Testo

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l’art. 1, comma 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, prevede che l’amministrazione pubblica datore di lavoro possa concedere, ai dipendenti che ne facciano richiesta, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ciò anche al fine di garantire forme di flessibilità che consentano ai dipendenti (ed in specie alle lavoratrici donne) di addivenire alle proprie esigenze famigliari, personali o sociali (si pensi, significativamente, che molti lavoratori hanno optato per il lavoro part-time al fine di potersi dedicare anche ad attività di volontariato);

la L. 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (cd. “Collegato lavoro”), ha innovato sotto diversi profili la disciplina del rapporto di lavoro pubblico (e privato);

in particolare, l’art. 16 della L. 183/2010 prevede che “le amministrazioni pubbliche (…), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del (…) decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 2008” : in altri e più semplici termini, la disposizione in esame consente ai dirigenti pubblici datori di lavoro di revisionare e rivalutare - entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 183/10 (termine scaduto il 23 maggio 2011, e quindi il termine per l’esercizio del potere di revisione è attualmente decorso) - i contratti di lavoro part-time stipulati prima del 22 agosto 2008 (data di entrata in vigore della L. 133/08), con possibilità di ricondurli a tempo pieno;

tale disposizione, di carattere eccezionale, conferisce, pertanto, ai dirigenti pubblici un diritto potestativo, un potere unilaterale, di assoggettare a nuova valutazione le situazioni contrattuali di part-time già in essere alla data del 22 agosto 2008, con possibilità di trasformarli in rapporti di lavoro a tempo pieno, in deroga al principio generale civilistico della determinazione consensuale dei rapporti contrattuali;

ancorché, come precisato, il termine per l’esercizio del potere di revisione ex art. 16 cit. sia attualmente decorso, le problematiche insorte a seguito della disciplina transitoria e dell’esercizio del potere di “nuova valutazione” sono assolutamente attuali, in considerazione delle conseguenze ingenerate, dei rapporti non ancora esauriti e del contenzioso in atto.

Considerato che

vista la particolare sensibilità delle problematiche coinvolte, il Governo, con la circolare 30 giugno 2011, n. 9, ha indicato i criteri interpretativi del citato art. 16 e ha individuato le linee guida alle quali le amministrazioni pubbliche devono informarsi nel procedere alle eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

in particolare, la circolare n. 9/2011 ha delineato i presupposti oggettivi ed i limiti della discrezionalità dell’amministrazione datore di lavoro nel procedere alla nuova valutazione dei contratti part-time, subordinando la trasformazione sostanziale del rapporto al rispetto dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.);

segnatamente, il rispetto di tali principi generali, impone all’amministrazione datore di lavoro di operare una valutazione ponderata in contraddittorio con il dipendente, tenendo conto dell’interesse di quest’ultimo al mantenimento del rapporto part-time nel frattempo consolidatosi (a tal fine, l’amministrazione è tenuta anche a valutare la possibilità di soluzioni alternative alla modifica del rapporto contrattuale) e, più in generale, delle esigenze personali, famigliari e sostanziali dei dipendenti;

secondo la circolare n. 9/2011, i principi di correttezza e buona fede richiedono, peraltro, che “allorquando sia stata effettuata una valutazione di revisione del rapporto, venga comunque accordato in favore del dipendente un congruo periodo di tempo prima della trasformazione, in modo che questi possa intraprendere le iniziative più idonee per l’organizzazione della vita personale e famigliare”;

la circolare del 28 aprile 2011 della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto “Indicazioni in merito all’applicazione dell’art. 16 della Legge 183/2010 (Collegato Lavoro) in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale” uniformandosi alla citata circolare ministeriale n. 9/2011, precisa che “è necessario che le Aziende ed Enti definiscano - nel confronto con le organizzazioni sindacali - criteri trasparenti ed oggettivi di indirizzo” che informino le procedure di trasformazione sostanziale del rapporto di lavoro: in altri termini, la Regione sollecita le amministrazioni alla prudenza e all’apertura di un confronto con le organizzazioni sindacali, anche al fine di evitare soluzioni unilateralmente adottate da parte dei direttori generali e - per converso - di riportare la discussione ai tavoli negoziali;

la circolare regionale del 28 aprile 2011 precisa, inoltre, che “alla base della “nuova valutazione” dei rapporti di lavoro part-time (…), si suggerisce siano poste (…) motivazioni di carattere organizzativo legate alla sostenibilità nei diversi ambiti e strutture dell’Azienda di tali rapporti (…), non escludendo quindi talora la possibilità di valutare iniziative alternative, ivi compresa la ricollocazione del personale interessato proprio presso ambiti organizzativi aziendali ritenuti più idonei nel caso specifico a supportare la presenza di collaboratori con rapporto di lavoro a tempo parziale”;

l’art. 16 della L. 183/10 appare, altresì, censurabile sotto diversi profili di costituzionalità ed in contrasto con il principio di diritto comunitario del legittimo affidamento, finalizzato a tutelare le situazioni giuridiche consolidatesi nel tempo;

il DLgs 25 febbraio 2000, n. 61, recante “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES”, tutela ed incentiva il lavoro a tempo parziale (in particolare, cfr. artt. 3 e 4).

Evidenziato che

nonostante le prescrizioni indicate dalla circolare ministeriale n. 9/2011 e dalla circolare regionale del 28 aprile 2011, alcune amministrazioni pubbliche, ed in particolare numerose Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, hanno revocato il rapporto di lavoro part-time ad alcune centinaia di dipendenti (per lo più lavoratrici donne);

la condotta posta in essere da tali amministrazioni datori di lavoro ha determinato, altresì, l’insorgere di un consistente contenzioso, potenzialmente in aumento.

Impegna la Giunta regionale

ad esercitare una costante attività di monitoraggio in ordine alle ricadute applicative della disciplina giuridica de qua, anche al fine di rilevare eventuali ipotesi in cui il potere di “nuova valutazione” ex art. 16 cit. sia stato esercitato da parte delle amministrazioni regionali datori di lavoro in modo abusivo o elusivo;

a promuovere l’effettiva concertazione tra le amministrazioni datori di lavoro e le organizzazioni sindacali interessate, anche al fine di elaborare strategie condivise a tutela dei diritti e degli interessi (personali, famigliari e sociali) dei dipendenti interessati;

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2011

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ultima modifica 2011-08-12T09:36:33+01:00

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