Testo
La I Commissione“Bilancio Affari generali ed istituzionali”
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;
Visto l’articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005;
Visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa ogg. 1434 dell’8 giugno 2011 contenente “Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea - Sessione comunitaria 2011”, in particolare le lettere m), n), o), v);
Vista la lettera del Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 22574 del 7 luglio 2011);
Vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - COM(2011) 370 definitivo del 22 giugno 2011;
Visto l’articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
Visto il questionario fornito dall’Unità sussidiarietà del Comitato delle regioni per l’esame della citata proposta di direttiva nell’ambito delle attività del Network sussidiarietà di cui l’Assemblea legislativa fa parte;
Viste le risposte al suddetto questionario, come predisposte nell’ambito del gruppo di lavoro interdirezionale sulla fase ascendente Giunta-Assemblea con il supporto tecnico delle competenti Direzioni generali della Giunta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere reso dalla III Commissione “Territorio, Ambiente, Mobilità” nella seduta del 21 luglio 2011 (prot. n. 24384 del 21 luglio 2011);
Visto il parere reso dalla II Commissione “Politiche economiche” nella seduta del 21 luglio 2011 (prot. n. 24401 del 22 luglio 2011);
Considerato che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo regionale nel processo decisionale dell’Unione europea, introducendo, con il Protocollo n. 2 ad esso allegato, il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. “early warning system”;
Considerato che la citata proposta di direttiva sull’efficienza energetica è uno degli atti segnalati nell’ambito della sessione comunitaria 2011 sui quali l’Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea;
Considerato infine che la proposta di direttiva sull’efficienza energetica è una delle priorità strategiche del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 e costituisce una tappa fondamentale dell’azione dell’Unione europea in materia di risparmio energetico e che il risparmio, entro il 2020, del 20% di energia primaria, è uno dei cinque obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;
Si esprime in senso favorevole rilevando quanto segue:
a) la base giuridica appare correttamente individuata nell’articolo 194 TFUE;
b) la proposta di direttiva appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definito dall’articolo 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;
c) per quanto attiene al merito della proposta, osserva:
- con riferimento alle misure previste dall’articolo 4 sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici, considerata l’attuale situazione finanziaria degli Enti locali, è necessario favorire l’attivazione di un mercato dei servizi energetici in grado di dare risposte efficaci all’esigenza di realizzare interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti, e di reperire risorse finanziarie adeguate attraverso i risparmi derivanti dalla gestione dei sistemi energetici. A tal fine sottolinea l’importanza di adottare misure per favorire lo sviluppo delle Energy Service Companies (Esco) come la diffusione di un sistema efficace di qualificazione delle Esco, la possibilità di ricorrere a specifici fondi di co-garanzia, per facilitarne l’accesso al credito, nonché la disponibilità di specifici fondi rotativi per sostenere le iniziative, i programmi ed i progetti di dimensione più rilevante per la cui realizzazione potrebbe anche essere prevista la costituzione di apposite società e la semplificazione e finalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico. Inoltre, poiché gli investimenti effettuati in materia di efficienza energetica dovrebbero essere finalizzati ad un risparmio dei consumi e quindi ad una riduzione della spesa corrente, sarebbe opportuno che la direttiva autorizzasse gli Stati membri a sottrarre le spese effettuate dagli Enti pubblici in questo specifico settore dal Patto di stabilità;
- sempre con riferimento all’articolo 4, sottolinea l’opportunità di consentire agli Stati membri la possibilità di autorizzare i loro Enti pubblici a contabilizzare le superfici degli immobili da efficientare, facendo riferimento o al patrimonio immobiliare del singolo ente pubblico, o, in alternativa, al patrimonio di più enti pubblici che si accordano per utilizzare un’unica stazione appaltante per l’affidamento dei servizi di efficientamento, inserendo, ad esempio, nell’articolo 4 un ulteriore paragrafo che preveda che “Gli Stati membri possono autorizzare i loro enti pubblici a dare attuazione agli obblighi di cui ai paragrafi precedenti anche in modo unitario a condizione che ricorrano ad un’unica stazione appaltante per l’affidamento dei servizi di miglioramento delle prestazioni energetiche”.
- Con riferimento all’articolo 5, in materia di cd. green procurement, rileva l’opportunità di estendere il principio oltre che all’acquisto di beni anche alla fornitura di servizi.
