Testo

L’INCARICATO DI E.Q. FIRMATARIO
(omissis)
determina
 
1) di rettificare ed integrare la propria determinazione n. 15521/2024, in forza delle motivazioni esposte in premessa, come segue:  
  • sostituendone l’allegato con l’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;  
  • eliminando nel punto 2) del dispositivo “che in relazione ai codici CUP si rinvia al citato Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto”  
  • integrando la propria determinazione n. 15521/2024 mediante: 
    a) la scheda aiuti di stato allegata al presente atto,  quale parte integrante e sostanziale; 
    b) la integrazione, in premessa, del testo seguente: 
    “Richiamati: 
    – il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 
    – le Linee guida delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 19 febbraio 2015; 
    – le Linee guida delle Regioni e delle Province Autonome per l'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato alla cultura e alla conservazione del patrimonio del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 19 febbraio 2015; 
    Considerato, alla luce della disamina dei progetti beneficiari: 
    - che i festival operano con il fine di assicurare una offerta artistica e culturale plurale al pubblico dei rispettivi territori; 
    - che le rassegne possono svolgere solo attività di diffusione della cultura cinematografica e che il loro bacino di utenza è tipicamente regionale; 
    - che il contributo pubblico a tali attività è destinato a sostenere la diffusione di opere che per la loro natura sono al di fuori delle dinamiche tipiche di mercato e sono finalizzate alla crescita di una cultura diffusa del cinema o sono rivolte a determinati destinatari quali il pubblico dell’infanzia e della gioventù; 
    - che i festival e le rassegne sono destinate principalmente al pubblico locale e nazionale e che la presenza internazionale è circoscritta in prevalenza ad un pubblico di professionisti del settore, come accade in occasione di analoghi eventi in altri paesi europei; 
    - che il contributo nel settore in questione è concesso a seguito di valutazione di un programma o progetto culturale e che il finanziamento copre solo una quota parte del bilancio di progetto, anche identificando determinate tipologie di costi; 
    Tenuto conto che il contributo regionale è finalizzato alla realizzazione di progetti che non hanno carattere commerciale; 
    Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che “la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (…) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico” e che “il fatto che (…) i partecipanti a una attività culturale (…) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività (…)”; 
    Considerato che le entrate dalla vendita e dalle prestazioni dei progetti ammessi a contributo coprono solo una frazione dei costi della manifestazione; 
    Considerato ulteriormente che gli eventi e le manifestazioni, e la loro distribuzione sul territorio, non raggiungono comunque capacità di attrazione a livello internazionale tali da competere con analoghi eventi o manifestazioni realizzati in altri paesi europei; 
    Valutato altresì che l’intervento pubblico nel settore in argomento non è tale da incidere, per i motivi anzidetti, sugli scambi tra Stati membri; 
    Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto che il sistema di finanziamento pubblico agli organismi operanti nei settori in questione non sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;”  
    c) la integrazione, in dispositivo, del seguente testo:  
    “11. Precisato, alla luce di quanto in premessa esposto, che il sistema di finanziamento pubblico agli organismi operanti nei settori in questione non sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;” 

2) di confermare in ogni altra sua parte non espressamente emendata con il presente atto, la suddetta determinazione n. 15521/2024 

3) di provvedere agli obblighi di pubblicazione in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa ed alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano integrato delle attività e dell’organizzazione, nonché dalla direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art 7 bis del D.Lgs. n.33 del 2013.

 Il Titolare di E.Q.
Fabio Abagnato 

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ultima modifica 2024-08-21T10:34:32+02:00

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