Testo

Provincia di Rimini

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- Storno, da appostamento fisso e temporaneo, senza l’uso di richiami, dall’1 settembre al 18 dicembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Bellaria-Igea Marina, Coriano, Monte Colombo, Poggio Berni, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo, Torriana, Verucchio, con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 “Adriatica“ e il mare, esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

  • frutta
  • uva
  • olive

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti all’ATC della Provincia di Rimini, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/92.

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ultima modifica 2011-08-25T14:38:13+01:00

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