Testo
L’autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di modifica dell’impianto sito in Via Fossalta n. 3679 a Cesena, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 3 giugno 2009, giorno in cui è stato pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione n. 98 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa.
Il progetto è stato presentato dalla Soc. La Cart Srl, avente sede legale a Rimini, in Via Alda Costa, 5.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della provincia di Forlì – Cesena.
Il progetto rientra nella categoria A.2.2. “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della Parte IV del DLgs n. 152/2006 come modificato dal DLgs 4/2008” della L.R. 9/99 e s.m.i.
Ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n. 32442/131 del 01/04/2010, ha assunto la seguente decisione:
“LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’ – CESENA
(omissis)
delibera:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di modifica dell’impianto sito in Via Fossalta n. 3679 a Cesena, presentato dalla Ditta La Cart S.r.l., poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 31 marzo 2010, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle condizioni espresse nel paragrafo 1.B, 2.B e 3.B del “Rapporto sull’impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nei paragrafi 2.C. e 3.C.>del sopra richiamato “Rapporto sull’impatto ambientale”, sia le prescrizioni contenute nella sezione D dell’Allegato A “Autorizzazione Integrata Ambientale” del Rapporto stesso:<p>
1) non potrà essere svolta l’attività di miscelazione di rifiuti pericolosi, indicati rispettivamente nelle schede di composizione delle miscele PL 6, PL 8, PL 9, PL 10 (rifiuti liquidi infiammabili) e PS 1, PS 2, PS 4 (rifiuti solidi), in deroga al divieto di cui al comma 1 dell’art. 187 del D.Lgs. 152/06;
2) la realizzazione degli interventi in progetto dovrà concludersi entro il 30/09/2011 e dovrà essere trasmessa al Comune di Cesena e, per conoscenza alla Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e A.I.A., comunicazione di inizio e di fine lavori conformemente a quanto disciplinato dalla L.R. 31/2002;
3) la benna installata su rotaia nel locale vasche denominato L2, (utilizzata per la movimentazione dei rifiuti solidi), dovrà essere dotata di un idoneo dispositivo di pesatura automatica, ai fini di determinare il quantitativo esatto di rifiuto movimentato dalla benna stessa, durante le operazioni di raggruppamento;
4) dovrà essere presentato entro il 30/09/2011, termine previsto per la fine lavori, un piano di azione in cui vengano individuate le strategie e le azioni che la ditta intende adottare al fine di incentivare il recupero rispetto allo smaltimento per i rifiuti per i quali la ditta è autorizzata sia all’operazione R13 che all’operazione D15 (ad esempio sensibilizzazione dei produttori, ricerche di mercato, ecc..), con particolare riferimento alle tipologie di rifiuti quali carta, imballaggi, macerie, legno rottami ferrosi, batterie ecc. Tale piano dovrà, inoltre, contenere gli obiettivi in percentuale annui della frazione avviata a recupero che la ditta si prefigge di raggiungere;
5) le attività di gestione rifiuti come previste al paragrafo D.2.9 “Gestione dei rifiuti” del documento di A.I.A. potranno essere intraprese solo dopo la trasmissione della comunicazione di fine lavori, nonché previa accettazione da parte della Provincia di Forlì-Cesena della garanzia finanziaria da prestarsi con le modalità descritte al paragrafo B. “Sezione finanziaria” del documento di A.I.A. Fino a tale accadimento la Ditta dovrà gestire l’impianto nel rispetto delle condizioni contenute all’interno dell’A.I.A. vigente (Del. G.P. n. 357 del 02/10/2007 Prot. n. 86327/2007, come modificata dalla Del. G.P. n. 210 del 15/04/2008 Prot. n. 38296/2008 e dalla nota del 17/02/2009 prot. n. 16666/09), con la sola aggiunta della possibilità di gestire, mediante operazioni R13 e D15, i nuovi codici CER inseriti nel progetto presentato (180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose, 180108* medicinali citotossici e citostatici, 180110* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici, 180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose, 180207* medicinali citotossici e citostatici, 180107 sostanze chimiche diverse di quelle di cui alla voce 180106, 180109 medicinali diversi di quelli di cui alla voce 180106, 180206 sostanze chimiche diverse di quelle di cui alla voce 180205, 180208 medicinali diversi di quelli di cui alla voce 180207);
6) considerata la localizzazione dell’impianto in “Aree caratterizzata da ricchezza di falde idriche” di cui all’art. 28 comma 2, Zona B, si prescrive di utilizzare durante la fase di scavo delle vasche, come previsto dal proponente, i seguenti accorgimenti al fine di salvaguardare la zona di ricarico della falda:
- realizzazione di carotaggi nel terreno sottostante al fine di conoscere, preventivamente agli scavi la qualità del terreno per definirne il destino;
