Testo
Viste:
la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario regionale”, che prevede tra i principi fondanti del sistema sanitario regionale la partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria regionale e locale e la verifica dei risultati di salute ottenuti dalle Aziende sanitarie;
la Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che istituisce e disciplina un sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo il principio della concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali;
la delibera della Giunta regionale n. 2187 del 19/12/2005 con la quale è stato recepito il protocollo di intesa siglato tra la Regione e le rappresentanze delle Autonomie Locali per l’istituzione di una cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, approvato il Regolamento per stabilire la composizione, i compiti, l’organizzazione e le modalità di funzionamento della “Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali” e istituita in via definitiva, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, la Cabina di regia che risulta composta secondo quanto previsto dal testo allegato n. 3) della medesima delibera;
il Piano sociale e sanitario 2008-2010 approvato con delibera dell’Assemblea legislativa 175/08 che, richiamando tra i principi ai quali occorre ispirare l’assetto istituzionale integrato la centralità degli Enti locali e della Regione nella programmazione, regolazione e realizzazione dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari a rete, definisce la Cabina di regia come luogo di confronto, coordinamento e collaborazione, per promuovere - con attività di impulso, proposta e valutazione - la più ampia integrazione delle strategie e delle politiche sanitarie, sociali e sociosanitarie;
Visti altresì:
l’art. 23 della Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 - Statuto della Regione Emilia-Romagna, che prevede l’istituzione Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);
la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 - Istituzione del consiglio delle autonomie locali;
il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali approvato con deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali medesimo in data 27 gennaio 2010;
Considerato:
che, con l’istituzione di una Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, la Regione ed il Sistema delle Autonomie locali hanno inteso avvalersi di uno strumento comune e reciproco di collaborazione nel campo delle politiche sociali e sanitarie;
che tale strumento, nella sua articolazione Cabina di regia e Comitato tecnico scientifico, ha funzionato nel sistema di governance a livello regionale consentendo di effettuare valutazioni globali, di mantenere costanti rapporti informativi tra le amministrazioni rappresentate e di verificare le principali questioni strategiche, di interesse per la Regione e gli Enti locali, con particolare riguardo alle esigenze di progettualità, sviluppo ed innovazione delle politiche sanitarie e sociali;
che la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali costituisce una sede stabile nonché lo strumento di elaborazione, di confronto, coordinamento e collaborazione tra Regione e Sistema delle Autonomie locali con il quale Regione ed Enti Locali condividono l’esercizio delle rispettive responsabilità nel campo sociale, sociosanitario e sanitario;
che l’adozione dei provvedimenti necessari alla disciplina della sua composizione, organizzazione e funzionamento è demandata alla Regione Emilia-Romagna con propri atti;
che, ai sensi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) è organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali subentrato alla Conferenza Regione-Autonomie locali che risulta conseguentemente soppressa;
che con il presente provvedimento si intende anche rispondere all’esigenza di coordinare funzioni appartenenti da una parte alla Cabina di regia e dall’altra al CAL, ai fini della integrazione dei loro ruoli, prevedendo una composizione integrata dei due organismi e una definizione del ruolo della Cabina di regia che consenta di distinguerne ed individuarne meglio le funzioni rispetto al CAL;
che il CAL esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi e, in particolare, è chiamato ad esprimere proposte e pareri riguardanti i piani e i programmi che coinvolgono l’attività degli enti locali; la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio; il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina;
che il CAL, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/09, esprime pareri su richiesta dell’Assemblea legislativa nei casi previsti dall’articolo 23, comma 3, dello Statuto e in ogni altro caso in cui essa lo richieda, secondo le disposizioni del regolamento dell’Assemblea stessa, nonché alla Giunta regionale su richiesta di questa;
che il CAL, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della medesima L.R. 13/09, si articola in Commissioni permanenti per materia, che operano in sede istruttoria o deliberante e, pertanto, con le modalità previste con la propria deliberazione del 27 gennaio 2010, avente ad oggetto “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali”, ha istituito la Commissione IV - Politiche per la salute e politiche sociali;
