- l’art. 8 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale” come modificata dalla L. R.16 novembre 2000, n. 35 “Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente ‘Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale’”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale”;
- il comma 1 dell’art. 35 del Decreto legislativo, n. 152 del 2006 come modificato dal Decreto legislativo n. 4 del 2008 che stabilisce che dal 13 febbraio 2008 decorre un periodo di 12 mesi, entro il quale le Regioni provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del Decreto e che stabilisce, inoltre, che, in caso di mancata approvazione delle Leggi regionali di adeguamento, trovano “diretta applicazione le disposizioni”del Decreto, “ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili”;
considerato che:
- l’art. 8 della L. R. n. 9 del 1999, al comma 1, dispone che le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure disciplinate dalla stessa legge, e cioè rispettivamente la procedura di verifica (screning) normata dal Titolo II e la procedura di VIA normata dal Titolo III della L. R. n. 9 del 1999, sono stabilite dalla Giunta regionale con direttive vincolanti pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione;
preso atto:
- delle proposte di Direttive sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screning) normate dal Titolo II e delle procedure di VIA normate dal Titolo III della L. R. n. 9 del 1999, predisposte dagli uffici regionali competenti;
ritenuto:
- di dover procedere alla adozione delle Direttive sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screning) normate dal Titolo II e delle procedure di VIA normate dal Titolo III della L. R. n. 9 del 1999 che costituiscono l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposte al fine di fornire contestualmente sia alle “autorità competenti” sia ai “proponenti” un quadro unitario e di consentire un approccio semplice e sistematico alla predisposizione ed alla valutazione degli elaborati per le procedure di verifica (screening) e per le procedure di VIA;
- che le presenti direttive si configurino anche come strumenti che concorrono al percorso di semplificazione previsto nel Programma di legislatura della Regione e che i relativi atti attuativi troveranno opportuni momenti di raccordo nelle sedi all’uopo costituite;
- di dover procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle Direttive sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screning) normate dal Titolo II e delle procedure di VIA normate dal Titolo III della L. R. n. 9 del 1999;
dato atto. del parere allegato
Tutto ciò visto, considerato, preso atto, ritenuto e dato atto;
su proposta dell’Assessore Attività Produttive. Piano energetico e Sviluppo Sostenibile.Economia Verde. Edilizia. Autorizzazione Unica Integrata;
a voti unanimi e palesi
delibera:
a) di approvare l’Allegato A “Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screning) normate dal titolo II e delle procedure di via normate dal titolo III della L. R. n. 9 del 1999”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che costituisce, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L. R. n. 9 del 1999, Direttiva alle “autorità competenti” e fornisce indicazioni ai “proponenti” sullo svolgimento del procedimento;
b) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la Direttiva di cui alla lettera a).