Testo

Provincia di Ravenna

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- Storno, da appostamento fisso e temporaneo, senza l’uso di richiami, dall’1 settembre al 18 dicembre per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecentocapi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta–Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo, esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

  • frutta
  • uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ravenna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/92.

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ultima modifica 2011-08-25T15:38:12+02:00

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