Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l’art. 9, comma 1 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10”, a norma del quale la Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:
a. alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell’evoluzione storica dell’associazionismo;
b. al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;
c. alla formazione e all’aggiornamento degli aderenti;
d. al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
e. alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico.
Considerato che ai sensi del comma 3 del richiamato articolo di legge la Giunta regionale stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l’accesso e per l’erogazione dei contributi in questione;
Ritenuto di dover provvedere alla definizione delle modalità di accesso ai contributi di cui trattasi riportate nell’Allegato A parte integrante del presente atto deliberativo;
Dato atto che al finanziamento dei contributi in oggetto è destinata la somma complessiva di € 200.000,00, con imputazione della spesa sul Capitolo 57705 “Contributi alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale (art. 9, comma 1, L.R. 9 dicembre 2002, n.34), afferente all’U.P.B. 1.5.2.2. 20120 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011;
Dato atto del parere allegato alla presente deliberazione;
Su proposta dell’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione. Volontariato, Associazionismo e Terzo settore, Teresa Marzocchi;
A voti unanimi e palesi,
delibera:
1) di approvare l’Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione, concernente la definizione delle modalità di accesso ai contributi di cui all’art. 9, comma 1 della L.R. 34/02 per l’anno 2011;
2) di dare atto che:
a. con successiva propria deliberazione si provvederà all’individuazione delle iniziative ammesse a contributo, all’assegnazione e concessione dei contributi stessi a favore delle Associazioni beneficiarie e, ricorrendone le condizioni previste dalla L.R. 40/01, all’assunzione del relativo impegno di spesa;
b. alla liquidazione e alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari individuati così come previsto al punto precedente, provvederà con propri atti formali in applicazione della normativa regionale vigente, il Dirigente competente per materia con le modalità indicate al paragrafo 9 “Erogazione dei contributi” dell’Allegato A;
c. la presente deliberazione sarà pubblicata nel BURERT.
ALLEGATO A
Modalità di accesso ai contributi di cui all’art. 9, comma 1 della L.R. 34/02 per l’anno 2011
1. Premessa
Gli interventi regionali previsti all’art. 9, comma 1 della L.R. 34/02 sono finalizzati alla realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale.
2. Soggetti destinatari
Destinatarie dei contributi in oggetto sono esclusivamente le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 3 della L.R. 34/02 che, alla data della deliberazione regionale che approva il presente bando, risultano iscritte da almeno un anno nel registro regionale di cui al primo comma del citato art. 4 della L.R. 34/02.
3. Oggetto dei contributi
Nell’ambito dell’art. 9, comma 1 della L.R. 34/02 sono finanziabili i progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:
a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell’evoluzione storica dell’associazionismo. Sono pertanto finanziabili iniziative tese alla divulgazione delle attività svolte dalle associazioni, alla pubblicazione e alla divulgazione di ricerche anche con l’utilizzo di supporti multimediali e all’attuazione di mostre, convegni e celebrazioni;
b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo. Sono pertanto finanziabili iniziative tese al rafforzamento dei raccordi fra livelli centrali e livelli periferici delle associazioni, ai raccordi interassociativi anche internazionali e alla presa di coscienza del significato e delle opportunità dell’operare associativo;
c) alla formazione e all’aggiornamento degli aderenti. Sono pertanto finanziabili iniziative formative e di aggiornamento dei dirigenti non riguardanti attività specifiche (sociali, sportive, culturali...) delle associazioni, nonché azioni formative e di aggiornamento degli addetti ad attività amministrativo-contabili e degli operatori della comunicazione associativa;
d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi quali:
- servizi di supporto alla struttura organizzativa delle associazioni o alle attività attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle stesse. Sono quindi finanziabili, in via esemplificativa e non esaustiva, l’istituzione in proprio o l’accesso a servizi di documentazione e banche dati e la fruizione di consulenze fiscali-giuridiche-contabili. Resta invece escluso dal finanziamento tutto quanto riguarda direttamente la gestione dei servizi specifici - ad es. di assistenza o consulenza agli utenti, di gestione di impianti sportivi o di bar, ecc. - forniti dalle varie associazioni ai singoli associati o fruitori;
- attrezzature di supporto alla struttura organizzativa dell’associazione. Sono quindi finanziabili gli acquisti di attrezzature informatiche nei limiti indicati al successivo paragrafo 4. Sono invece escluse dal finanziamento le spese relative agli arredi ed al ripristino o ristrutturazione dei locali. Sono comunque escluse dal finanziamento le spese correnti. Restano altresì esclusi dal finanziamento gli acquisti delle attrezzature specifiche - ad es. sportive, sanitarie, strumenti musicali, ecc. - occorrenti alle associazioni per attuare le proprie finalità;
e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico. Sono pertanto finanziabili iniziative volte alla divulgazione della conoscenza delle attività svolte dalle associazioni storiche, alla pubblicazione e divulgazione di ricerche e all’attuazione di mostre, convegni e celebrazioni finalizzati alla valorizzare delle associazioni stesse.