che, ai fini della efficienza del sistema, è necessario realizzare un raccordo tra le funzioni di elaborazione condivisa, di costruzione di proposte e discussioni nonché della attività di monitoraggio e più in generale di governance proprie della Cabina di Regia con le funzioni del CAL sopra descritte;
che tale esigenza di collaborazione nasce dalla constatazione che la funzione di governance politica di per sé non può tradursi esclusivamente nell’espressione di pareri su atti decisionali e debba, pertanto, essere accompagnata da un processo di governo in cui la Regione e gli enti Locali possano lavorare insieme;
che la composizione della Cabina di regia deve rispecchiare tutte le forme di rappresentanza unitaria degli enti locali, alla luce della legislazione vigente e degli assetti operativi di rappresentanza politico-istituzionale degli enti locali;
che, pertanto, è opportuno prevedere nel Regolamento della Cabina di regia l’integrazione dei suoi componenti con i componenti della Commissione IV - Politiche per la salute e politiche sociali del CAL non facenti già parte della Cabina di regia ad altro titolo, nonché con i rappresentanti l’ANCI Emilia-Romagna, l’UPI Emilia-Romagna, la Legautonomie Associazione autonomie locali;
che, considerati i diversi ruoli della Cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali rispetto al CAL, è necessario, limitatamente ai casi in cui in Cabina di regia si discutano proposte di deliberazioni sulle quali è necessario acquisire il parere del CAL ai sensi del citato art.6 della L.R. n. 13/2009, modificare le norme relative alla convocazione e al funzionamento delle sedute della Cabina di regia stessa, come previsto dagli artt. 8 e 9 del relativo regolamento, prevedendo che la convocazione debba essere comunicata anche alla segreteria della IV Commissione CAL per consentire gli adempimenti di competenza ai fini dell’integrazione operativa tra i temi all’ordine del giorno della Cabina di regia e le funzioni del CAL;
Dato atto, inoltre:
che a seguito delle elezioni amministrative svolte nel mese di giugno 2009 nonché delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, sono cambiati i nominativi dei componenti della cabina di regia e dell’Ufficio di coordinamento come individuati nell’allegato n. 3 della delibera della Giunta regionale 2187/05 citata;
che si ritiene opportuno, pertanto, provvedere alla costituzione della Cabina di regia, secondo quanto disposto agli artt. 2 e 5 del relativo Regolamento, stabilendo che all’individuazione nominativa dei componenti, la Regione provveda con successiva determinazione del Direttore Generale alla Sanità e Politiche sociali;
che, in conseguenza delle modifiche della composizione della Cabina di regia nonché del nuovo assetto organizzativo regionale è necessario provvedere altresì alla modifica della composizione del Comitato tecnico scientifico e dell’Ufficio di coordinamento di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento della Cabina di regia, con le modalità indicate nel Regolamento di cui all’allegato 1;
Vista pertanto la proposta di nuovo regolamento della Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali che ne disciplina la composizione, i compiti, l’organizzazione e le modalità di funzionamento;
acquisito il parere favorevole della medesima Cabina di regia sul proprio regolamento di organizzazione e funzionamento in data 7 luglio 2011;
acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta in data 7 luglio 2011;
dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute e dell’Assessore alla promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di stabilire che la composizione, i compiti, l’organizzazione e le modalità di funzionamento della “Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali” e delle sue articolazioni organizzative sono quelli indicati nell’apposito regolamento, nel testo allegato al n. 1 della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la Regione provvederà all’individuazione ed all’aggiornamento dei nominativi dei componenti con successive determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali;
3. di dare mandato alla Direzione generale Sanità e Politiche sociali di individuare le modalità organizzative e procedurali idonee all’efficace e regolare funzionamento della “Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali”;
4. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale regionale la presente deliberazione.
ALLEGATO 1
Regolamento della “Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali”
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti, l’organizzazione e le modalità di funzionamento della “Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali”, di seguito denominata “Cabina di Regia”, e delle sue articolazioni organizzative.
Art. 2 Composizione della Cabina di regia
1. La composizione della Cabina di regia rispecchia tutte le forme di rappresentanza unitaria degli enti locali, alla luce della legislazione vigente e degli assetti operativi di rappresentanza politico-istituzionale degli enti locali.
