barriera da realizzare presso il ricettore ubicato in via Montali 830 dovrà

 essere divisa in due segmenti di altezza di 4 m dalla base e di lunghezza

 rispettivamente di 42 m e 12 m da ubicarsi lungo il confine nord dell’area di

 progetto partendo dallo spigolo nord-est come evidenziato nel particolare A

 dell’allegato 2 dell’elaborato “Allegato AL07 – Relazione integrativa di impatto

 acustico di cantiere”;

b) la barriera da realizzare presso il ricettore ubicato in posizione sud-ovest rispetto all’area di progetto dovrà avere un’altezza di 4 m dalla base e dovrà essere costituita da due segmenti di lunghezza di 25 m lungo il lato ovest e 20 m lungo il lato sud per una lunghezza complessiva di 45 m da ubicarsi lungo i confini ovest e sud dell’area di progetto partendo dallo spigolo sud-ovest come evidenziato nel particolare B dell’allegato 2 dell’elaborato “Allegato AL07 – Relazione integrativa di impatto acustico di cantiere”.

Le due barriere dovranno avere caratteristiche costruttive tali da generare una mitigazione degli impatti acustici delle attività di cantiere sufficiente a rispettare i limiti di rumorosità delle attività temporanee stabiliti dalla Del G.R. 45/2002. Le barriere dovranno rimanere ubicate nelle aree suddette per l’intero periodo di presenza del cantiere, al termine del quale potranno essere smantellate.

4) Nel caso il ricettore dichiarato attualmente disabitato ubicato in prossimità dello spigolo nord-ovest dell’impianto divenga caratterizzato dalla permanenza di persone contemporaneamente alle attività di cantiere, dovrà essere realizzata anche presso tale ricettore una barriera temporanea. La barriera da realizzare presso il ricettore ubicato in posizione nord-ovest rispetto all’area di progetto dovrà avere un’altezza di 4 m dalla base e una lunghezza 70 m da ubicarsi lungo il confine nord dell’area di progetto partendo dallo spigolo nord-ovest, e dovrà avere le medesime caratteristiche costruttive e di permanenza descritte al punto precedente.

5) dovrà essere effettuata presso il ricettore ubicato in via Montali 830 una campagna di due rilevi fonometrici in continuo della durata di 24 ore ciascuno. I rilievi dovranno essere effettuati uno in periodo primaverile e uno in periodo autunnale in giorni valutati di maggior significatività in termini di maggiore velocità del vento per l’area in esame. In contemporanea ai rilievi fonometrici dovrà essere monitorata la velocità e la direzione del vento al fine di dimostrare la significatività dei giorni monitorati;

6) i rilievi fonometrici dovranno essere eseguiti entro un anno dalla messa a regime dell’impianto;

7) i risultati dei rilievi fonometrici e del monitoraggio della direzione e velocità del vento durante i rilievi stessi, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, Ufficio VIA entro un mese dalla esecuzione del secondo rilievo fonometrico;

8) la data di messa a regime dell’impianto dovrà essere comunicata alla amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, servizio pianificazione territoriale;

9) la semina di specie erbacee prevista a copertura delle aree di intervento dovrà avvenire nella prima stagione utile al termine dell’installazione dei pannelli; comunicazione della data di fine lavori e di avviamento dell’impianto dovrà essere data tempestivamente alla Provincia di Forlì Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale; analogamente, la piantumazione delle fasce perimetrali vegetate dovrà avvenire, utilizzando le essenze arbustive ed arboree proposte all’interno della relazione presentata, durante la prima stagione idonea successiva alla fase di costruzione dell’impianto;

10) gli interventi di manutenzione previsti (diserbi, risarcimenti degli individui morti o deperienti, ripulitura dalle piante infestanti ed irrigazioni di soccorso) dovranno essere effettuati nei primi 5 anni successivi all’impianto e dovranno essere prolungati, se necessario, fino al completo e definitivo attecchimento;

11) la società proponente, dovrà individuare, in accordo con l’Amministrazione comunale di Longiano, un’area, di superficie non inferiore al 5% della superficie di progetto (per complessivi 7500 m2), all’interno della quale effettuare un intervento di piantumazione, che preveda l’utilizzo di essenze autoctone, con grado di copertura non inferiore al 60%, o diversamente, corrispondere al Comune le necessarie risorse finanziarie per effettuare i medesimi interventi. L’individuazione dell’area e la trasmissione alla provincia di Forlì-Cesena, servizio pianificazione territoriale, di una documentazione attestante l’individuazione dell’area e contenente il progetto di sistemazione a verde dovrà avvenire entro un anno dalla messa a regime dell’impianto. Gli interventi suddetti di piantumazione dovranno essere realizzati nella prima stagione utile dalla data di trasmissione della documentazione suddetta;

b) di quantificare in € 2.271,2, pari allo 0,02% del valore dell’intervento, come determinato in parte narrativa, le spese istruttorie che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente;

c) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

d) di trasmettere la presente delibera all’Amministrazione Comunale di Longiano, ad Jer-03 S.r.l., ed al Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena;

e) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

f) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 10 comma 3, della L.R. 18 maggio 99 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione.».

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ultima modifica 2010-04-12T09:36:00+01:00

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