Testo

Provincia di Modena

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- Storno, da appostamento fisso e temporaneo, senza l’uso di richiami, dall’1 settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Concordia, Finale Emilia, Fiorano, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

  • frutta
  • uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Modena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/92.

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ultima modifica 2011-08-25T15:38:12+02:00

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