- Con riferimento all’articolo 6, valuta positivamente l’obiettivo di istituire regimi obbligatori di efficienza energetica a carico dei distributori/venditori finali di energia, ma rileva che la direttiva dovrebbe prevedere l’obbligo, non la facoltà, da parte degli Stati membri di consentire l’acquisizione dei “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE) anche da parte di soggetti diversi da quelli obbligati e innalzare l’obiettivo di risparmio annuale minimo individuato attualmente nella proposta di direttiva e pari al 1,5% annuo.
- Con riferimento all’articolo 7, valuta positivamente l’obiettivo di promuovere la realizzazione, per tutti i clienti finali, di audit energetici e di sistemi di gestione dell’energia, ma, a proposito di questi ultimi, rileva che la direttiva dovrebbe richiamare esplicitamente la specifica normativa tecnica (EN 16001) e promuovere l’applicazione della relativa certificazione.
- Con riferimento all’articolo 10, valuta positivamente la previsione di una pianificazione sia a livello nazionale, che a livello locale, nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, per lo sviluppo di sistemi efficienti per la fornitura di calore agli edifici, soprattutto per gli di impianti di cogenerazione, tuttavia, per garantire che, nel caso di energia elettrica da cogenerazione, gli Stati membri non operino effettivamente alcuna distinzione tra quella consumata sul posto e quella trasferita alla rete, rileva che la direttiva dovrebbe stabilire alcuni criteri applicativi fondamentali, come l’obbligo per un impianto di cogenerazione di fornire energia direttamente ad una pluralità di utenti (o ad un gruppo), tramite la realizzazione di una “rete locale di utenza” o “sistema efficiente di utenza”, che andrebbe specificamente definito dalla direttiva stessa come “Sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, tramite una linea diretta o una rete locale di utenza, all’impianto utilizzatore di uno o più clienti finali o di gruppi di utenti finali destinatari di un programma di miglioramento dell’efficienza energetica, ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente o clienti o gruppi di clienti finali”.
- Con riferimento all’articolo 13, valuta positivamente l’indicazione di adottare sistemi di certificazione per i fornitori di servizi energetici, tuttavia, allo scopo di favorire omogeneità di approccio da parte dei diversi Stati membri, ritiene che la direttiva dovrebbe prevedere, analogamente a quanto fatto nel caso delle cd. “direttive prodotto”, uno specifico mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per la elaborazione di norme tecniche di riferimento.
- Con riferimento all’articolo 14, rileva che la direttiva dovrebbe sottolineare maggiormente l’importanza dello strumento dei contratti di rendimento energetico, inserendo nel testo della direttiva previsioni indirizzate agli Stati membri, finalizzate a valutare l’opportunità di rendere vincolante – o comunque preferenziale – il ricorso a contratti di questo tipo da parte degli Enti pubblici e di consentire il ricorso a questo strumento solo dopo aver espletato le opportune indagini preliminari (diagnosi energetica e due diligence); sottolinea, inoltre, l’opportunità di un maggior dettaglio ed approfondimento dei contenuti dello schema di contratto di cui all’allegato XIII della proposta di direttiva, con particolare riferimento all’obbligo di consentire la realizzazione degli interventi previsti dalla diagnosi energetica, sulla base di un ordine di rilevanza, fondato sul rapporto costi-benefici dell’intervento.
d) Approva le risposte al questionario del Comitato delle regioni sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - COM(2011) 370 definitivo, che costituiscono parte integrante del presente atto;
e) Sulla base di quanto precede rileva l’opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge n. 11 del 2005, ai fini della formazione della posizione italiana;
f) Dispone l’invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l’inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini dell’espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
g) Dispone la trasmissione della presente Risoluzione e delle risposte al questionario all’Unità sussidiarietà del Comitato delle regioni entro la data del 19 agosto 2011;
h) Dispone l’invio della presente Risoluzione e delle risposte al questionario alla Giunta della Regione Emilia–Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal Regolamento interno;
i) Impegna la Giunta ad assicurare un’adeguata informazione sul seguito dato alla proposta di direttiva, informando le competenti Commissioni assembleari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee;
j) Dispone inoltre l’invio della presente Risoluzione ai parlamentari europei eletti in Emilia–Romagna e ai membri emiliano–romagnoli del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.
Approvata a maggioranza nella seduta del 21 luglio 2011, ai sensi dell’articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e della legge regionale n. 16 del 2008.