a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione di un invaso ad uso ornamentale ed irriguo, senza sbarramento di ritenuta, in località di S. Varano, comune di Forlì, in provincia di Forlì–Cesena, dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
una attenta progettazione esecutiva della fase di cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l’ambiente, le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per quanto riguarda l’area di cantiere;
per quanto riguarda le operazioni di ripristino e di mitigazione dell’impatto paesaggistico e visivo dell’opera si dovranno utilizzare per la piantumazione specie autoctone che garantiscono un maggior successo di impianto (facilità di attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo) e in modo tale che creino una corona arbustiva ai fini di migliorare l’inserimento paesaggistico dello specchio d’acqua;
assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come invadenti (Robinia, Ailanto, etc.);
devono essere rese ottimale l’impermeabile dell’invaso;
resta fermo che tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera oggetto della presente valutazione dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera alla proponente Azienda Agricola Monti Alessandro, al Servizio Tecnico Bacino Bacino di Romagna, alla Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì, allo Sportello Unico per le imprese del Comune di Forlì, all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.