Testo

ALLEGATO A

Schema di Convenzione tra

  • la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile
  • l’Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano Sulmona L’Aquila

per “La realizzazione della Sede della Centrale Operativa del 118 presso l’Ospedale San Salvatore de L’Aquila”

.

Con la presente Convenzione:

  • La Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile (C.F.91278030373) di seguito denominata Agenzia, rappresentata dal Direttore dell’Agenzia Ing. Demetrio Egidi, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia sita in Bologna, Viale Silvani n. 6, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 6 settembre 2010, con la quale sono stati approvati i contenuti essenziali della presente convenzione;
  • L’Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano Sulmona L’Aquila (C.F./P.I. 01792410662), di seguito denominata Azienda Sanitaria, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giancarlo Silveri, nato ad Asciano (SI) il 10/6/1944, domiciliato per la carica presso la Sede sita in L’Aquila, via Saragat snc, il quale interviene nella presente Convenzione a seguito della deliberazione del D.G. n.__ del_____, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Premesso

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009, pubblicato nella G.U. n. 81 del 7 aprile 2009, è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992 nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal gravissimo evento sismico verificatosi nella notte del 6 aprile 2009;

- che ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009, pubblicata nella G.U. n.145 del 25 giugno 2009, è previsto (art.14) che le Regioni e le Province Autonome sono autorizzate ad effettuare specifici interventi volti a contribuire alla realizzazione di nuovi edifici o complessi da edificare, nonché alla riparazione o ricostruzione di quelli esistenti ed alla sistemazione del territorio, mettendo a disposizione proprie risorse ovvero, provvedendo, a tal fine, anche all’utilizzo di somme provenienti da donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;

- che con decreto del Presidente della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 125 del 28 aprile 2009, è stata costituita una Cabina di regia regionale con il compito di promuovere e coordinare gli interventi del ‘Sistema Emilia-Romagna’ a favore delle aree terremotate della Regione Abruzzo, ne sono stati individuati i componenti e definite le procedure operative;

- che l’art. 18 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 23 luglio 2009, recante ‘Legge finanziaria regionale approvata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione’ ha disciplinato l’intervento del ‘Sistema Emilia-Romagna’ nel territorio della Regione Abruzzo, prevedendo, in particolare, che:

  • la Giunta regionale autorizzi, con proprio atto, l’Agenzia regionale di protezione civile ad attivare un conto corrente postale finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e destinate al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche o di infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti;
  • il programma possa essere approvato anche per stralci successivi e possa prevedere sia l’erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nelle aree colpite dall’evento, sia l’acquisizione di beni o servizi finalizzati al superamento dell’emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate;
  • l’Agenzia introiti periodicamente le risorse versate sul predetto conto corrente postale per iscriverle in appositi capitoli di entrata e di spesa all’uopo istituiti con determina del Direttore dell’Agenzia medesima;
  • all’approvazione dei programmi provveda la Giunta regionale, su proposta della Cabina di regia costituita con il richiamato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 125/09;

- che in data 10 giugno 2010 si è riunita la Cabina di regia regionale nella quale si è convenuto, come da verbale acquisito agli atti dell’Agenzia regionale di protezione civile, di procedere alla programmazione di due interventi nel territorio della regione Abruzzo, da attuarsi in due stralci successivi, di cui il primo prevede la realizzazione di un Poliambulatorio di primo livello nel comune di Villa Sant’Angelo (AQ) posto a servizio anche della popolazione residente nel comune di Sant’Eusanio Forconese (AQ), ed il secondo la realizzazione della Centrale Operativa del 118 presso l’Ospedale San Salvatore di L’Aquila;

- che la proposta di tale programma, maturata nell’ambito di una preliminare valutazione congiunta con gli enti pubblici interessati della regione Abruzzo, nasce dall’esigenza di sopperire alla completa inutilizzabilità delle strutture preesistenti, rimaste gravemente danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009;

- che la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato con propria deliberazione n. 1255 in data 6/9/2010 il programma degli interventi proposto dalla Cabina di regia, così come previsto dall’art. 18 della L.R. n. 9 del 23/7/2009;

- che su tale programma è stata acquisita l’intesa del Presidente della Regione Abruzzo, come da nota prot. n. 13792/AG del 12 luglio 2010 trasmessa alla Regione Emilia-Romagna;

- che il programma in parola prevede, per la realizzazione della Centrale Operativa del 118, il concorso di azioni e di interventi finanziari della Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale di protezione civile e della Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano Sulmona L’Aquila;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti di cui in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premessa

1. La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto e finalità della Convenzione

1. Le Parti manifestano congiuntamente la volontà di realizzare presso l’Ospedale San Salvatore de L’Aquila, come specificato nella scheda progettuale riassuntiva e planimetrie dell’intervento (Allegato A1 e Allegato A2), una struttura da destinare a sede della Centrale Operativa del 118.

