Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) di escludere ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo degli impatti attesi, il progetto preliminare variante alla S.S. n. 9 “Via Emilia”, in comune di Castel Bolognese (RA) dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

Fase di cantiere

1. dovrà essere presentata nel progetto definitivo una planimetria delle aree di cantiere, nello specifico dell’area logistico-operativa e delle diverse aree operative, integrata con le prescrizioni di cui ai successivi punti 15, 16 e 17;

2. il quantitativo di terreni di scavo e di sbancamento, che non saranno riutilizzati all’interno del cantiere, potranno essere riutilizzati all’esterno del sito di cantiere nel rispetto dell’art. 186 del DLgs 152/06 e smi e non, come indicato dal proponente, ai sensi dell’art. 19 della L. 443/01 (rif. § B.3.1.1);

3. lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà rispettare le modalità previste dalla Parte IV del DLgs 152/06 e smi;

4. dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a contenere gli effetti ambientali prodotti in fase di cantiere e tutti gli accorgimenti in materia di attività di cantiere indicati nella DGR 45/02;

5. in fase di cantiere per limitare gli impatti legati alle emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali da costruzione e dai mezzi di cantiere, si ritiene necessario adottare i seguenti accorgimenti:

- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti delle piste di cantiere e delle aree di cantiere non impermeabilizzate, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;

  • limitare la velocità di transito dei mezzi sulle piste di cantiere a 30 km/h;
  • per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
  • prevedere impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dai cantieri;

6. provvedere all’impermeabilizzazione delle aree di cantiere adibite a deposito o lavorazioni potenzialmente inquinanti ed alla raccolta separata delle acque meteoriche di dilavamento che andranno sottoposte ad adeguato trattamento;

7. per le operazione di getto dei calcestruzzi si dovrà provvedere alla predisposizione di vasche a tenuta per la raccolta delle acque di esubero che andranno opportunamente smaltite;

8. al fine limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;

9. per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare separatamente dalle altre tipologie di materiale in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;

Matrice rumore

10. in sede di progetto definitivo dovrà essere prodotta la documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri previsti dalla apposita Direttiva regionale approvata con Delibera di G.R. 673/04; gli esiti dello studio di impatto acustico dovranno costituire la base per la progettazione delle eventuali opere di mitigazione da realizzarsi per il rispetto dei limiti acustici di zona;

11. presso i ricettori sensibili interessati dovranno essere rispettati i limiti di inquinamento acustico provocato dal traffico veicolare indicati nel DPR 142/04 per le strade di nuove realizzazione e per gli adeguamenti di strade esistenti con limite di immissione assoluta rispettivamente:

  • nuove strade - 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni per una fascia di 250 metri;
  • ampliamenti strade esistenti - 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni fascia di 100 metri e di 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni ulteriore fascia di 150 metri;
  • per entrambe le condizioni dovranno essere rispettati presso i ricettori quali scuole, ospedali e simili per una fascia di 250 metri valori di immissione assoluti di 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni;

12. relativamente alla fase di cantiere si ritiene debbono essere adottati gli interventi di mitigazione previsti nella valutazione nel caso che non vengano rispettate le condizioni per la autorizzazione in deroga ai limiti di immissione acustica previste nelle norme tecniche delle classificazioni acustiche dei Comuni interessati, in particolare non dovranno essere effettuate operazioni responsabili di immissioni acustiche superiori ai limiti previsti dal DPCM 14/11/1991 presso i ricettori presenti nelle vicinanze dei cantieri in orario notturno, le sorgenti sonore fisse significative dovranno essere collocate valutando la presenza dei ricettori sensibili e se necessario dovrà essere prevista l’installazione di apposite barriere fonoisolanti mobili;

13. relativamente alla fase di realizzazione delle opere di mitigazione per l’esercizio del corridoio, barriere acustiche definitive, si ritiene debbano essere prioritariamente verificate le condizioni reali di presenza di ricettori e la eventuale necessità di ulteriori barriere;

14. relativamente alla fase di esercizio del corridoio si ritiene necessario venga effettuata la verifica acustica strumentale tesa a dimostrare l’efficacia delle mitigazioni realizzate (barriere definitive) per il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte e nel caso prevedere che vengano adottati ulteriori interventi di mitigazione;

15. tale verifica dovrà essere oggetto di specifica relazione da inviare al Comune di Castel Bolognese e all’ARPA - Servizio Territoriale di Ravenna per le verifiche di competenza;

16. il rispetto dei limiti di legge e l’efficacia delle opere di mitigazione acustica andranno verificati mediante le opportune misure fonometriche ad opera in esercizio, da realizzarsi a cura del proponente e da sottoporre alla verifica dei Comuni interessati e da sottoporre al parere dell’ARPA, come previsto dalla L.R. 15/01 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Acque