- misurazione del livello della falda, in occasione della realizzazione dei carotaggi, per stabilire la necessità o meno di installare un sistema di drenaggio della falda in fase di scavo;
- prova idraulica delle vasche, che avverrà mediante riempimento di acqua al massimo livello, con durata di 24 ore senza perdite visibili;
7) qualora le analisi chimiche dei terreni rivelassero concentrazioni di inquinanti superiori alla concentrazione soglia di contaminazione (CSC), dovrà essere prevista un’analisi di rischio sanitario e ambientale come disposto dal D.Lgs 152/06,
8) le terre derivanti dalle attività di escavazione per la posa delle vasche F01-F08 dovranno essere gestite in fase di cantiere come rifiuti ed inviate preferenzialmente al recupero piuttosto che allo smaltimento;
9) i container stoccati all’esterno e il piazzale dovranno essere sempre perfettamente puliti e privi di ogni residuo che possa dar luogo a contaminazioni delle acque meteoriche; il riempimento dei container dovrà avvenire, come indicato dalla ditta, prevedendo “una protezione delle pareti laterali esterni con foglio di materiale plastico che, prima della chiusura, verrà ripiegato all’interno del cassone stesso”;
10) richiamate le condizioni prescrittive che subordinano la realizzazione dell’opera di scarico sullo Scolo Casale, già in parte realizzate, di cui all’Autorizzazione n. 5948 del 23/04/1996 rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ex Consorzio di Bonifica Savio – Rubicone), si prescrive quanto segue:
a) al fine di evitare l’erosione della scarpata deve essere realizzata una soletta di rivestimento della stessa mediante la posa in opera di pietrame intasato per almeno un metro a valle ed a monte di ogni tubazione di scarico fino al piano di scorrimento dello scolo;
b) eventuali cedimenti della scarpata, causati dallo sgrondo dello scarico, dovranno essere ripristinati a cura e spese della ditta La Cart;
c) prima dell’inizio dei lavori di cui alla precedente lett. a) dovrà essere contattato il Consorzio di Bonifica della Romagna (ex Consorzio di Bonifica Savio – Rubicone), nella persona del cantoniere consorziale Turci Franco che, per quanto di sua competenza, sorveglierà i lavori;
11) dovrà essere presentata, entro 3 mesi dalla data di rilascio dell’A.I.A., al Consorzio di Bonifica della Romagna (ex Consorzio di Bonifica Savio – Rubicone), domanda di variante alla concessione n. 5948 del 23/04/1996 in quanto essendo il canale “Casale” un corso d’acqua promiscuo (utilizzato sia a fini di scolo che irrigui) il Consorzio di Bonifica suddetto in base alla L.R. n. 4/2007, dovrà esprimere parere relativo alla compatibilità idraulica ed irrigua allo scarico;
12) considerato che la viabilità esterna presenta alcune criticità legate ai limitati spazi delle corsie di transito, la ditta dovrà predisporre un’adeguata segnaletica e un dispositivo luminoso (tipo semaforo) che indichi ai conducenti dei mezzi che dette corsie sono libere e prive di ostacoli (ad esempio altro camion);
13) a monte del sistema di abbattimento a carboni attivi, sul flusso in provenienza dal locale L1 proveniente, in particolare, dai 6 serbatoi di stoccaggio e dalle 2 piattaforme di travaso, va realizzato un sistema di abbattimento a lavaggio fumi (scrubber) adeguatamente dimensionato per i flussi da trattare. Tale sistema va realizzato prima dell’inizio attività; entro 3 mesi dalla data di deliberazione del presente atto dovrà essere presentato all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Ser vizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e A.I.A. e ad ARPA il progetto del sistema di abbattimento suddetto;
14) in fase di cantiere, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali, dall’esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue:
a) per l’eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, è necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione;
b) si dovrà prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti ponendo particolare attenzione a non localizzarli in prossimità delle aree residenziali o caratterizzate dalla presenza di ricettori poste a margine dell’area di cantiere;
c) i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno essere ricoperti con teloni;
d) i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all’interno del cantiere nonché durante le fasi di carico;
15) durante le attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimità dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei i periodi di loro attività;
16) prima dell’inizio attività dell’impianto di progetto dovranno essere realizzate le seguenti opere di mitigazione acustica:
a) utilizzo di un nastro trasportatore in gomma per la movimentazione dei rifiuti solidi dal trituratore alle vasche F01 e F02;
b) opere di isolamento acustico e insonorizzazione dei locali “trituratore” e “trattamento rifiuti liquidi” come descritto nell’Allegato 3 del documento “Integrazioni alla documentazione di impatto acustico” - 11/11/2009.
17) devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in prossimità del ricettore R2. Tali rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi monitorando la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (con impianto in progetto in attività e a regime) e il rumore residuo (impianto fermo);
18) devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale in esterno in periodo diurno e in periodo notturno in prossimità del ricettore R2 secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, con impianto in progetto in attività e a regime al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione vigenti;
19) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti 17 e 18 dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della società proponente, in prima istanza da ARPA, o, in alternativa, da un tecnico competente in acustica (art. 2 Legge 447/95), nominato dalla Società proponente, entro tre mesi dalla messa a regime dell’impianto in progetto, secondo le modalità e i criteri definiti dall’Ente suddetto e tutti i risultati dovranno essere trasmessi al Servizio Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena;
20) le comunicazioni di inizio attività dell’impianto e dell’avvenuta realizzazione di misure di mitigazione acustica di cui al punto 16, dovranno essere trasmesse a cura del proponente, ad ARPA ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;
21) dovrà essere presentato all’Amministrazione Comunale di Cesena il progetto per l’installazione dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsto, in via preliminare, sulla tettoia di nuova realizzazione (800 mq) già prevista dall’A.I.A. n. 357 del 02/10/2007 (P.G. n. 86327/2007);
22) la realizzazione dell’impianto di cui al punto precedente dovrà avvenire prima dello scadere dell’A.I.A. rilasciata in questa sede;
23) dovrà essere data comunicazione dell’avvenuta esecuzione di quanto prescritto ai punti precedenti all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e A.I.A.;
24) nell’area di dimensioni pari a 150x15 m, situata nelle vicinanze dell’impianto oggetto di procedura lungo la Via Chiesa di San Cristoforo, riportata alla figura 1 del paragrafo 3.B.8 “Compensazioni”, dovrà essere realizzata, durante la prima stagione utile successiva al termine dei lavori di adeguamento dell’impianto, la piantumazione di essenze arboree ed arbustive con copertura pari ad almeno il 60% della superficie interessata. Dovranno essere, inoltre, previste, durante i primi cinque anni successivi l’impianto delle nuove piantumazioni, adeguate manutenzioni (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità), al fine di garantire un corretto attecchimento delle essenze; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;
25) gli interventi di piantumazione e le successive manutenzioni di cui al punto precedente potranno essere, in alternativa, monetizzati, in maniera tale da consentire all’Amministrazione Comunale la realizzazione dell’intervento suddetto, con oneri a carico della Ditta La Cart;
c) di esprimersi in merito alle controdeduzioni inviate dalla Ditta La Cart Srl via email in data 29 febbraio 2010, in merito allo schema di rapporto ambientale ed alla bozza del documento di AIA inviatole con nota prot. prov. n. 27721 del 19/03/10, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di servizi nell’ Allegato 1.b del sopra richiamato Rapporto sull’impatto ambientale (Allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
d) di dare atto che la presente Valutazione di Impatto Ambientale positiva, in base al combinato disposto dell’art. 6, comma 2, della L.R. 21/2004 e dell’art. 17, comma 1, della L.R. 9/99 e s.m.i., comprende e sostituisce l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, ai sensi dell’art 10 della LR 21/04 e dell’art. 5, comma 12, del DLgs 59/05, alla Ditta La Cart Srl;
e) di dare atto che gli elementi costitutivi della sopra richiamata Autorizzazione Integrata Ambientale sono riportati nell’Allegato A “Autorizzazione Integrata Ambientale” del suddetto Rapporto Ambientale, anch’esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
f) di stabilire che le seguenti prescrizioni indicate nell’allegato A “Autorizzazione Integrata Ambientale” sono efficaci a partire dalla data di approvazione del presente atto: sezione D1, sezione D.2.1, sezione D.2.2, sezione D.2.3, prescrizioni numero 17, 18, 19, 20, 21 della sezione D.2.5.1, prescrizioni numero 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36 e 38 della sezione D.2.5.2, sezione D.2.5.3, sezione D.2.6, sezione D.2.7, sezione D.2.8, prescrizioni numero 100, 104, 111, 113, 114, 116, 117, 119-128, 132-136 della sezione D.2.9, sezione D.2.11, sezione D.2.12 e sezione D.2.13;
