Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto relativo alla “realizzazione di un deposito di inerti non pericolosi provenienti da demolizioni destinati al riutilizzo e alla realizzazione di piazzale di conferimento materiali, Lottizzazione Mulinaccio, in comune di Santa Sofia (FC)” ad opera della ditta P.P.G. - Mengozzi Marzio & C. snc,da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, dovranno essere messi in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previsti nel progetto;

b. devono essere predisposti tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante la durata del cantiere, compresa la fase di dismissione e pulizia finale dell’area;

c. le operazioni di bagnatura dovranno essere estese oltre che ai cumuli di rifiuti e di materie prime secondarie, anche alle piste di transito e alle gomme degli automezzi in modo da evitare il trascinamento di polveri nelle aree esterne al cantiere;

d. le M.P.S. derivanti dall’operazione di recupero R5 effettuata sui rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1, per poter essere considerate tali, dovranno avere caratteristiche conformi all’allegato C della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15/8/2005, n. UL/2005/5205, come previsto dal punto 7.1.4 modificato dal DM 186/06 nonché test di cessione conforme all’Allegato 3 del DM 5/2/1998 e s.m.i. di cui alla precedente lettera g);

e. dovranno essere messe in atto tutte le disposizioni atte ad evitare eventuali sversamenti accidentali che potrebbero, in qualche modo, essere causa di turbamento della qualità delle acque sotterranee;

f. nel caso di sversamenti accidentali sul suolo (gasolio, olio ecc.), dovranno essere tempestivamente adottate misure di contenimento e rimozione degli inquinanti in modo da scongiurare eventuali contaminazioni della falda;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati allo svolgimento della campagna di attività;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. snc, alla Provincia di Forlì - Cesena, al Comune di Santa Sofia, all’ARPA sezione provinciale di Forlì, all’AUSL di Forlì;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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ultima modifica 2011-08-12T09:37:38+01:00

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