Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione di un bacino ad uso irriguo senza sbarramento in località Grisignano, nel comune di Forlì in provincia di Forlì-Cesena dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

  1. una attenta progettazione esecutiva della fase di cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l’ambiente, le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per quanto riguarda l’area di cantiere;
  2. i materiali scavati non utilizzati per l’opera di progetto e per il miglioramento fondiario dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata;
  3. per quanto riguarda le operazioni di ripristino e di mitigazione dell’impatto paesaggistico e visivo dell’opera si dovranno utilizzare per la piantumazione specie autoc­tone che garantiscono un maggior successo di impianto (facilità di attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo) e in modo tale che creino il miglior inserimento paesaggistico dello specchio d’acqua;
  4. assolutamente da evitare sono le specie ricono­sciute come invadenti (Robinia, Ailanto, etc.);
  5. devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza il rilevato arginale ed il sottostante terreno e quelle tra lo strato impermeabile di argilla ed i paramenti dell’invaso;
  6. resta fermo che tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni, tra cui in particolare l’autorizzazione paesistica e la concessione di derivazione delle acque superficiali del Fiume Rabbi; 

b) di trasmettere la presente delibera al proponente Sig. Giannelli Gabriele, al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, alla Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì, allo Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Forlì, all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena; 

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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ultima modifica 2011-08-12T10:37:01+02:00

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