Testo

Provincia di Bologna

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:

- Storno, da appostamento fisso e temporaneo, senza l’uso di richiami, dall’1 settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero estagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Castelguelfo, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castello di Serravalle, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Granarolo dell’Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monteveglio, Mordano, Ozzano, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Zola Predosa; esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:

  • frutta
  • uva

ed in presenza di frutto pendente.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Bologna, i residentiin Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/92.

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ultima modifica 2011-08-25T15:38:12+02:00

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