g) di stabilire, inoltre, che la Ditta La Cart Srl dovrà rispettare il limite di 100 mg/Nmc di COT relativamente all’emissione E1 fino alla data di messa in esercizio del nuovo impianto;
h) di stabilire che la Ditta La Cart Srl deve attivare l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente atto;
i) di stabilire, in base al combinato disposto dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 9/1999 e dell’art. 9 del D.Lgs. n. 59/05, che l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale e dell’Autorizzazione Integrata ambientale in essa compresa e sostituita è pari ad anni 6 (sei); la suddetta autorizzazione è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del DLgs 59/05;
j) di precisare che il gestore è tenuto a comunicare preventivamente alla Provincia di Forlì-Cesena, all’ARPA ed al Comune di Cesena eventuali modifiche che si intendano apportare all’impianto. Tali modifiche saranno valutate dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 10 del DLgs 59/05, ferma restando la necessità di verificare preliminarmente se le stesse comportino una trasformazione o ampliamento dell’impianto, o una sua modifica sostanziale, con conseguente necessità, ai sensi della normativa vigente, di effettuare una procedura di valutazione d’impatto ambientale;
k) di precisare che ai sensi dell’art. 10 del DLgs 59/05, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore sono tenuti a darne comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Forlì-Cesena anche nelle forme dell’autocertificazione;
l) ai sensi dell’art. 213 del DLgs 152/06, le comunicazione di variazione inerenti la gestione in procedura semplificata dovranno essere inoltrate al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena - Ufficio Pianificazione e Gestione Rifiuti;
m) di precisare che ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, compresa all’interno della presente Valutazione d’impatto ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore dell’impianto deve inviare a questa Provincia apposita domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 59/05. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell’autorità competente (Provincia - Servizio Ambiente), il gestore può continuare l’attività sulla base della precedente autorizzazione integrata ambientale;
n) di quantificare in € 346,00, pari allo 0,04 % del valore dell’intervento, come determinato in parte narrativa, le spese per l’istruttoria della presente procedura di VIA che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico della società proponente; di quantificare, invece, le spese di istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in € 12.245,00;
o) di precisare che la Ditta dovrà provvedere a prestare a favore della Provincia di Forlì – Cesena la garanzia finanziaria di cui al paragrafo B2 dell’Allegato A “Autorizzazione Integrata Ambientale” del sopra richiamato “Rapporto sull’impatto ambientale”, con le modalità e le tempistiche definite all’interno del paragrafo stesso;
p) entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati i diritti di iscrizione ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350;
q) di precisare che il Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all’art. 11 del D.Lgs. 59/05, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell’ARPA, al fine di verificare la conformità dell’impianto alle condizioni contenute nell’Allegato A del sopra richiamato Rapporto ambientale;
r) di precisare che la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
s) di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR dell’Emilia - Romagna – sede di Bologna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
t) di dare atto che il presente provvedimento, che comprende e sostituisce l’Autorizzazione Integrata Ambientale, revoca e sostituisce le autorizzazioni settoriali attualmente in essere riportate al paragrafo A4 del Documento di AIA che costituisce l’Allegato A del presente Rapporto Ambientale;
u) di precisare che sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;
v) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Ditta proponente La Cart Srl;
w) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì – Cesena, alla Regione Emilia – Romagna, al Comune di Cesena, all’Azienda USL di Cesena, all’ARPA Sezione Provinciale di Forlì – Cesena, al Servizio Tecnico dei Bacini Regionali Romagnoli, ai Vigili del Fuoco ed al Consorzio di Bonifica della Romagna (ex Consorzio di Bonifica Savio – Rubicone);
x) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
y) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, 4° comma del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
z) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.”.