2. La Cabina di regia è, pertanto, composta da:
a) L’Assessore regionale competente in materia di politiche per la salute;
b) L’Assessore regionale competente alla promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore;
c) I Presidenti delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie o loro delegati;
d) I Sindaci dei Comuni capoluogo delle province del territorio regionale o loro delegati;
e) I Sindaci dei Comuni non capoluogo con popolazione superiore a 50.000 abitanti o loro delegati: Carpi, Cesena, Imola e Faenza;
f) I componenti della IV Commissione del CAL – Politiche per la salute e politiche sociali non già rappresentati ai sensi delle lettere precedenti.
f) I rappresentanti l’ANCI Emilia-Romagna, l’UPI Emilia-Romagna, la Legautonomie Associazione autonomie locali.
3. Al fine di assicurare il necessario equilibrio territoriale nella composizione della Cabina di regia, qualora il ruolo di Presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria sia svolto dal Sindaco di un Comune capoluogo, il rappresentante di cui alla lett. d) del comma 1 sarà il Presidente dell’Amministrazione provinciale o suo delegato.
4. Le deleghe previste nei commi precedenti potranno essere date soltanto a favore di altri soggetti che siano a loro volta amministratori di enti locali.
Art. 3 Ruolo e compiti della Cabina di regia
1. La Cabina di regia opera quale sede di confronto, coordinamento ed integrazione tra la Regione e il sistema delle Autonomie locali in materia di politiche sanitarie e sociali e svolge i compiti indicati nel protocollo d’intesa siglato tra la Regione Emilia-Romagna, l’ANCI Emilia-Romagna, l’UPI Emilia-Romagna, la Legautonomie Associazione autonomie locali, il CALER Coordinamento autonomie locali Emilia-Romagna in data 19 dicembre 2005.
2. La Cabina di regia, in particolare, esercita – nel rispetto delle competenze detenute dalle sedi istituzionali di concertazione e di consultazione tra la Regione e gli Enti locali – attività di impulso, di proposta, di valutazione e di supporto all’attività istruttoria preliminare e propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta regionale e/o degli Assessori competenti in materia e del Consiglio delle Autonomie Locali.
3. Nell’ambito dei compiti di cui ai commi 1 e 2 la Cabina di regia potrà altresì predisporre protocolli, ai quali potranno aderire i soggetti interessati, aventi ad oggetto la regolamentazione comune dell’organizzazione di servizi ed interventi nel settore sanitario, sociale e socio-sanitario; la Cabina di Regia potrà inoltre esprimere pareri sulla coerenza degli interventi e dei servizi locali con tali protocolli.
4. Al fine di assicurare il coinvolgimento degli amministratori di tutti gli ambiti distrettuali, l’Ufficio di coordinamento di cui al successivo art. 5 organizza almeno una volta l’anno un incontro allargato agli Amministratori degli Enti Locali. A tali incontri di norma sono invitati anche i Direttori Generali delle AUSL.
Art. 4 Comitato tecnico scientifico
1. I compiti di approfondimento ed istruttoria tecnica sugli oggetti dell’ attività della Cabina di regia sono svolti da un Comitato tecnico scientifico, composto come segue:
a) Direttore Generale Sanità e politiche sociali della Regione;
b) Direttore dell’Agenzia sanitaria regionale o suo delegato;
c) cinque Responsabili dei Servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione individuati con apposito atto del Direttore Generale;
e) undici esperti in materia di politiche sanitarie e sociali, designati dalla Cabina di Regia, anche al fine di assicurare la rappresentanza territoriale;
f) i tre coordinatori dei Comitati dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie operanti in ambito di Aree vaste o loro delegati.
2. Il Comitato Tecnico scientifico può invitare a partecipare agli incontri anche altri soggetti esperti nelle materie di volta in volta trattate.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato tecnico-scientifico svolge una funzione consultiva, di proposta e di supporto alla Cabina di regia, predisponendo per la medesima documenti e relazioni sui temi specifici trattati. Il Comitato tecnico-scientifico può attivare la costituzione di gruppi di lavoro, previo parere della Cabina di regia, individuandone la composizione e definendone gli scopi e la durata.
4. Il coordinamento dei lavori del Comitato tecnico scientifico è attribuito al Direttore Generale Sanità e politiche sociali o suo delegato.
5. Il Direttore generale Sanità e Politiche sociali, con propria determinazione, stabilisce altresì le modalità di funzionamento del Comitato tecnico scientifico, comprese le modalità di raccordo tra il Comitato stesso e la Cabina di Regia e provvede all’individuazione nominativa dei componenti del Comitato.