Restano esclusi dal finanziamento sulla L.R. 34/02 i progetti riguardanti le specifiche attività (sociali, sportive, culturali, ecc.) attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle varie associazioni, nonché le ricerche, gli studi relativi a dette attività specifiche attualmente svolte dalle associazioni.
I progetti e le iniziative possono riguardare sia i livelli regionali che i livelli locali delle associazioni di rilevanza regionale, pur facendo salva la titolarità progettuale di queste ultime.
Sono ammissibili a contributo sia progetti ed iniziative già avviati (purché nell’anno in corso), che progetti e iniziative ancora da avviare, a condizione che questi vengano avviati entro il 31/12/2011.
Qualora le associazioni presentassero più di un progetto, ai fini dell’ammissione a contributo, dovranno indicare l’ordine di priorità dei progetti.
4. Quadro economico
I progetti presentati dovranno essere corredati da specifico quadro economico da cui risultino in modo dettagliato e distinto le diverse voci di spesa imputabili direttamente, anche in quota parte, alla realizzazione dei progetti stessi.
Al fine di consentire di individuare con esattezza le spese ammissibili a contributo, si raccomanda la massima attenzione nel riportare nel quadro economico dettagliatamente per ogni voce di spesa l’importo e la relativa descrizione. Le spese non dettagliatamente descritte potrebbero essere comunque imputate tra quelle non ammissibili.
Non sono ammesse a finanziamento:
- spese imputabili ad altre leggi regionali;
- spese sostenute per la gestione corrente e/o ordinaria delle attività istituzionali del soggetto richiedente o di eventuali partner;
- spese che comportino aumento di patrimonio, ad eccezione di spese per l’acquisto di attrezzature informatiche nel limite del 10% del costo totale del progetto;
- spese per il miglioramento del patrimonio già esistente;
- spese per la progettazione.
Sono ammesse spese per il personale del soggetto proponente relative alla quota parte di tempo destinato esclusivamente al progetto, fino alla concorrenza massima del 5% del costo totale del progetto.
Non saranno ammessi a finanziamento progetti che non prevedano quote di autofinanziamento da parte dei soggetti proponenti.
5. Criteri di priorità
La concessione dei finanziamenti sarà determinata in base a graduatorie stilate sulla base di valutazione collegiale secondo modalità determinate dal Responsabile del Servizio regionale competente in fase di assegnazione dei compiti istruttori.
Le graduatorie approvate verranno pubblicate nel BURERT e sul sito internet della Regione all’indirizzo http://sociale.regione.emilia-romagna.it verranno comunicate per iscritto alle associazioni che hanno presentato istanza.
Saranno valutati come ammissibili esclusivamente i progetti di promozione sociale a provata rilevanza regionale, pertanto che rappresentino azioni quantitativamente e qualitativamente rilevanti e di valore aggiunto sia per le associazioni proponenti, sia per il contesto più generale dell’associazionismo emiliano romagnolo.
La graduatoria dei progetti ammessi saranno comunque valutati considerando come prioritari:
a. progetti gestiti in rete da più associazioni iscritte nel registro regionale aventi titolo a partecipare al presente bando;
b. i progetti che favoriscono la partecipazione della rete associativa di base ai Piani per la salute nelle forme previste dalla L.R. 2/03 o ad altre programmazioni territoriali di settore. Per tali progetti dovranno essere dettagliatamente descritti azioni e livelli di partecipazione;
c. i progetti formativi e/o di aggiornamento per i quadri dirigenti riferiti alle norme specifiche e generali che riguardano, anche in modo indiretto, la prevenzione, la salute e la sicurezza nelle attività e negli ambienti associativi, con particolare riferimento alla formazione di persone tra i 20 e i 40 anni;
d. i progetti finalizzati a favorire il protagonismo e le responsabilità dei giovani nelle attività di promozione sociale e, tra questi, quelli direttamente gestiti proprio da giovani aderenti;
e. i progetti riferiti ad un elevato numero di cittadini e con un elevato livello di coinvolgimento;
f. i progetti che prevedono un adeguato piano di monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
g. progetti che presentino una quota di autofinanziamento superiore al 50%.
6. Modalità di presentazione delle domande
La richiesta di ammissione a contributo deve essere indirizzata alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione e Sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale, Terzo settore, Servizio civile - V.le Aldo Moro n. 21, 40127 Bologna.
