Vista la relazione dell’Ufficio Tecnico comunale del 9 maggio 2011 depositata agli atti dalla quale si evince la fattibilità di attivare la procedura di sdemanializzazione di un tronco della strada comunale “di Morago” - tratto stradale da tempo utilizzato esclusivamente dal proprietario confinante e che quindi ha perso i requisiti della pubblica utilità;
rilevato che il proprietario dei terreni confinanti detto tronco secondario della strada comunale (a fondo cieco e terminante al confine della proprietà del richiedente) serviti dalla strada ha manifestato l’interesse ad acquisire il tronco una volta che la stessa verrà sdemanializzata;
ritenuto di poter estromettere dal demanio stradale del Comune il predetto tronco di strada comunale in quanto negli anni ha perso progressivamente rilevanza pubblica sollevando, altresì, l’Amministrazione comunale, dall’obbligo della manutenzione;
precisato che dalla classificazione delle strade comunali di uso pubblico, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 21 marzo 1965, la strada denominata “strada comunale di Morago” è individuata con il n. 3 delle strade comunali extraurbane;
precisato che la superficie da declassificare e sdemanializzare risulta pari a mq. 147,00, come risulta dalla relazione dell’Ufficio Tecnico comunale;
ritenuto altresì di attivare il procedimento di declassificazione di cui all’art. 4, L.R. 35/94 trasferendo il tronco della suddetta strada, individuata sulla planimetria allegata, dal demanio del Comune al patrimonio disponibile;
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del DLgs n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,
delibera:
di dare corso alla procedura di declassificazione e sdemanializzazione del tronco (a fondo cieco) della strada comunale “di Morago” individuata nella planimetria allegata alla relazione dell’Ufficio Tecnico comunale, destinando l’area al patrimonio disponibile comunale ex Legge regionale 19/8/1994, n. 35, art. 2 (ultimo periodo);
di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto per 15 giorni e di attivare la procedura prescritta dall’art. 4, L.R. 35/94;
di fare riserva di competenti provvedimenti per l’alienazione del bene immobile sopra descritti nel modi di legge previa procedura di frazionamento catastale.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
stante l’urgenza di provvedere,
visto l’art. 134 - comma 4 - del DLgs 267/00;
Con separata unanime votazione,
delibera:
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.