Art. 5 Ufficio di coordinamento
1. I compiti di carattere organizzativo e di impulso dei lavori della Cabina di regia sono attribuiti ad un ufficio di coordinamento, composto come segue:
a) Assessore regionale alle politiche per la salute;
b) Assessore regionale alla promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore;
c) Tre rappresentanti degli Enti locali ed un rappresentante delle Associazioni degli Enti locali individuati dalla Cabina di regia;
d) Presidente della Commissione IV del CAL.
Art. 6 Compiti dell’ufficio di coordinamento
1. L’ufficio di coordinamento cura l’organizzazione dei lavori della Cabina di regia e svolge in particolare i seguenti compiti:
a) propone il calendario dei lavori della Cabina di regia;
b) propone gli oggetti da inserire all’ordine del giorno;
c) predispone rapporti periodici da inviare alla Giunta regionale sull’andamento dell’attività della “Cabina di regia”.
Art. 7 Segreteria
1. La Cabina di regia si avvale di una segreteria che ha sede presso il Servizio sviluppo delle risorse umane in ambito sanitario e sociale. Affari generali e giuridici della Direzione generale Sanità e Politiche sociali. In particolare la segreteria svolge i seguenti compiti:
a) invia l’avviso di convocazione di cui al successivo art.8;
b) riceve gli atti e le richieste diretti alla Cabina di regia;
c) raccoglie la documentazione per l’istruttoria della discussione, fornisce i supporti tecnici necessari e garantisce l’informazione sugli oggetti in discussione e sui documenti prodotti;
d) redige un verbale contenente una sintesi delle decisioni assunte durante le sedute che sarà inviato ai componenti della Cabina di regia nonché ai Comuni a capo del distretto, ai Direttori Generali dell’AUSL e per conoscenza ai Responsabili degli Uffici di Supporto.
Art. 8 Convocazione
1. La Cabina di regia è convocata congiuntamente dall’Assessore alle Politiche per la salute e dall’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione, Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore. Può essere altresì convocata su iniziativa di almeno tre Presidenti delle Conferenze territoriali sanitarie e sociali.
2. La Cabina di regia si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte all’anno.
3. L’avviso di convocazione della Cabina di regia indica gli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta, nonché la data, l’ora e il luogo della stessa. Con l’avviso di convocazione sono recapitati gli eventuali documenti istruttori sui quali la Cabina di regia è chiamata a discutere.
4. L’avviso di convocazione viene comunicato ai componenti della Cabina di regia almeno otto giorni prima del giorno fissato per le sedute. Le eventuali variazioni all’ordine del giorno delle sedute della cabina di regia devono essere comunicate ai componenti almeno 24 ore prima della seduta.
5. Qualora nell’ordine del giorno siano presenti oggetti che richiedono il parere del CAL ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.13/2009, la richiesta di parere deve essere inviata entro i tempi previsti dal Regolamento del CAL, con la relativa documentazione, alla segreteria della IV Commissione - Politiche per la salute e politiche sociali del Consiglio delle autonomie locali per concordare e organizzare contestualmente la data della riunione della Cabina di regia.
Art. 9 Svolgimento delle sedute e forme di pubblicità
1. Le sedute della Cabina di regia non sono pubbliche.
2. La partecipazione alle sedute è limitata ai componenti di cui all’art. 2 del presente Regolamento che potranno farsi assistere da tecnici competenti in materia. Questi ultimi, tuttavia, non potranno in nessun caso sostituirsi agli amministratori assenti.
3. Alle sedute possono partecipare anche soggetti esterni invitati, di volta in volta, dall’ufficio di coordinamento.
4. I rappresentanti delle conferenze territoriali sociali e sanitarie (CTSS) garantiscono la diffusione a livello territoriale degli esiti condivisi in Cabina di regia.
5. La diffusione degli esiti dei lavori della Cabina di regia sarà assicurata in modo ordinario anche attraverso altri strumenti (pagine web, newsletter, etc.), sulla base di indirizzi specifici della Cabina stessa.
Art. 10 Individuazione nominativa dei componenti della Cabina di regia e delle sue articolazioni
1. Il Direttore generale Sanità e Politiche sociali con propria determinazione, in attuazione dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, formula l’elenco dei nominativi dei co mponenti della Cabina di regia e dell’Ufficio di coordinamento.