La richiesta, redatta come da fac-simile Allegato 1, in regola con le vigenti norme sull’imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione interessata e, qualora si tratti di progetto gestito in rete con altre associazioni, da tutti i legali rappresentanti di queste ultime.
La domanda deve essere corredata da schede analitiche che illustrino obiettivi, contenuti e consistenza economica delle iniziative, come da Allegati 2 e 3.
Le associazioni che presentano più di un progetto dovranno indicare, come da Allegato 1, l’ordine di priorità dei progetti presentati. I progetti non di prima priorità saranno valutati in subordine e qualora il finanziamento dei progetti di prima priorità non assorba l’intera somma disponibile.
7. Termini
I progetti dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURERT.
Le domande inoltrate per posta sono considerate presentate in tempo utile qualora il timbro postale rechi una data non successiva alla predetta data.
Il funzionario regionale referente per ogni chiarimento o informazione è il dr. Mario Ansaloni, tel. 051/5277532, fax 051/5277080, e-mail: mansaloni@regione.emilia-romagna.it.
8. Risorse finanziarie disponibili ed entità dei contributi
Per il presente bando è disponibile la somma complessiva di € 200.000,00.
Qualora fossero individuate ulteriori risorse la Giunta regionale, con apposito atto, si riserva di destinarle al finanziamento dei progetti positivamente posizionati in graduatoria ma esclusi dalla prima erogazione di contributi, ovvero, accertate particolari priorità per le politiche regionali o territoriali e la rilevanza di precise azioni a queste destinate, di determinare nuovi termini, modalità e procedure per l’assegnazione e concessione di dette ulteriori risorse.
Restano esclusi progetti che non prevedono quote di costo a carico dell’associazione richiedente e, per i progetti di cui alla lett. a) del paragrafo 5, delle altre associazioni interessate.
L’entità dei finanziamenti é determinata, in misura percentuale, fino alla concorrenza massima del 50% delle spese ritenute ammissibili, con variazioni connesse ad arrotondamenti, né potrà eccedere in ogni caso la somma necessaria per completare il finanziamento dell’iniziativa tenuto conto delle risorse impegnate dall’associazione e di eventuali altri contributi pubblici o privati.
Il contributo regionale non potrà eccedere per ciascun progetto finanziato l’importo di € 20.000,00, salvo per i progetti gestiti in rete da più associazioni iscritte nel registro regionale aventi titolo a partecipare al presente bando, per cui il contributo non potrà eccedere l’importo di € 40.000,00.
Qualora l’importo complessivo dei finanziamenti assegnabili per il sostegno ai progetti ritenuti accoglibili superi l’ammontare massimo delle risorse destinate, i contributi erogabili a fronte di ogni progetto verranno rideterminati con riduzione percentuale omogenea in ragione del punteggio di graduatoria.
Non saranno ammessi a contributo i soggetti richiedenti che non hanno presentato regolare rendicontazione a seguito di assegnazione di precedenti contributi regionali e i soggetti che non hanno ottemperato a procedure attivate dalla Regione per la verifica del permanere dei requisiti necessari all’iscrizione nel registro regionale di cui all’art. 4, comma 1 della L.R. 34/02.
La concessione dei finanziamenti avverrà secondo le graduatorie di cui al paragrafo 5.
9. Erogazione dei contributi
L’erogazione dei contributi avverrà secondo le seguenti modalità:
- 50% dietro presentazione, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione, di dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 e ss. del DPR 445/00, a firma del legale rappresentante dell’associazione beneficiaria, che attesti:
a) l’avvenuto avvio delle iniziative ammesse a contributo;
b) gli estremi dell’atto con cui l’Organo competente dell’associazione beneficiaria ha deliberato l’impegno della quota di spesa rimasta a carico dell’associazione;
- 50% dietro presentazione, entro il termine di un anno dalla data di adozione dell’atto di liquidazione della prima parte del contributo regionale, di:
a) una dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione, resa ai sensi dell’art. 47 e ss. del DPR 445/00, attestante l’avvenuta attuazione dell’iniziativa ammessa a contributo e recante l’elencazione analitica delle spese complessivamente sostenute e i dati della documentazione che comprava tali spese;
b) relazione a firma del legale rappresentante dell’associazione, da cui risultino le modalità di attuazione dell’iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti (quanti soggetti o persone coinvolti, materiale realizzato, significatività nel tempo del progetto, impatto nel territorio, ecc.).
L’Amministrazione regionale si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un periodo non superiore a cinque anni dall’erogazione del contributo.
Nell’ipotesi in cui l’ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto ammesso a contributo risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta ammissibile per lo stesso progetto, nel rispetto comunque delle condizioni e dei limiti di cui al paragrafo 8, la Regione si riserva di procedere al recupero della quota proporzionale di contributo erogata in eccedenza.