Il Dirigente, Dott. Ing. Laerte Manfredini, nella sua qualità di Direttore del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, decreta:
1) E’ definitivamente costituita a favore del Demanio dello Stato – ramo bonifica, con sede in Roma, via Quirinale, 30, C.F. 80193210582, e del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, con sede in Mantova, via Spagnoli, 5, c.f. 02122930205, in qualità di concessionario, la servitù perpetua di acquedotto sugli immobili necessari ai “Lavori di completamento della rete irrigua di distribuzione e riconversione del sistema esistente con dotazione per ogni singola azienda di un punto di attingi mento con acqua sicura e costante”, identificati nelle allegate planimetrie con il colore rosso e meglio descritti nell’allegato elenco per un totale di n. 25 ditte, allegati tutti costituenti parti integranti del presente decreto.
2) Le modalità attraverso le quali sarà regolamentata l’asservimento de quo sono indicate, oltre che secondo quanto disposto dagli artt. 1032 e seguenti del Codice Civile, nei modi e nelle forme sotto specificate:
a) Con il presente decreto si intende conferito al Demanio dello Sato il diritto di imposizione di servitù perpetua di acquedotto al fine di permettere la realizzazione di una serie di condotte che derivino acqua dalla rete consorziale a beneficio di singole e/o gruppi di aziende agricole ancora prive di acqua irrigua per carenze della rete originaria di scolo ovvero non dotate di punti di attingi mento con acqua sicura e costante nonché la costruzione di stazioni di telecontrollo della rete.
b) Dal momento della sottoscrizione del preliminare di imposizione di servitù perpetua di acquedotto il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po è autorizzato ad immettersi nel possesso degli immobili sopra indicati e, pertanto, avrà diritto di entrare nei fondi assoggettati ad imposizione di servitù perpetua di acquedotto, incominciare i lavori di terra e i manufatti necessari, valersi delle carreggiate e cavedagne onde accedervi ed ivi trasportare i materiali occorrenti ai lavori.
c) La servitù perpetua di acquedotto si intende imposta sulle aree occupate dalla condotta, per tutta la lunghezza della rete idrica, identificati nelle allegate planimetrie con il colore rosso, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
d) Il terreno vincolato dalla servitù resta di esclusiva proprietà delle ditte concedenti, per cui le imposte e gli oneri gravanti sulle proprietà restano a carico delle ditte stesse.
e) Ogni ditta proprietaria si obbliga a non fare e a non lasciare fare opere e coltivazioni che possano in qualunque modo impedire, pregiudicare o menomare l’esercizio più ampio e completo della servitù come sopra costituita.
f) La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera e di tutte le sue opere accessorie compete al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, mentre le ditte concedenti dovranno in qualsiasi momento permettere il libero accesso a persone, materiali e mezzi d’opera per la normale esecuzione delle opere manutentive.
g) Il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po sarà tenuto a rifondere ogni eventuale danno e spesa che possano determinarsi in dipendenza diretta od indiretta della presenza, imperfezione o deterioramento dell’opera e sue opere accessorie ovvero dell’esecuzione delle opere manutentive.
h) Il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po non dovrà alcun indennizzo o altro compenso alle ditte concedenti per lavori, manufatti o altro che queste dovessero eseguire sul fondo e adiacenze a causa dell’avvenuta imposizione di servitù, intendendosi tutto compreso nel corrispettivo convenuto.
3) Il presente decreto è immediatamente esecutivo per l’avvenuta immissione in possesso degli immobili da asservire.
4) Il presente decreto, a cura e spese del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto in termini presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna.
5) Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica dello stesso ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi).
6) Entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
7) Ai fini della registrazione e trascrizione si richiamano l’art. 57, co. 8, DPR 131/86, nonché gli artt. 1 co. 2, 10 co. 3 e 19 DLgs 347/90, che prevedono l’esenzione da imposte e tasse qualora gli atti siano a favore dello Stato.
8) Il presente provvedimento è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e succ. mod. e int. art. 22) tabella All. B.