2. Gli Allegati A1 e A2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

3. La struttura da realizzare prevede:

- piazzola di atterraggio

- impianti elettrici e speciali con segnaletica ed illuminazione in grado di consentire le operazioni di volo in notturno

- impianto di rifornimento del carburante avio

- impianto antincendio

- piazzale di sosta per elicotteri interposto tra la zona di approdo e l’hangar, compreso la viabilità circostante

- hangar delle dimensioni adatte a contenere in sicurezza due elicotteri

- piano interrato di altezza tale da consentire la manutenzione degli isolatori sismici installati alla base del fabbricato

- cunicolo interrato di collegamento con l’ospedale

- piano terra eseguito al grezzo destinato a rimessa ambulanze e locali di servizio per una sup. 700mq circa

- Piano primo destinato a contenere la centrale operativa; per circa 700mq

- Sistema di collegamenti verticali e ai piani; sup. 150mq

- Piazzale di manovra centrale 118 e parcheggi del personale operativo

Articolo 3

Validità

1. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della relativa sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di 3 anni e comunque fino alla realizzazione della struttura di cui all’Allegato A1.

2. Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione, dovessero emergere elementi tali da comportare il venir meno dei presupposti di cui agli intendimenti sottoscritti tra le Parti, le stesse procederanno congiuntamente e consensualmente a formalizzare la cessazione della presente Convenzione.

Articolo 4

Compiti delle Parti

1. La Regione Emilia-Romagna -Agenzia Protezione Civile:

1) si incarica di predisporre il progetto sulla base dei contenuti indicati dalla ASL 1 in riferimento a quanto previsto dall’Allegato A1;

2) provvede ad affidare l’incarico per la predisposizione del progetto per l’appalto;

3) individua la direzione dei lavori e il responsabile della sicurezza e provvede a conferire i relativi incarichi;

4) provvede al finanziamento dei conseguenti oneri nell’ambito della complessiva disponibilità di € 2.100.000; 

5) versa alla ASL 1 L’Aquila i fondi al netto delle spese sostenute per i punti 2) e 3) a concorrenza dell’importo di cui al punto 4).

2. L’ASL 1 L’Aquila:

1) reperisce i finanziamenti necessari per il differenziale tra l’importo originale dei lavori (Euro 2.100.000) e l’importo stimato come necessario (Euro 5.830.000);

2) si incarica delle procedure di affidamento dei lavori nonché della gestione amministrativa e contabile degli stessi.

Articolo 5

Tempi di esecuzione delle attività

1. Le parti si impegnano a procedere con ogni sollecitudine allo svolgimento dei procedimenti di competenza per realizzare le attività previste all’art. 4.

Articolo 6

Referenti

1. Sono individuati, quali Referenti per l’attuazione della presente Convenzione:

  • per la Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale di protezione civile: Dott. Ferruccio Melloni;
  • per l’Azienda Sanitaria Locale 1: Geom. Paolo Gioia - U.O.C. Interventi post-sisma;

2. I predetti Referenti provvederanno all’organizzazione e alla gestione delle attività e dei programmi, nonché ad ogni adempimento necessario per l’attuazione della presente Convenzione.

Articolo 7

Attività di verifica

1. È prevista, entro il 31 dicembre 2012, una verifica sullo stato di attuazione dell’accordo. In tale sede, le Parti potranno procedere d’intesa alla revisione della Convenzione, qualora si manifesti l’esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo ovvero di migliorarne gli aspetti organizzativi e gestionali, anche in relazione a situazioni o circostanze intervenute successivamente alla stipula.

Articolo 8

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie, derivanti dall’attuazione della presente Convenzione, è demandata ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati, il primo, dalla Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale di Protezione Civile; il secondo dalla Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, il terzo di comune accordo tra le parti.

2. La sede esclusiva dell’arbitrato è Bologna.

Articolo 9

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile. 

Articolo 10

Registrazione

1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

  • per la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile ___________
  • per l’Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano Sulmona L’Aquila ___________

ALLEGATO A1

Scheda riepilogativa dell’intervento (Ipotesi Fbis).

ALLEGATO A2

Elaborato rappresentativo della struttura da realizzare come Sede della Centrale Operativa 118 (Pianta) e Stralcio Planimetrico localizzazione intervento.

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ultima modifica 2011-08-25T15:56:40+02:00

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