17.relativamente allo smaltimento delle acque reflue in fase di cantiere:

  • visto la temporaneità dello scarico delle acque nere sono da privilegiare sistemi di trattamento per la depurazione delle acque reflue domestiche che non necessitano di manutenzione e assistenza continua come richiede un impianto di depurazione a fanghi attivi; la normativa di riferimento è la DGR 1053/03; si rimanda al progetto definitivo la corretta valutazione dei sistemi di trattamento e relativi dimensionamenti per la depurazione delle acque reflue domestiche e nel caso in cui il proponente opti per la soluzione che preveda lo scarico di tali acque, si ricorda che sarà necessario presentare idonea autorizzazione allo scarico;
  • i sistemi di trattamento che si intendono adottare per la depurazione delle acque di prima pioggia e delle acque reflue industriali sono idonei in relazione alla tipologia degli inquinanti presenti in detti reflui; non essendo presente una planimetria dove sono individuate le attività (lavaggio, depositi, ecc.) svolte nel cantiere e nelle aree operative con annessa la rete fognaria e il sistema di trattamento specifico per tipologia di refluo e non essendo inoltre presente una relazione in merito ai dimensionamenti dei sistemi di trattamento previsti, si rimanda al progetto definitivo la corretta valutazione dei sistemi di trattamento e relativi dimensionamenti per ciascuna tipologia di reflui prodotti;

18. relativamente allo smaltimento delle acque reflue in fase di esercizio, si rileva che non è stata fornita una relazione indicante la superficie scolante che adduce le acque meteoriche a ciascuna vasca e i dimensionamenti delle vasche di prima pioggia e dei sistemi di trattamento previsti; nella descrizione del funzionamento delle vasche di pioggia non sono chiari diversi aspetti tecnici che non trovano chiarimento neanche nella Figura E.13.1.3-1 della Relazione di screening; per quanto sopra si rimanda al progetto definitivo la corretta valutazione del sistema di trattamento previsto per la depurazione delle acque di prima pioggia e relativi dimensionamenti, sistema che dovrà essere conforme a quanto previsto dalle DGR 286/05 e dalla DGR 1860/06;

19. resta fermo che la realizzazione del progetto in esame è subordinata al rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Paesaggio, flora, fauna

20. le fasce di rispetto ed eventualmente di ambientazione per i passaggi più significativi dovranno essere destinate alla realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture di servizio connesse alla mobilità ed alla realizzazione delle opere di compensazione e mitigazione ambientale richieste per un corretto inserimento dell’infrastruttura nel contesto territoriale;

21. prevedere l’installazione di “sottopassaggi” dimensionalmente e numericamente adeguati, con apposite barriere di convogliamento, per assicurare che la fauna minore (anfibi, rettili, microfauna invertebrata) possa attraversare la strada, seguendo le modalità di corretta progettazione ed esecuzione in collaborazione con tecnici naturalisti abilitati;

22. si prescrive, in fase di progettazione esecutiva, di prevedere la realizzazione di adeguate misure di mitigazione visiva ed acustica (ad esempio: fasce alberate di ambientazione, barriere acustiche, muri verdi, terrapieni piantumati, utilizzo di asfalti fonoassorbenti, ecc.) adeguatamente progettate, ubicate e dimensionate, al fine di garantire presso tutti i ricettori presenti il rispetto di tutti i valori limite vigenti;

23. il progetto esecutivo dovrà comprendere le operazioni di manutenzione degli impianti previsti nelle mitigazioni verdi per almeno tre anni dalla messa a dimora; a questa si aggiunge la necessità di prevedere un reimpianto delle fallanze nel primo anno di manutenzione;

Rifiuti

24. lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti derivanti dal cantiere dovrà essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa;

Illuminazione

25. la realizzazione dell’impianto di illuminazione stradale dovrà essere conforme alla L.R. 19/03 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e alle specifiche tecniche definite nei relativi strumenti di attuazione (Direttiva approvata con delibera di G.R. 2263/05 e Circolare approvata con determina del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 14096 del 12 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni);

26. resta fermo che la realizzazione del progetto in esame è subordinata al rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) di trasmettere la presente delibera alla proponente ANAS spa, Compartimento della Viabilità per l’Emilia-Romagna, al Comune di Castel Bolognese, all’ARPA Sezione Provinciale di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, al Servizio Tecnico Bacino fiume Reno sede di Alfonsine, all’Autorità di Bacino del Reno;

c) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2011-08-12T09:37:28+01:00

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